PDL 1253

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGHESE

Istituzione di organi consultivi per la tutela e la promozione del lavoro delle donne italiane residenti all'estero

Presentata il 9 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le donne sono certamente uno dei fattori più innovativi e trainanti del grande patrimonio di esperienze, valori e opportunità rappresentato dalle comunità italiane e d'origine italiana residenti all'estero. E questo vale sia sul versante dei rapporti con il Paese d'origine che su quello dello sviluppo delle realtà sociali e culturali nelle quali le nostre comunità sono presenti e operano.
Cogliere questa occasione, facendo in modo che possano pienamente dispiegarsi le energie sociali, culturali e civili delle donne italiane all'estero e sostenendo le loro iniziative ad ogni livello, è una spinta concreta verso quell'attivo percorso di internazionalizzazione di cui il nostro Paese ha bisogno.
Questa potenzialità offerta dalla partecipazione delle donne alla vita delle nostre comunità d'origine si alimenta, oltre che nella peculiarità della cultura di genere, nell'esperienza viva che esse hanno storicamente realizzato in emigrazione verso i Paesi esteri.
Le donne sono molto inclini alla concretezza, alla ricerca di strade innovative e al perseguimento di soluzioni ai problemi, maturate nello sforzo di affrontare e di vincere l'isolamento e talvolta la marginalità in cui la loro condizione lavorativa le ha da sempre collocate nel mondo. Le donne sono abituate ai carichi di responsabilità e di fatica connessi al ruolo che una cultura tradizionale ha loro assegnato in ambito familiare e a questo si sono spesso aggiunti il disagio di dover costruire relazioni in una società moderna e talvolta ostile e l'impegno di affrancarsi da un retroterra familistico per entrare, con dignità e pienezza, nel mondo del lavoro.
Un percorso reso più difficile, da un lato, dal tradizionalismo della cultura d'origine, intrecciato ai pregiudizi del contesto di insediamento, e, da un altro lato, dalla disinformazione sui propri diritti.
Le donne italiane residenti all'estero sono state contemporaneamente un fattore di coesione familiare e di mantenimento della cultura d'origine e un soggetto aperto alle culture urbane dei contesti di immigrazione e a modelli di comportamento moderni e dinamici.
Oltre che per la qualità sociale e culturale della presenza delle donne italiane nelle comunità d'origine, l'attenzione per la loro condizione si giustifica anche sotto il profilo quantitativo; infatti sulle circa 3.800.000 donne iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), poco meno della metà, cioè circa 1.700.000, è costituita da donne lavoratrici. Di esse poco meno del 40 per cento è costituito da giovani donne di età fino a trentacinque anni, a fronte di un 30 per cento circa di donne di età superiore a cinquantacinque anni. Si tratta, dunque, di un discorso importante non solo per il presente, ma anche per il futuro di questa essenziale componente delle nostre comunità.
Se poi si sposta lo sguardo dai dati dell'AIRE a quelli, meno definibili ma certamente più importanti, delle comunità d'origine italiana, pari a circa 65-70 milioni, si registra una platea potenziale di circa 30 milioni di donne d'origine italiana presenti nel mondo.
Rispetto ai tempi trascorsi, il livello culturale e sociale delle donne italiane che si recano all'estero, sempre più spesso per motivi di studio e di esercizio professionale, ha determinato un'evidente contraddizione tra questi nuovi flussi di spostamento e la situazione consolidata. A fronte delle difficoltà che le generazioni precedenti di donne italiane emigrate all'estero hanno incontrato nella pratica linguistica, nei percorsi di integrazione e nell'ingresso nel lavoro, le nuove donne italiane sono più dotate culturalmente, mirano a una collocazione sociale più elevata e sono più consapevoli dei loro diritti. Da indagini specialistiche dell'EURISPES, che segnalano come la dotazione culturale e la condizione sociale della maggior parte delle donne italiane residenti all'estero si attestino su livelli medio-bassi, questa sfasatura è confermata.
