PDL 1219

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1219

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARDINI

Disposizioni in materia di comunicazione dei redditi rilevanti per l'accertamento del diritto alle prestazioni sociali

Presentata il 1° ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Lo Stato eroga servizi e opera trasferimenti di risorse economiche per ridurre le iniquità e per colpire le rendite parassitarie. In molti casi si è verificato che gli evasori fiscali, a causa dell'esiguità dei loro redditi e delle loro ricchezze visibili, non solo non pagano le tasse, ma accedono a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità e alle prestazioni sociali. Pertanto, una parte della redistribuzione avviene in favore di persone che non meritano un aiuto e, quindi, finisce per aumentare l'iniquità dello Stato.
La presente proposta di legge intende ridurre le iniquità della redistribuzione e l'area della non applicabilità delle leggi attraverso l'utilizzo di dati e di informazioni presenti nel sistema delle pubbliche amministrazioni in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale gestisce le prestazioni sociali interessate da tale flusso di informazioni che ricadono sul diritto e sulla misura delle prestazioni stesse.
L'INPS, nel definire le prestazioni collegate al reddito, effettua i controlli necessari utilizzando l'anagrafe tributaria per i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per gli altri redditi, quali i redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi postali e bancari, interessi su titoli) e per i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, attualmente deve essere fatto un controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sugli atti di notorietà. Un controllo non facile, in quanto il Casellario dell'assistenza non è aggiornato con i ricoveri delle persone titolari di indennità mensile di frequenza e di indennità di accompagnamento e le informazioni della banca dati dei conti correnti per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi postali e bancari, interessi su titoli) non sono al momento disponibili per l'INPS.
Il gap esistente tra le informazioni presenti nel sistema delle pubbliche amministrazioni e le informazioni che l'INPS utilizza per i controlli non consente, nel caso di errori nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione all'INPS di informazioni e di dichiarazioni mendaci, di intervenire in modo corretto sulla misura e sul diritto delle prestazioni, con la conseguenza che l'INPS eroga, nel peggiore dei casi, prestazioni illegittime e, nel migliore dei casi, prestazioni superiori all'importo che spetterebbe nel caso di dichiarazioni corrette e veritiere.
I redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta e i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate incidono rispettivamente sulle seguenti prestazioni sociali: assegno sociale e maggiorazione sociale; indennità di accompagnamento e indennità mensile di frequenza.
La condivisione, l'integrazione e l'utilizzo delle informazioni analitiche che si fondano su moderne applicazioni informatiche e del metodo dei controlli incrociati rappresentano nuove leve di vantaggio competitivo per lo Stato e sviluppano capacità distintive finalizzate a contrastare le autodichiarazioni mendaci, che concorrono a erogare servizi in modo iniquo. Le informazioni in possesso da parte di alcuni settori dello Stato devono essere raccolte, elaborate, organizzate e utilizzate in modo automatico in favore dell'intero sistema di welfare.
La presente proposta di legge è pertanto finalizzata a creare le condizioni affinché l'INPS possa accertare alcuni redditi che incidono sulla misura e sul diritto alle prestazioni sociali.
L'articolo 1 inserisce, tra le comunicazioni che alimentano il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, i ricoveri presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate di coloro che sono titolari delle prestazioni di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza. I ricoveri di tali soggetti incidono sul diritto alle prestazioni prima specificate. Queste informazioni sono quindi messe a disposizione dell'INPS per i controlli.
L'articolo 2 tiene presente che alcune prestazioni sociali erogate dall'INPS (assegno sociale e maggiorazione sociale) sono soggette all'accertamento dei redditi. I redditi soggetti all'IRPEF sono verificabili da parte dell'INPS mediante l'accesso all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. Al contrario, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi postali e bancari, interessi su titoli) si basano esclusivamente sulle dichiarazioni effettuate dagli interessati, le quali non indicano mai tali redditi, che pure incidono sulla misura e sul diritto a tali prestazioni. Pertanto l'articolo 2 prevede che l'Agenzia delle entrate fornisca queste informazioni all'INPS attraverso l'apposita sezione dell'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria. Fino a oggi l'INPS non ha la possibilità di verificare i redditi soggetti a ritenuta alla fonte.
I ricoveri e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono quindi soggetti a evasione fiscale se l'INPS non viene messo nelle condizioni di verificare la loro presenza e, di conseguenza, intervenire sulle prestazioni.
L'INPS, il quale è il maggior erogatore di prestazioni sociali rapportate al reddito personale e familiare, ha bisogno di verificare, tramite la predisposizione di apposite applicazioni informatiche che garantiscono la riservatezza dei dati e delle informazioni, la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, comprensiva dei ricoveri, e la banca dati dei conti correnti, al fine di rapportare l'importo delle prestazioni erogate alla situazione reddituale reale delle persone interessate ed eliminare sprechi e iniquità.
I richiedenti o i titolari di assegno sociale e di maggiorazione sociale non sempre dichiarano all'INPS i redditi provenienti da un conto corrente o da un libretto di risparmio, mentre per la Banca d'Italia il 90,1 per cento delle famiglie è titolare di un deposito bancario o postale e il 70 per cento delle famiglie più povere ha un dossier aperto. I ricoveri con retta a carico parziale o totale di enti pubblici, che incidono sulla misura e sul diritto dell'indennità mensile di frequenza e dell'indennità di accompagnamento, possono anch'essi non essere dichiarati e controllati in quanto i dati e le informazioni relativi a tali prestazioni non sono presenti nel Casellario dell'assistenza.
La situazione reale del Paese, caratterizzata da contraddizioni e da iniquità, ci impone di utilizzare gli strumenti messi in atto non in una sola direzione, ma a vantaggio dell'intero sistema di welfare, quindi a beneficio del sistema dei controlli effettuati dall'INPS in sede di definizione delle prestazioni sociali di competenza dello stesso Istituto, le quali, se non gestite in modo efficiente, creano iniquità tra le persone. La nuova normativa proposta si inserisce in modo coerente nel progetto di spending review, molto utile al Paese per eliminare gli sprechi e le spese improduttive che non creano valore e, quindi, per ridurre la spesa pubblica, troppo alta rispetto alla qualità dei servizi erogati.
Si fa presente, inoltre, che le disposizioni della proposta di legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché la copertura è automatica derivando dalla modalità di calcolo delle tariffe previste.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trasmissione delle comunicazioni di ricovero all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. Al fine di verificare il mantenimento del diritto alle prestazioni di indennità di accompagnamento e di indennità mensile di frequenza erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le comunicazioni di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono messe a disposizione dell'INPS con le modalità telematiche previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Tali comunicazioni sono inserite nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e sono raccordate con i dati e con le informazioni raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario di cui all'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di accertare i redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte che influiscono sulla misura e sul diritto all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale, l'Agenzia delle entrate fornisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale le informazioni relative a tali posizioni reddituali».

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