PDL 1225

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1225

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALAZZOTTO

Disposizioni per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari tra la Sicilia e il continente

Presentata il 2 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Che si debba intervenire per garantire la continuità territoriale alla Sicilia e la mobilità a tariffe agevolate ai siciliani è ormai una questione ineludibile che va affrontata in termini strutturali. Il mancato rispetto del diritto costituzionale alla continuità territoriale costa alla Sicilia e, in particolare, ai siciliani 3 miliardi di euro ogni anno, mentre regioni come la Sardegna da decenni usufruiscono di agevolazioni che ai siciliani sono state finora completamente negate dall'inerzia dei passati Governi e dalla scarsa incisività della rappresentanza politica.
Si assiste in Sicilia, inoltre, ad un disegno di progressiva smobilitazione portato avanti da Ferrovie dello Stato, che sta arrivando, contrariamente alla qualità del servizio attuale, «puntuale» alla stazione di arrivo attraverso il definitivo smantellamento del sistema e la soppressione dei treni a lunga percorrenza. I tagli operati ed i mancati interventi sul piano della mobilità hanno danneggiato pesantemente i siciliani, ed anche i collegamenti con le navi veloci per Villa San Giovanni e Reggio Calabria, già molto lontani dalle reali necessità di pendolari e viaggiatori, sono soggetti a continue modifiche e riduzioni.
I tagli agli intercity ed ai treni notte hanno aggravato un quadro che penalizza fortemente le famiglie, che non sono in grado di sostenere costi più alti.
È altresì evidente che la battaglia per il diritto dei siciliani alla continuità territoriale deve riguardare l'intero sistema della mobilità e delle infrastrutture. Quindi non solo le ferrovie, ma anche il servizio aereo deve consentire a prezzi agevolati di raggiungere in maniera adeguata il territorio nazionale, ma anche le destinazioni europee. Oggi, infatti, la realtà è ben altra, visto che per i siciliani i costi di un biglietto aereo per Milano, Roma, Torino sono uguali a quelli per le capitali europee. Nei periodi festivi, inoltre, quando migliaia di giovani rientrano per trascorrere alcuni giorni con le famiglie, i costi raggiungono cifre insostenibili. Al contrario, la Sardegna da molto tempo già garantisce ai suoi abitanti tariffe degne di cittadini che, a pieno titolo, si sentono parte di un'unica Nazione che garantisce la mobilità ai residenti.
È necessario, quindi, superare un approccio inadeguato alla questione del diritto alla mobilità dei residenti in Sicilia, che si esprime episodicamente, a fronte, per esempio, di biglietti a caro prezzo, e alla quale non segue mai un'adeguata risposta. Da qui la necessità di un intervento legislativo che affronti compiutamente la questione e si ponga l'obiettivo di garantire ai siciliani il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale. Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge, che ci si augura sia approvata in tempi rapidi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione degli oneri di servizio pubblico per garantire la continuità territoriale della Sicilia)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sicilia e il restante territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi cui partecipano la Regione siciliana, l'Associazione nazionale dei comuni siciliani, le società di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e le associazioni impegnate nell'ambito del diritto alla mobilità interessate, nel cui ambito sono definiti gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto, ferroviario, marittimo e aereo da e verso il territorio della Sicilia, comprese le isole minori della Sicilia.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla prima riunione, definisce i contenuti degli oneri di servizio pubblico di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alla capacità del servizio offerto, anche in relazione alla frequenza dei mezzi di collegamento ferroviari, marittimi e aerei, con particolare attenzione alle isole minori, individuando specificamente gli aeroporti della Sicilia e delle isole minori della Sicilia interessati ai collegamenti con i principali aeroporti nazionali nonché i porti italiani verso i quali devono essere garantiti i servizi marittimi e ferroviari di linea;

b) ai livelli delle tariffe agevolate, anche in relazione alle particolari condizioni oggettive e soggettive dei beneficiari;

c) all'onere da porre a carico del bilancio dello Stato;

d) ai requisiti minimi di qualità del servizio;

e) alle modalità e termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione dei servizi di trasporto;

f) alla garanzia dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro nei confronti dei lavoratori assunti dalle società pubbliche o private che espletano i servizi di trasporto;

g) alle modalità della vigilanza tecnica e amministrativa sui mezzi di trasporto nonché alle sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi relativi ai requisiti e ai livelli di servizio.

3. Sono beneficiari delle tariffe agevolate di cui al comma 2, lettera b):

a) i soggetti residenti nel territorio della Regione siciliana;

b) i soggetti nati nel territorio della Regione siciliana residenti fuori di essa;

c) i giovani di età inferiore a ventuno anni;

d) gli studenti universitari di età inferiore a trenta anni;

e) le persone disabili;

f) gli anziani di età superiore a sessantacinque anni.

4. Entro trenta giorni dalla data di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, con proprio decreto dispone:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, conformemente a quanto stabilito dalla conferenza di servizi di cui al comma 1, con riferimento ai servizi aerei di linea effettuati tra tutti gli aeroporti della Sicilia e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali, individuati dalla medesima conferenza, e ai servizi marittimi e ferroviari di linea tra la Sicilia e le isole minori della Sicilia e i porti italiani;

b) l'indizione di una gara di appalto europea con oneri di servizio pubblico per i servizi di linea marittimi e ferroviari da e per le isole di cui al comma 1 e per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, individuati dalla conferenza di servizi di cui al comma 1;

c) qualora si constatasse l'assenza di un vettore che abbia istituito servizi di linea con oneri di servizio pubblico, il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e l'importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Art. 2.
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, in particolare sulle risorse utilizzate, sulla qualità del servizio di continuità territoriale e le eventuali criticità, sul numero dei beneficiari delle tariffe agevolate nonché sugli effetti della presente legge sull'economia della Regione siciliana.

Art. 3.
(Risorse per la continuità territoriale della Sicilia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è sostituito dal seguente:

«486. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione siciliana una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari».

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