PDL 1218

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1218

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIRACUSANO, PRESTIGIACOMO, GERMANÀ, BARTOLOZZI, SCOMA, MINARDO

Disposizioni per il risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina

Presentata il 1° ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge affronta il problema più grave in cui si dibatte ancora la città di Messina a 110 anni di distanza dal terremoto che la distrusse completamente. Ancora esiste infatti a Messina una delle più vecchie baraccopoli del nostro Paese, pesante eredità del devastante terremoto del 1908. Un reticolato di baracche e unità abitative «provvisorie», malsane, coperte da eternit che sprigionano letali fibre d'amianto, senza fognature e senza alcun servizio o quasi, e che si è andato estendendo negli anni.
Si tratta di insediamenti nei quali vivono circa 6.400 persone in condizioni di estremo degrado, che rappresentano una vera e propria emergenza igienico-sanitaria e sociale. Gli ambiti territoriali di risanamento nei quali insistono le costruzioni sono quelli individuati dai vecchi piani particolareggiati redatti all'indomani dell'entrata in vigore della legge della Regione siciliana n. 10 del 1990: Annunziata, Giostra-Ritiro-Tremonti, Camaro, Fondo Saccà, Bordonaro-Gazzi-Taormina, Santa Lucia.
I citati ambiti territoriali hanno un'estensione di circa 230.770 metri quadrati e, sulla base dei dati ricavati dalla relazione del comune di Messina relativi al censimento effettuato nell'agosto 2018 in tali ambiti vivono oltre 2.100 famiglie, pari – come detto – a circa 6.400 persone.
La situazione socio-sanitaria e ambientale dei citati insediamenti è gravissima: aree fortemente degradate; rifiuti abbandonati sul suolo pubblico; scarichi fognari a cielo aperto; costruzioni precarie e baracche senza i minimi requisiti igienici ed edilizi, spesso con tettoie in cemento- amianto o in lamiera; presenza diffusa di ratti. L'interno delle numerose costruzioni non rispetta i requisiti minimi previsti per gli ambienti abitativi.
L'azienda sanitaria provinciale di Messina ha rilevato che moltissime costruzioni sono ricoperte da onduline in cemento amianto in avanzato stato di deterioramento e che spesso le onduline sono a diretto contatto con gli ambienti abitativi.
Le condizioni esposte rappresentano, di fatto, un potenziale rischio di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente e di conseguenza un ulteriore fattore di rischio per la salute dei tanti residenti. A causa della gravissima situazione igienico-sanitaria-ambientale, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha emanato l'ordinanza contingibile e urgente n. 163 del 6 agosto 2018, per lo sgombero e la demolizione di tutte le strutture abitative che insistono negli ambiti di risanamento. Entro il 31 ottobre 2018, dovrà essere attuato lo sgombero di tutte le persone e le cose dalle strutture abitative che insistono negli ambiti di risanamento e si dovrà procedere alla contestuale recinzione, messa in sicurezza e vigilanza dei siti.
L'ordinanza ha inoltre previsto la demolizione, entro il 31 dicembre 2018, di qualsiasi manufatto che insiste negli ambiti individuati.
Il 19 settembre scorso, la giunta regionale siciliana ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza socio-sanitaria ambientale riguardante le suddette zone di risanamento.
Spetta ora al Governo, alla luce della gravissima situazione socio-sanitaria e ambientale che interessa i citati ambiti territoriali di Messina, deliberare al più presto lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Alla luce delle particolari condizioni di emergenza in cui versa la città, la presente proposta di legge prevede, quindi, un piano di risanamento per l'eliminazione degli alloggi impropri, da realizzare entro tre anni, al fine di restituire a Messina il decoro e la dignità che merita.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comune di Messina, tramite l'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e alla riqualificazione ambientale, nonché alla demolizione degli immobili abitativi in condizioni di degrado esistenti negli ambiti territoriali di risanamento individuati dal comune di Messina, elencati nella deliberazione della giunta della Regione siciliana n. 343 del 19 settembre 2018, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il comune di Messina può individuare, secondo modalità definite, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione siciliana, ulteriori aree e insediamenti urbanistici degradati, oltre agli ambiti territoriali di risanamento di cui al comma 1, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge.
3. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire degli immobili demoliti in esecuzione del piano di cui al comma 1, è assegnata al comune di Messina la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
4. All'onere di cui al comma 3 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2.

1. Gli alloggi realizzati o acquistati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al presente comma definisce le modalità di formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e di individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, hanno titolo preferenziale i soggetti che:

a) risiedono in grotte, baracche, scantinati o strutture simili, in alloggi pericolanti o igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;

b) risiedono abusivamente in locali a spese del comune;

c) risiedono in zone da risanare o in immobili di cui è prevista la demolizione per l'esecuzione di opere pubbliche.

3. A parità delle altre condizioni, hanno titolo preferenziale i soggetti con un maggior numero di familiari a carico e un più basso reddito di lavoro.
4. All'assegnazione degli immobili di cui al presente articolo provvede l'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.

Art. 3.

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e degli investimenti all'interno dell'area del comune di Messina, negli ambiti territoriali di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono istituite zone economiche speciali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse rivenienti dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.

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