Anche sotto il profilo delle nuove dinamiche che questo stato di cose sta determinando, si evidenzia l'esigenza di strumenti di più accurata e aggiornata conoscenza dei fenomeni e di stimolo di un maggiore amalgama delle diverse esperienze sedimentate.
Per rispondere a queste esigenze e, in generale, per migliorare le condizioni delle donne italiane all'estero si è già registrato un positivo impegno e intervento dei soggetti istituzionali deputati a tale scopo: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli interventi realizzati, pur significativi, sono tuttavia risultati non del tutto rispondenti alle necessità delle situazioni reali e spesso non perfettamente coordinati tra loro. Resta ampio lo spazio per un'azione di analisi e per interventi orientati a stimolare la partecipazione diretta delle donne italiane alle dinamiche civili in atto nelle nostre comunità residenti all'estero e un più diffuso e penetrante loro protagonismo.
La presente proposta di legge si prefigge di istituire una speciale associazione che venga a tutelare il lavoro delle donne che lavorano all'estero per venire concretamente incontro alle loro esigenze, con il compito di monitorare, in piena autonomia decisionale e gestionale, la condizione femminile e la sua evoluzione nelle diverse aree del mondo dove è più rilevante la presenza di comunità italiane e d'origine italiana. All'Associazione sono altresì attribuiti compiti di promozione e di coordinamento delle iniziative per la tutela e la promozione del lavoro delle donne italiane e d'origine italiana residenti all'estero, nonché di raccordo con le istanze rappresentative delle nostre comunità all'estero (Comitati degli italiani all'estero-COMITES e Consiglio generale degli italiani all'estero-CGIE) e di collaborazione con i responsabili delle strutture diplomatico-consolari e con le altre istituzioni di riferimento.
Per favorire un diffuso contatto con la vasta platea delle donne e la costruzione di una rete di luoghi d'incontro e di nuclei operativi, si prevede che l'Associazione sia articolata in osservatori circoscrizionali, osservatori nazionali e un osservatorio centrale, per garantire una tutela del lavoro delle donne italiane residenti all'estero a tre livelli: di circoscrizione consolare, di Paese di insediamento e mondiale. Per ognuno di questi livelli si prevede un nucleo di coordinamento, costituito da donne democraticamente elette nell'organo competente.
Questa proposta di legge è il prodotto del confronto e dell'elaborazione delle donne del CGIE che, in dialogo con altri gruppi e coordinamenti di donne operanti in altre aree del mondo, da alcuni anni hanno richiamato l'attenzione sull'opportunità di dotare le nostre comunità all'estero di questo utile strumento di conoscenza della condizione femminile, di promozione della partecipazione democratica e civile, di apertura di una fase di protagonismo.
Questa proposta di legge viene presentata con l'obiettivo che l'impegno del lavoro delle donne italiane e d'origine italiana residenti all'estero possa finalmente trovare il suo coronamento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita l'Associazione per la tutela del lavoro delle donne italiane residenti all'estero (ALDIE).
2. L'ALDIE ha autonomia decisionale e gestionale e ha il compito di monitorare la condizione femminile nei Paesi esteri che registrano una più alta presenza di comunità italiane e di origine italiana, al fine di promuovere una sempre maggiore affermazione del ruolo delle donne italiane nelle realtà sociali in cui vivono e di favorire la loro partecipazione nelle sedi politico-istituzionali di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

