PDL 1214

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1214

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Modifiche agli articoli 517-quater del codice penale, 51 del codice di procedura penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari

Presentata il 28 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è un fenomeno di illegalità commerciale sempre più emergente e preoccupante che, da un lato, colpisce direttamente al cuore il corretto funzionamento del mercato – disorientando ed ingannando i consumatori ed impedendo alla concorrenza di manifestare i suoi benefìci tipici, relativi all'incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta, all'abbattimento dei prezzi, alla crescita economica – e, dall'altro, costituisce un evidente pericolo per la sicurezza e la qualità alimentare e conseguentemente per la salute dei consumatori.
Recenti inchieste della Direzione investigativa antimafia hanno accertato l'esistenza di un fitto intreccio di interessi tra criminalità organizzata e gestione dell'intera filiera del settore agroalimentare, confermato nella «Relazione sui fenomeni della contraffazione nel settore agroalimentare», del dicembre 2011, della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, da cui è emerso che il volume di affari delle cosiddette «agromafie» ammontava già allora a 12,5 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento dell'intero volume di affari della criminalità organizzata.
Per dare un'idea di questo illecito mercato parallelo e della sua crescente espansione, basti pensare che la Guardia di finanza, nel quinquennio dal 2012 al 2016, ha sequestrato circa 39.000 tonnellate e quasi 60 milioni di litri di prodotti alimentari contraffatti o comunque recanti un'etichettatura ingannevole sull'origine o sulla qualità del prodotto.
Alla luce di tale quadro, è evidente l'urgenza di fronteggiare la contraffazione agroalimentare attraverso la previsione di misure legislative adeguate all'attuale rilevanza del fenomeno e dirette, in particolare, non solo ad inasprire le pene conseguenti ai delitti in questione, ma anche, in relazione a questi ultimi, ad utilizzare gli stessi metodi di indagine che il codice di procedura penale prevede per il contrasto dei reati di mafia, nonché a dotare gli organismi di polizia giudiziaria impegnati nell'attività di repressione del fenomeno dei poteri investigativi previsti dalla normativa cosiddetta «antimafia» e, nello specifico, della facoltà di condurre operazioni sotto copertura.
Al fine, dunque, di rafforzare la lotta alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari, il presente progetto di legge, nei tre articoli di cui si compone, reca modifiche all'articolo 517-quater del codice penale, all'articolo 51 del codice di procedura penale e all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.
In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dalla legge n. 99 del 2009, che, nell'ambito dei delitti contro l'economia pubblica, prevede la fattispecie della «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».
In primo luogo, rispetto alla disciplina vigente, si innalza la pena edittale di tale delitto dalla reclusione fino a due anni e dalla multa fino a euro 20.000 alla reclusione fino a tre anni e alla multa fino a euro 35.000. In secondo luogo, fermi restando i richiami all'articolo 474-bis – confisca delle cose destinate a commettere il reato o che ne furono oggetto, prodotto, prezzo, profitto – e all'articolo 517-bis – discrezionalità del giudice di disporre, in caso di particolare gravità del fatto o di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o la revoca del provvedimento amministrativo che vi consente lo svolgimento dell'attività commerciale, dello stesso codice penale, si aggiunge il richiamo all'articolo 448, secondo comma, con la conseguente applicazione, in caso di condanna, della pena accessoria dell'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché di quella relativa alla pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Infine, si conferma l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 474-ter, secondo comma, prevedendo però un aggravamento della relativa pena dalla reclusione fino a tre anni e dalla multa fino a euro 30.000 alla reclusione fino a cinque anni e alla multa fino a euro 50.000.
L'articolo 2 modifica il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale. Poiché, ai sensi dell'articolo 371-bis dello stesso codice, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni, tra l'altro, in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nel citato articolo 51, comma 3-bis, a seguito della novella proposta anche i procedimenti relativi ai delitti di associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari vanno così a ricadere tra le attribuzioni del Procuratore, il quale dispone della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia.
L'articolo 3, infine, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006, prevedendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano effettuare operazioni sotto copertura anche ai fini del contrasto del reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 517-quater del codice penale, in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 35.000»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 448, secondo comma, 474-bis e 517-bis, secondo comma»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a euro 50.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di uffici del pubblico ministero e attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «473 e 474,» sono sostituite dalle seguenti: «473, 474 e 517-quater,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater,».

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