PDL 1245

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1245

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MULÈ, SOZZANI, ROSSO, PENTANGELO, BERGAMINI

Modifica all'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni nel caso di locazione di veicolo senza conducente

Presentata il 5 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il mercato dei servizi di locazione di veicolo senza conducente è progressivamente aumentato nel corso degli ultimi anni. Il car sharing, locazione a breve termine, ha infatti affiancato e strutturalmente complementato il mercato dei più tradizionali servizi di noleggio di veicoli a lungo termine.
Ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in caso di violazioni alla disciplina della locazione dei veicoli senza conducente (prevista dall'articolo 84 dello stesso codice), punibili con una sanzione amministrativa, il locatario è tenuto a rispondere in solido. In considerazione del fatto che circa il 90 per cento delle violazioni è ormai non immediatamente contestabile al conduttore del veicolo (si pensi, ad esempio, all'accesso alle zone a traffico limitato, alle corsie preferenziali, ai divieti di sosta, al superamento dei limiti di velocità o al passaggio con semaforo rosso), il numero di controversie e di ricorsi è andato via via aumentando. Tale situazione ha di fatto creato, al momento, una sola certezza: una maggiore insicurezza della circolazione e una crescente deresponsabilizzazione dei soggetti locatari.
Con la circolare n. 300A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994, il Ministero dell'interno ha affermato che «l'articolo 196 del Codice della Strada, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l'autore della violazione, nella ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (articolo 84), escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici». Vale la pena, inoltre, ricordare che con la circolare 26 gennaio 2001, n. M/2413/19, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale ha inoltre specificato che l'interpretazione richiamata è volta anche a evitare l'inutile contenzioso che «aggrava inutilmente il lavoro della Prefettura e comporta un maggior onere per l'amministrazione necessariamente soccombente».
Ciononostante nel corso degli anni l'interpretazione delle norme, pur se apparentemente consolidata, è stata ribaltata dalla Corte di cassazione che, prima con la sentenza 24 settembre 2015, n. 18988, e poi con l'ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1845, ha sostenuto che il comma 1 dell'articolo 196, indicando quale responsabile in solido il solo locatario, non esclude in via definitiva la responsabilità del locatore ovvero del proprietario del veicolo, concludendo che la norma in oggetto debba «interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente».
In tale situazione di incertezza normativa e interpretativa si è inteso intervenire sul piano legislativo non solo per adeguare la norma alle condizioni attuali del mercato della locazione di veicoli senza conducente, ma anche e soprattutto al fine di escludere ulteriori stravolgimenti interpretativi che rischiano di arrecare danno alla sicurezza della circolazione, nonché ai singoli locatari e alle società locatrici e proprietarie di veicoli.
All'articolo 1 della presente proposta di legge si modifica, pertanto, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, prevedendo che nei casi di veicoli in locazione senza conducente i soggetti responsabili in solido con gli autori della violazione, per violazioni dello stesso codice punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria, siano i locatari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;».

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