PDL 1227

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1227

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE FILIPPO

Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti la soppressione del limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 2 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il Servizio sanitario nazionale è rimasto l'unico comparto della pubblica amministrazione sottoposto non solo al blocco del turn over ma anche all'obbligo della riduzione di spesa per il personale.
Tali vincoli di durata decennale stanno oggettivamente impedendo l'efficace erogazione dei servizi sanitari, rendendo impossibile la pratica attuazione dei nuovi LEA, perpetuando negli anni le differenze tra regioni e incidendo negativamente sul diritto fondamentale alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione.
Con la presente proposta di legge si intende modificare la normativa in vigore ridando autonomia decisionale alle regioni in materia di personale, pur nel rispetto dei vincoli dell'equilibrio di bilancio.
Riguardo a tale limite di spesa, l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, al comma 71, ha previsto che «(...) gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento (...)» e ai successivi commi 72 e 73 ha stabilito le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del comma 71.
Questo limite è stato confermato con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, all'articolo 17, comma 3, ha previsto, a seguito di una modifica nel 2012, che «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015»; tale termine è poi stato ulteriormente esteso fino al 2020 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comparto della sanità, chiamato in questi anni a profonde riforme organizzative indotte non solo dai vincoli economici ma anche dal progredire delle conoscenze scientifiche e dalle opportunità offerte da nuovi farmaci e nuove tecnologie, si trova quindi limitato nelle sue possibilità di efficientamento da un obbligo incomprensibile dal punto di vista logico relativo alla riduzione dell'1,4 per cento del limite di spesa stabilito nel 2004. Il Servizio sanitario nazionale è l'unico comparto della pubblica amministrazione che sia obbligato a sottostare ai limiti di spesa del 2004, cioè a limiti di spesa fissati molti anni prima.
Le regioni hanno fatto in questi anni un significativo sforzo di contenimento della spesa del personale in sanità come documentato dal quarto rapporto sul monitoraggio della spesa sanitaria 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze che attesta «La spesa per i redditi da lavoro dipendente rappresenta, nel 2016, il 31 per cento della spesa complessiva. Tale percentuale risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella del 2000 (39,8 per cento), segnalando pertanto una dinamica inferiore a quella media. In particolare, il tasso di variazione medio annuo della spesa per i redditi da lavoro dipendente si attesta mediamente al 4,7 per cento nel periodo 2001-2005, passa al 2,1 per cento nel periodo 2006-2010 e al –1,3 per cento nel periodo 2011-2016».
Nell'ultima legge di bilancio si è cercato di attenuare la rigidità dei limiti fissati riconoscendo, in sede di monitoraggio, una variazione dello 0,1 per cento annuo (articolo 1, comma 454, della legge n. 205 del 2017). Quindi la legislazione in vigore prevede, al comma 3-bis del citato articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».
Ora è possibile, in un quadro economico mutato, riconoscere alle regioni e alle aziende sanitarie la flessibilità necessaria per garantire la piena attuazione dei LEA: flessibilità e autonomia decisionale da esercitare all'interno dei vincoli di bilancio aziendali e regionali.
Per queste ragioni si propone non l'abrogazione della norma originaria, la quale ormai ha raggiunto il suo obiettivo, ma il suo superamento.
La presente proposta di legge è composta da un solo articolo, con il quale si stabilisce che l'obbligo del rispetto del limite di spesa annua per il personale del Servizio sanitario nazionale, pari alla spesa del 2004 ridotta dell'1,4 per cento, termina con l'anno 2018.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «degli anni dal 2013 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2018»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento».

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