PDL 1172

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1172

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
D'UVA, MOLINARI, SPADONI

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

Presentata il 19 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale prevede una drastica riduzione del numero dei parlamentari modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione. L'obiettivo è duplice: da un lato favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e, dall'altro, ottenere concreti risultati in termini di spesa (dunque ridurre il costo della politica).
Giova rammentare che nella formulazione approvata dall'Assemblea costituente il numero dei parlamentari era mobile, restando fisso il loro rapporto con la popolazione. Il testo originario della Costituzione prevedeva, infatti, per la Camera, un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000) e, per il Senato, un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazioni superiori a 100.000). Con la legge costituzionale n. 2 del 1963 si è adottato un nuovo testo degli articoli 56 e 57 della Costituzione che, entrambi al secondo comma, prevedono attualmente un numero fisso di deputati e di senatori rispettivamente pari a 630 e a 315 (cui vanno naturalmente aggiunti i senatori a vita e di diritto, di cui all'articolo 59 della Costituzione).
Con la presente proposta di legge costituzionale il numero dei deputati è ridotto dagli attuali 630 a 400 e quello dei senatori dagli attuali 315 a 200; pertanto si passa da un numero complessivo di 945 parlamentari a 600, comprensivo dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. La presente proposta di legge costituzionale opera quindi una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari. Tale riduzione percentuale è applicata per ogni riferimento relativo al numero dei parlamentari presente nella Costituzione: è ridotto, infatti, del 36,5 per cento anche il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, che alla Camera passano da 12 a 8 e al Senato da 6 a 4; la stessa percentuale di riduzione è stata applicata anche per la determinazione del numero minimo dei senatori per regione che da 7 passano a 5 e del numero dei senatori delle regioni Valle d'Aosta e Molise. Pertanto, in base alla citata riduzione percentuale, alla Valle d'Aosta rimane assegnato un senatore, mentre il Molise passa da 2 a 1.
La riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 consentirà all'Italia di allinearsi al resto d'Europa. L'Italia, infatti, è il Paese con il numero più alto di parlamentari direttamente eletti dal popolo (945); seguono la Germania (circa 700), la Gran Bretagna (650) e la Francia (poco meno di 600).
Le modifiche apportate agli articoli 56 e 57 della Costituzione hanno un impatto sulla legislazione elettorale, che deve essere adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari.
In proposito, indipendentemente dalla modifica costituzionale in esame, è opportuno un intervento del legislatore che riporti la normativa elettorale alla tradizionale impostazione in base alla quale essa sia sempre applicabile prescindendo dal numero dei parlamentari fissato nella Costituzione. Si rammenta, infatti, che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto nei testi unici in materia elettorale solo con la legge n. 165 del 2017, mentre precedentemente la legislazione elettorale prevedeva meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.
In particolare, il cosiddetto «Mattarellum» (leggi n. 276 e n. 277 del 1993), nell'introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, aveva previsto un rapporto percentuale (rispettivamente del 75 e del 25 per cento del numero totale dei deputati e dei tre quarti e di un quarto dei senatori di ciascuna regione) destinato a rimanere fisso al variare del numero dei parlamentari.
Poiché la riduzione del numero dei parlamentari, contenuta nella presente proposta di legge costituzionale, come già detto, impatta inevitabilmente sulla normativa elettorale vigente, al fine di evitare l'eventualità di vuoti normativi in tale materia si ritiene che il ritorno a un'impostazione che preveda, in luogo del numero dei seggi, l'indicazione del rapporto percentuale tra i seggi uninominali e plurinominali e il numero dei parlamentari possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale assuma il necessario grado di flessibilità rispetto alla variabile del numero dei parlamentari fissato nella Costituzione. Con tale modalità la modifica della composizione numerica delle Camere non comporterebbe interventi sulla legge elettorale consentendo che il Parlamento, in ogni momento, possa essere rinnovato senza paralizzare il potere presidenziale di scioglimento delle Camere.
A tal fine, con apposita proposta di legge ordinaria, potranno rapidamente essere modificati i testi unici in materia di elezione delle Camere, sostituendo i riferimenti numerici in essi contenuti con un rapporto percentuale tra i seggi uninominali e plurinominali e il numero dei deputati e dei senatori senza alcuna alterazione del sistema elettorale vigente.
La presente proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli.
L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 56 della Costituzione sostituendo, al secondo comma, il numero dei deputati, che sono ridotti dagli attuali 630 a 400. In tale riduzione sono compresi anche i deputati eletti nella circoscrizione Estero, che passano da 12 a 8. Conseguentemente, al quarto comma, concernente il procedimento di ripartizione dei deputati tra le circoscrizioni, con esclusione della circoscrizione Estero, il numero di 618 è sostituito con quello di 392.
L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 57 della Costituzione sostituendo, al secondo comma, il numero dei senatori elettivi, che sono ridotti dagli attuali 315 a 200. In tale riduzione sono compresi anche i senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da 6 a 4. La novella al terzo comma ridetermina il numero minimo dei senatori per regione che da 7 passa a 5 e il numero dei senatori della regione Molise che passa da 2 a 1 come per la Valle d'Aosta.
L'articolo 3 stabilisce che la riduzione dei parlamentari disposta con la modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione trova applicazione decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale e non prima dello scioglimento delle Camere in carica alla sua entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Riduzione del numero dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

Art. 2.
(Riduzione del numero dei senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al terzo comma, le parole da: «sette» a «uno» sono sostituite dalle seguenti: «cinque; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».

Art. 3.
(Decorrenza dell'applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima dello scioglimento delle Camere in carica alla medesima data di entrata in vigore.

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