PDL 1222

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1222

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, MOLLICONE, FRASSINETTI

Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 1° ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di valorizzare la funzione educativa e di tutela della salute dell'attività sportiva esercitata in un'età quanto mai delicata e importante qual è quella dei bambini che frequentano la scuola primaria.
È infatti importante che, nella fascia di età compresa tra sei e undici anni, i bambini si avvicinino in modo corretto alla pratica sportiva sotto la guida e il controllo di personale qualificato e professionale, per garantire loro tutti i benefìci dell'attività motoria e impedire eventuali danni che potrebbero essere provocati da esercizi non adeguati.
La scuola primaria deve offrire un'educazione sportiva che non si limiti, però, solo all'attività motoria. Infatti, le attività presportive e sportive sono fondamentali sia per le positive ripercussioni sulla salute psico-fisica dei bambini, dalla correzione di posture sbagliate alla socializzazione, sia per l'alto contenuto educativo che possono esprimere, dal rispetto delle regole e dell'avversario, alla lealtà e alla capacità di cooperazione.
Si potrebbe dire che, soprattutto nell'infanzia, l'educazione è principalmente fisica, in quanto impegnare il corpo nell'esplorazione e nella rappresentazione del mondo è una modalità di base dell'apprendimento, è piena valorizzazione di sé.
Occorre dunque dare un forte impulso all'educazione motoria nella scuola primaria attraverso un percorso formativo che, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi di crescita, utilizzi la cultura e la pratica motoria e sportiva come elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità.
Per questo motivo, con la presente proposta di legge, si istituisce il ruolo del personale docente di educazione motoria nella scuola primaria, al quale possono accedere coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, sulla base di graduatorie di merito per titoli ed esami definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
È indiscusso il valore che a livello mondiale ricopre la pratica sportiva e soprattutto la sua corretta applicazione e per questo motivo riteniamo sia importante promuovere la figura del laureato in scienze delle attività motorie e sportive, insieme a quella di professionisti specializzati e non improvvisati che, nelle scuole primarie, seguano in modo adeguato i bambini.
Una corretta pratica sportiva è necessaria per i bambini in età evolutiva, ma purtroppo non a tutti è data la possibilità di un approccio allo sport al di fuori delle ore scolastiche e la presente proposta di legge intende venire incontro anche a quelle famiglie che, o perché hanno difficoltà economiche o perché non comprendono appieno il valore di tale pratica, non agevolano i figli nel corretto svolgimento delle attività fisico-motorie.
Intendiamo inoltre ribadire come l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisca un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.
Per questi motivi, la presente proposta di legge ribadisce quanto già contenuto nell'offerta formativa dei piani scolastici e delle disposizioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alla corretta pratica sportiva anche per i bambini disabili, prevedendo la figura dell'insegnante di sostegno di supporto all'insegnante di educazione motoria. Lo stesso Ministro Bussetti, inoltre, intervenendo sulle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni riunite VII Cultura, scienza e istruzione della Camera e 7° Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, svoltasi nello scorso mese di luglio, ha dichiarato la sua intenzione di garantire agli studenti una sana e corretta educazione motoria, dal momento che l'educazione sui corretti stili di vita permetterà di lavorare su più piani e l'educazione motoria agevolerà anche la crescita armonica dei bambini. Nel corso dell'audizione ha, inoltre, assicurato, oltre all'inserimento fin dalla scuola primaria di laureati in scienze delle attività motorie e sportive, l'intenzione di ridefinire e riorganizzare l'attività sportiva scolastica.
La presente proposta di legge, tenuto conto delle osservazioni riportate, intende quindi riconoscere la figura professionale dell'insegnante di educazione motoria, affidando tale insegnamento a soggetti in possesso di laurea e con una formazione specialistica, secondo un piano di offerta formativa e un monte ore non inferiore a 2 ore settimanali, con un orario di servizio pari almeno a 22 ore settimanali definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La presente proposta di legge si compone di sei articoli. Nello specifico, l'articolo 1 istituisce il ruolo del personale docente di educazione motoria nella scuola primaria, l'articolo 2 prevede l'introduzione nella scuola primaria dell'insegnamento dell'educazione motoria, l'articolo 3 stabilisce le funzioni dei docenti, l'articolo 4 dispone in merito al laboratorio di educazione motoria, al fine di garantire livelli essenziali di educazione motoria uniformi nel territorio nazionale, l'articolo 5 prevede disposizioni sullo stato giuridico ed economico, mentre l'articolo 6 prevede la figura dell'insegnante di sostegno anche per l'educazione motoria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 è istituito il ruolo del personale docente di educazione motoria, al quale possono accedere coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, sulla base di graduatorie di merito per titoli ed esami definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria).

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, nella scuola primaria è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria.

Art. 3.
(Funzioni).

1. Il personale docente di educazione motoria esercita le seguenti funzioni:

a) promuove l'integrazione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria, in conformità al percorso formativo individuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle linee programmatiche in materia adottate dal Comitato olimpico nazionale italiano;

b) favorisce l'esperienza motoria e corporea e la pratica sportiva come sana consuetudine di vita, finalizzata al benessere fisico e psichico dei bambini di età compresa tra sei e undici anni;

c) sostiene il valore educativo dello sport ai fini della crescita e dell'integrazione relazionale dei bambini;

d) garantisce a tutti i bambini l'accesso allo sport e ai suoi importanti benefìci sia fisici che psichici, assicurando tale accesso anche al di fuori dall'orario scolastico, secondo specifici programmi definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.
(Laboratorio di educazione motoria).

1. Al fine di garantire livelli essenziali di educazione motoria uniformi nel territorio nazionale, presso ogni scuola primaria, comprese quelle annesse agli istituti comprensivi, è istituito il laboratorio di educazione motoria e sportiva, per un monte ore, relativo all'intero corso di studi, pari ad almeno 165 ore.
2. Le attività del laboratorio di cui al comma 1 sono programmate in base a uno specifico progetto inserito nel piano dell'offerta formativa d'istituto.
3. Il progetto di cui al comma 2 può svilupparsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica.
4. L'attività del laboratorio di cui al comma 1 è finalizzata a:

a) promuovere la pratica sportiva affinché diventi abitudine di vita;

b) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti comportamentali e socializzanti;

c) favorire l'integrazione dell'educazione motoria nell'ambito del curricolo scolastico;

d) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione;

e) offrire l'opportunità di partecipare ad attività sportive agli studenti che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.

Art. 5.
(Stato giuridico ed economico del personale docente).

1. Lo stato giuridico ed economico del personale docente di educazione motoria è il medesimo di quello del personale docente generalista della scuola primaria.
2. Ferma restando l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, il decreto di cui all'articolo 1 prevede, altresì, nel piano dell'offerta formativa, le modalità dell'insegnamento dell'educazione motoria, stabilendo in particolare:

a) un monte ore minimo di insegnamento settimanale non inferiore a 2 ore;

b) un orario di servizio per il personale docente pari almeno a 22 ore settimanali.

Art. 6.
(Insegnante di sostegno).

1. Nelle classi in cui siano presenti alunni disabili con deficit mentale, fisico o sensoriale è prevista la figura dell'insegnante di sostegno, che svolge funzioni di supporto all'insegnante di educazione motoria.

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