Art. 2.

1. Per l'attuazione delle finalità e lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, l'ALDIE:

a) esamina le condizioni di vita e di lavoro delle donne italiane che lavorano all'estero, in particolare sotto il profilo dell'integrazione sociale, della formazione scolastica e professionale, dell'ingresso e del reinserimento nelle attività lavorative, nonché della tutela assistenziale e medica;

b) promuove studi e ricerche sulla presenza e sullo status delle donne italiane e di origine italiana residenti all'estero, anche al fine di promuovere la loro compiuta realizzazione nella società;

c) valuta l'efficacia delle iniziative a favore delle donne italiane all'estero promosse e finanziate dallo Stato e dalle regioni italiani.

Art. 3.

1. L'ALDIE si articola in:

a) osservatori circoscrizionali;

b) osservatori nazionali;

c) osservatorio centrale.

Art. 4.

1. Gli osservatori circoscrizionali sono istituiti in ogni circoscrizione consolare nella quale risiedono più di 2.500 donne italiane. Essi sono insediati presso una struttura adeguata, individuata d'intesa con le locali autorità diplomatico-consolari.
2. Gli osservatori circoscrizionali hanno il compito di analizzare la condizione delle donne italiane all'estero nell'ambito della realtà locale e della comunità italiana presente nel territorio, al fine di individuarne i bisogni e le esigenze, nonché di promuovere iniziative per favorire l'affermazione professionale, sociale, culturale e politica nel Paese estero di residenza.
3. L'osservatorio circoscrizionale è composto dalle donne italiane e di origine italiana residenti nel relativo ambito territoriale. L'assemblea plenaria dell'osservatorio elegge al proprio interno una coordinatrice che dura in carica tre anni e il cui mandato non è rinnovabile per più di due volte consecutive.
4. La coordinatrice di cui al comma 3 organizza le attività dell'osservatorio circoscrizionale, fornisce i dati richiesti dall'osservatorio nazionale e dall'osservatorio centrale, con i quali assicura i necessari collegamenti, e tiene gli opportuni rapporti di collaborazione con l'ufficio consolare e con i comitati degli italiani all'estero (COMITES) territorialmente competenti.
5. La coordinatrice di cui al comma 3 convoca l'assemblea plenaria almeno due volte l'anno.
6. La prima convocazione dell'assemblea plenaria è effettuata dalle locali autorità consolari, in collaborazione con i COMITES, con i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali operanti nel territorio.

Art. 5.

1. L'osservatorio nazionale è istituito presso ogni ambasciata italiana presente in Paesi nei quali sono istituiti almeno tre COMITES.
2. L'osservatorio nazionale è composto dalle coordinatrici degli osservatori circoscrizionali di cui all'articolo 4, che eleggono la coordinatrice nazionale. Nei Paesi nei quali non sono stati istituiti gli osservatori circoscrizionali, l'osservatorio nazionale è composto da almeno tre donne, di cui una con funzione di coordinatrice, nominate dall'osservatorio centrale su proposta dell'ambasciata, sentiti i COMITES, i rappresentanti del CGIE e le forze sociali operanti nel territorio.
3. Nei Paesi nei quali sono istituiti almeno quattro COMITES, la coordinatrice nazionale di cui al comma 2 è coadiuvata da un addetto amministrativo.
4. L'osservatorio nazionale assicura lo scambio di informazioni e il collegamento operativo tra l'osservatorio centrale e gli osservatori circoscrizionali nonché la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi all'intero Paese in cui opera. L'osservatorio nazionale promuove, altresì, la realizzazione delle iniziative proposte dagli osservatori circoscrizionali.

Art. 6.

1. L'osservatorio centrale è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ha sede presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del medesimo Ministero.
2. L'osservatorio centrale è composto da almeno una coordinatrice eletta, per ciascuna delle aree continentali rappresentate dall'Europa, dall'Africa, dall'Australia, dal Nord America e dall'America Latina, dalle coordinatrici nazionali dell'area di riferimento. L'osservatorio centrale si riunisce almeno due volte l'anno.
3. L'osservatorio centrale rappresenta l'ALDIE, indica le linee programmatiche generali, organizza in Italia e all'estero periodiche riunioni plenarie delle rappresentanti degli osservatori nazionali e circoscrizionali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, e può coordinarsi con il CGIE e con ogni altra istituzione pubblica o privata che ritenga utile contattare per la realizzazione dell'attività dell'ALDIE.
4. L'osservatorio centrale predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate per l'anno successivo, da trasmettere alle Camere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
5. Presso l'osservatorio centrale è istituito un segretariato che provvede alle attività organizzative e amministrative. Il segretariato è diretto da un funzionario posto alle dirette dipendenze del direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. L'osservatorio centrale e gli osservatori nazionali, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attuazione delle finalità della presente legge, possono avvalersi della collaborazione di esperti.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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