PDL 1250

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1250

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAZZARO, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Norme per il riconoscimento e la promozione del fenomeno sociale del controllo di vicinato

Presentata il 9 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Come ha avuto modo di osservare la nota antropologa Jane Jacobs, nel volume intitolato «Vita e morte delle grandi città», «l'ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi».
È quindi del tutto fisiologico che negli anni ’70 negli Stati Uniti sia nata la pratica del controllo di vicinato, ispirata alle esperienze di neighborhood watch, e che tale pratica si sia diffusa negli anni seguenti anche nel Regno Unito e, tra il 2008 e il 2009, anche in Italia, quando è stata costituita la prima Associazione di controllo di vicinato.
Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini e istituzioni: non si tratta di effettuare ronde, bensì di prestare maggiore attenzione a tutte le situazioni anomale che possano generare apprensione, informando gli abitanti della zona così da renderli maggiormente consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Non a caso, nelle diverse realtà dove tale strumento è già operativo, si è dimostrato che la collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che viene percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.
È del tutto evidente, infatti, che un insieme di piccole attenzioni rafforza la coesione sociale favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato ed aumenta il senso di sicurezza complessivo con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli.
Segnatamente, il controllo di vicinato presta attenzione a tutto quello che avviene nella vita quotidiana nella propria area di competenza, creando canali di comunicazione tra vicini e collaborando con le istituzioni anche tramite la segnalazione di situazioni inusuali, coinvolge i residenti dell'area attraverso comportamenti di reciproca assistenza (ad esempio con il sostegno ai vicini anziani e soli, il ritiro della posta in caso di assenza, la sorveglianza reciproca delle case eccetera) e individua i cosiddetti «fattori di rischio ambientale», segnalandoli opportunamente (ad esempio la scarsa illuminazione di alcune zone, gli accessi vulnerabili, la presenza di persone sole eccetera).
È importante evidenziare che il controllo di vicinato non si sostituisce in alcun modo a quello delle Forze di polizia: nel controllo di vicinato, infatti, fatte salve le prerogative che la legge riserva comunque a ogni cittadino, non si interviene attivamente in caso di reato, né tanto meno si svolgono indagini sugli individui o si schedano persone intromettendosi nella sfera privata altrui.
L'attività del controllo di vicinato consiste pertanto in una semplice, ma tanto opportuna quanto efficace, segnalazione agli organi preposti per richiedere un immediato intervento.
È quindi chiaro che l'instaurazione di un dialogo continuo e costante tra gli enti e le comunità coinvolti nell'iniziativa promuove sinergie con associazioni e cittadini che consentono di rendere questi ultimi, oltre che beneficiari, anche produttori di un servizio, quindi più attenti a rispettare e a far rispettare le regole, ed incrementa così i livelli di consapevolezza circa le problematiche del territorio, promuovendo una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e di vicinato solidale. Sulla base di queste motivazioni è stata redatta la presente proposta di legge, costituita da sette articoli.
L'articolo 1 delinea le finalità della legge, che consistono nel perseguire lo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nei territori.
L'articolo 2 reca la definizione del fenomeno sociale del controllo di vicinato e prevede che la Repubblica lo riconosce, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e quale espressione dei princìpi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione dei cittadini, sia come singoli sia come associati, allo svolgimento di attività di interesse generale.
L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica promuove le funzioni svolte da tutti i soggetti che operano il controllo di vicinato, in particolare attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché attraverso il coinvolgimento nei patti per la sicurezza urbana.
L'articolo 4 delinea i principali interventi finalizzati alla promozione del controllo di vicinato: scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze, attività di ricerca e documentazione, attuazione dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana, promozione di iniziative conoscitive e progetti scolastici.
L'articolo 5 prevede la creazione di un sistema informativo, integrato con i sistemi definiti in sede di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana, per consentire la trasmissione degli elementi informativi acquisiti dai soggetti giuridici che svolgono attività di controllo di vicinato.
L'articolo 6 prevede la presentazione alle Camere, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.
L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge persegue lo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nei territori, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, comprese le associazioni di cui all'articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 15 luglio 2009, n. 94, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana e della sicurezza integrata.

Art. 2.
(Riconoscimento del fenomeno sociale del controllo di vicinato)

1. La Repubblica riconosce, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e quale espressione dei princìpi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, allo svolgimento di attività di interesse generale, il fenomeno sociale del controllo di vicinato e le sue espressioni associative.
2. Ai fini della presente legge, è definita attività di controllo di vicinato ogni attività di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana e della sicurezza integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità e che svolge una funzione sociale di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all'attività istituzionale di prevenzione generale e di controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto della funzione sociale di controllo di vicinato l'assunzione di iniziative di intervento per la prevenzione o la repressione di reati ovvero di altre condotte a qualsiasi titolo vietate, nonché l'assunzione di iniziative che violino il diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 3.
(Soggetti giuridici operanti nel settore del controllo di vicinato)

1. La Repubblica promuove le funzioni svolte dai soggetti giuridici aventi la finalità principale di operare il controllo di vicinato, in particolare attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché, ricorrendone le condizioni, sostenendone il coinvolgimento, nelle forme previste, nei patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Per la partecipazione alle attività previste dal comma 1 del presente articolo, i soggetti giuridici di cui al medesimo comma 1 devono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 41, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 4.
(Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato)

1. La Repubblica, al fine di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento sul territorio delle attività di controllo di vicinato e delle relative iniziative:

a) avvalendosi di soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, promuove lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana e di sicurezza integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo l'individuazione di sportelli informativi sul ruolo e sulle funzioni del controllo di vicinato;

b) promuove l'attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione e formazione per il personale degli enti locali e delle istituzioni pubbliche a vario titolo competenti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, relativamente alle attività di controllo di vicinato;

c) promuove l'attuazione dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio nazionale che prevedono l'adesione o forme di coinvolgimento di associazioni riconosciute di controllo di vicinato;

d) promuove, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nell'ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione e d'intesa con gli uffici scolastici regionali, la realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa in ordine alle attività di controllo di vicinato, quale momento di crescita consapevole della coscienza civile, costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e della legalità.

Art. 5.
(Sistema informativo sul controllo di vicinato)

1. La Repubblica, al fine di incentivare e di sostenere la diffusione delle attività di controllo di vicinato, promuove la creazione di un sistema informativo, integrato con gli eventuali sistemi definiti in sede di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio nazionale che prevedono l'adesione o forme di coinvolgimento di associazioni riconosciute di controllo di vicinato, che consenta la trasmissione degli elementi informativi acquisiti dai soggetti giuridici che svolgono attività di controllo di vicinato. A tale fine, il Ministero dell'interno stipula intese con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 prevede, in particolare, soluzioni di verifica, a opera dei coordinatori o referenti delle associazioni riconosciute di controllo di vicinato, individuati e a ciò abilitati, delle segnalazioni ricevute dagli associati anche su iniziativa della cittadinanza e sistemi di comunicazione ai soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e di sicurezza pubblici per l'assunzione delle iniziative di competenza.

Art. 6.
(Relazione alle Camere)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dei dati forniti dalle regioni e dagli enti locali interessati, trasmette alle Camere, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione annuale sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riguardo all'andamento e all'esito delle segnalazioni effettuate dai soggetti giuridici che svolgono attività di controllo di vicinato, agli interventi e alle iniziative proposti e a quelli ammessi a finanziamento e realizzati, nonché allo stato di attuazione e di successivo aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 5.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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