PDL 1177

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PRESTIGIACOMO, BARTOLOZZI, SIRACUSANO, GERMANÀ, MINARDO, SCOMA

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché disposizioni per l'istituzione della circoscrizione territoriale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania

Presentata il 19 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
Sulla materia è intervenuto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, attuativo dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta «legge Madia»), che ha previsto una riforma articolata del sistema delle stesse camere di commercio.
In particolar modo il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha stabilito la riduzione del numero delle camere di commercio attraverso una serie di accorpamenti. Nello specifico, si prevede che entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta con cui vengono rideterminate le circoscrizioni territoriali, al fine di ridurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di sessanta. Il decreto legislativo contiene, altresì, una serie di criteri a cui sono tenute ad attenersi le camere di commercio. Tra questi criteri vi è la necessità di tenere conto degli accorpamenti che siano stati già deliberati alla data di entrata in vigore della legge delega (legge n. 124 del 2015) e, in questi casi, le camere che hanno già adottato le delibere di accorpamento potranno essere soggette ad ulteriori e diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di sessanta camere di commercio.
Il 16 febbraio 2018 il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ha completato il processo di riorganizzazione del sistema delle camere di commercio all'interno della pubblica amministrazione confermando, all'allegato A, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e, quindi, comprendendovi anche quella di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.
Giova ricordare che l'accorpamento delle tre camere di commercio appena citate era stato già stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Le tre camere di commercio avevano, infatti, deliberato il 21 febbraio 2015, con il provvedimento commissariale n. 2 per Catania e con i provvedimenti consiliari n. 2/2015 per Ragusa e n. 1/2015 per Siracusa, l'accorpamento delle tre strutture e la creazione di un unico ente.
Nei fatti, l'accorpamento delle tre camere di commercio ha destato numerose difficoltà organizzative per cittadini ed imprese che, invece, devono essere posti nelle condizioni di poter lavorare serenamente sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista operativo.
È altresì necessario rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017, ha dichiarato incostituzionale la parte della riforma delle camere di commercio in cui si prevede che il rapporto con le regioni deve essere sancito da un parere e non da un'intesa. Pertanto, sulla base di tale conclusione si mette in discussione l'impianto della riforma stessa che, nonostante sia successiva all'unità di intenti di volersi accorpare espressa, per iscritto, dalle tre camere di commercio in oggetto (Catania, Siracusa e Ragusa), rappresenta comunque un importante tassello nel quadro della riforma stessa.
Inoltre, la regione Sicilia, lo scorso dicembre, ha inviato una nota al Governo con cui si accettano le prescrizioni del decreto legislativo n. 219 del 2016 ma solo a patto che nell'ambito della «Super camera del Sud est» avvenga lo scorporo delle camere di commercio di Siracusa e Ragusa da quella di Catania.
Al fine di restituire alle imprese siracusane dignità ed autonomia, anche alla luce degli effetti del citato accorpamento, cioè un'esautorazione dei ruoli minimali di funzionamento con penalizzazione degli operatori economici locali, la presente proposta di legge reca le norme necessarie ad attuare lo scorporo della camera di commercio di Catania, prevedendo tra l'altro che il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni, modifichi il decreto ministeriale 16 febbraio 2018 al fine di istituire la relativa circoscrizione territoriale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le parole: «limite di 60» sono sostituite dalle seguenti: «limite di 61».
2. Al fine di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta, con proprio decreto, le opportune modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, al fine di istituire la circoscrizione territoriale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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