PDL 1198

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1198

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAZZARO, MOLINARI, LAZZARINI, ANDREUZZA, BADOLE, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

Presentata il 26 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit della comunicazione e del linguaggio associato a disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale, e delle loro famiglie mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile a tali persone nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi. Attua altresì il diritto delle persone sorde all'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.
Vengono promossi l'utilizzo e la diffusione di interventi e strumenti (anche diagnostici e tecnologici) finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, al superamento e alla riduzione delle condizioni di svantaggio in cui si trovano le persone affette da tali patologie e alla rimozione di tutte le barriere alla comprensione, alla comunicazione e all'informazione, nonché la ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
Sono altresì promossi: l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità (ad esempio, indagini preventive in gravidanza, screening neonatali, esami audiologici e oculistici pediatrici), anche al fine di individuare gli interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce più appropriati; interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi e per le loro famiglie; la costituzione, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure di prevenzione e sostegno previste.
Al fine di consentire il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio in cui si trovano le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, viene promossa l'accessibilità di strumenti e ausili informatici aventi le medesime finalità, tenendo conto, in particolare, dell'età evolutiva e delle situazioni di pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.
Per favorire la massima accessibilità delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, nonché i rapporti con la pubblica amministrazione, sono in particolare promossi: la piena accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, anche mediante la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, l'adattamento di apparati e strumenti, l'implementazione di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo di spazi interni ed esterni, nonché di sistemi di automazione e domotica; la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata (quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione), con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubbliche e private; l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (ivi comprese le applicazioni mobili), ai messaggi rivolti ai cittadini relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali; l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva tra cittadini e pubblica amministrazione (ad esempio, LIS, LIS tattile e ogni strumento tecnico o informatico idoneo); la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini; la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziari e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.
Al fine di garantire la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sono enucleati e dettagliati una serie di princìpi fondamentali volti a promuovere e assicurare strumenti e servizi efficaci di sostegno per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, in ambito scolastico, universitario, lavorativo e formativo in genere. In particolare, si intende garantire l'attivazione di servizi specifici volti al sostegno e all'inclusione degli alunni affetti dalle patologie indicate.
Al fine di attuare le disposizioni previste la proposta di legge rinvia ad un piano triennale del Governo che renda pienamente operative le molteplici misure di promozione e sostegno previste, attraverso il coinvolgimento delle università, degli enti di ricerca, delle associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché delle associazioni professionali operanti nel settore.
La proposta di legge prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria, in quanto le misure ivi previste sono già finanziate dalle norme vigenti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza alle tutele e ai princìpi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sulla base dei princìpi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit della comunicazione o del linguaggio, associato a disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale, e delle loro famiglie mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana, di seguito denominata «LIS», e della lingua dei segni italiana tattile, di seguito denominata «LIS tattile», nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di tecnologie volte a favorire un ambiente accessibile nell'ambito della famiglia, della scuola, della comunità e della rete dei servizi pubblici.
2. La Repubblica, con il coinvolgimento degli enti locali e di operatori pubblici e privati, promuove la rimozione delle barriere alla comunicazione e attua il diritto delle persone di cui al comma 1 all'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.

Art. 2.
(Interventi e ambiti dell'azione)

1. La Repubblica, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove:

a) interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;

b) interventi educativi volti all'apprendimento della LIS o della LIS tattile, interventi logopedici e la fornitura di ausili protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce in favore dei bambini affetti dalle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1;

c) azioni di supporto agli studenti affetti dalle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato in LIS, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e di scrittura veloce e l'impiego di ogni altro strumento idoneo a favorirne l'apprendimento e la comunicazione;

d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni strumento comunicativo, anche informatico, attraverso la collaborazione tra aziende sanitarie locali, enti pubblici e del privato sociale, istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati in favore delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1;

e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro strumento comunicativo volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi al fine favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e l'accesso all'informazione da parte delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1;

f) il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e nella comunicazione istituzionale;

g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti televisive pubbliche e private, di telegiornali e di programmi televisivi, culturali e di interesse generale dotati di sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;

h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico per le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1;

i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro per le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1;

l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare di pronto soccorso e socio-sanitari, e ai servizi di pubblica utilità delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1;

m) la realizzazione di un'applicazione informatica mobile gratuita che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle forze dell'ordine e dei soggetti preposti alla gestione delle emergenze;

n) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse accessibili alle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1;

o) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi alle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 o con soggetti che esercitano compiti di rappresentanza e tutela delle medesime persone e dei loro familiari.

Art. 3.
(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli opportuni interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dal presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. La Repubblica promuove l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

Art. 4.
(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'adozione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione e di attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici sono resi accessibili alle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità.
5. La Repubblica promuove l'accesso delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; promuove altresì l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.
6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.
7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5.
(Inclusione scolastica)

1. Nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno affetto dalle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, dell'assistente alla sordocecità, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
2. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo promuovono l'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti affetti dalle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1 che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla loro piena inclusione sociale. Favoriscono altresì l'accesso a percorsi educativi che, in base alla libera scelta degli studenti stessi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS e, nel caso di studenti sordociechi, la comunicazione totale.
3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e di studenti sordi con curriculum bilingue nella lingua italiana scritta e parlata e nella LIS e, in generale, l'introduzione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli studenti affetti dalle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1, favorendo l'uguaglianza e il rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente alla sordocecità e di interprete in LIS e LIS tattile, tenuto conto delle competenze fissate dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro, che comprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del suddetto gruppo di esperti non spetta alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.
(Formazione universitaria
e
post universitaria)

1. La Repubblica promuove per gli studenti affetti dalle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1 l'accesso all'istruzione universitaria e post universitaria mediante gli strumenti e i servizi volti all'eliminazione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile e ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità e autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 7.
(Inclusione lavorativa
e formazione permanente)

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 nei luoghi di lavoro, la Repubblica promuove pari opportunità nell'ambito del lavoro e la piena accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.

Art. 8.
(Programmazione degli interventi)

1. Il Governo definisce le modalità e gli interventi per l'attuazione della presente legge provvedendo alla redazione di un piano di durata triennale, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nella tutela delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. In base al piano di cui al comma 1, il Governo predispone un programma annuale di attività.

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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