PDL 1156

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1156

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DADONE

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di valutazione della professionalità dei magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo

Presentata il 12 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è di portata circoscritta per quanto riguarda la sua estensione, ma interviene su un tema di grande rilievo politico, quale quello della progressione di carriera dei magistrati nei periodi di aspettativa a seguito dello svolgimento di incarichi politici elettivi o di governo.
L'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 stabilisce che i dipendenti pubblici eletti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica per tutta la durata del mandato elettivo non possano conseguire promozioni e avanzamenti di carriera, fatti salvi gli avanzamenti automatici previsti per anzianità di carriera.
Tale divieto è implicitamente derogato, per quanto riguarda i magistrati eletti deputati o senatori, dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Tale articolo infatti dispone, al comma 1, che tutti i magistrati sono sottoposti alle verifiche di professionalità quadriennali. Successivamente, lo stesso articolo specifica che anche i magistrati fuori ruolo sono sottoposti alle verifiche periodiche di professionalità. Poiché nell'impianto del decreto legislativo n. 160 del 2006 l'effettuazione della verifica di professionalità – e il suo superamento con risultato positivo – si pone quale elemento propedeutico e indispensabile per la progressione di carriera dei magistrati, questo è l'elemento che consente ai magistrati che ricoprono incarichi elettivi, sia nel Parlamento nazionale sia presso altri organi, di continuare a procedere nell'avanzamento di carriera come avviene per i colleghi che continuano a svolgere la funzione di magistrato requirente o giudicante.
Al di là delle valutazioni politiche, tutte legittime, che si possono fare sui magistrati che, pur in aspettativa da molti anni per lo svolgimento di incarichi politici elettivi o di governo, hanno conseguito gli avanzamenti di carriera previsti fino al massimo grado, rileva il fatto che sia lo stesso Consiglio superiore della magistratura (CSM) a considerare inadeguata la normativa vigente in merito alla valutazione di professionalità dei magistrati in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di natura politica.
In un parere in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche o amministrative e in relazione all'assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali, espresso dal CSM al Senato della Repubblica con l'approvazione della delibera 21 maggio 2014, l'organo di autogoverno della magistratura sollecita il legislatore a intervenire in merito all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 perché «Per il magistrato in aspettativa a seguito di elezione al Parlamento o in enti territoriali, il Consiglio ha sempre dovuto procedere alla valutazione professionale riferendola all'attività compiuta nella sede diversa da quella giudiziaria in cui ha operato, sulla base delle risultanze offerte dall'autorelazione dell'interessato e delle informazioni fornite dagli Organi rappresentativi dell'ente – Presidenza del ramo del Parlamento. È doveroso segnalare la scarsa compatibilità della valutazione professionale, rigorosamente disciplinata, per procedura, parametri e criteri di giudizio, selezione degli elementi rilevanti e delle fonti di conoscenza, con l'attività condotta dagli stessi presso Organi di rappresentanza o di governo politico ed amministrativo, profondamente eterogenea per contesto, finalità e modalità in quanto espressione di un indirizzo politico non imparziale».
Pur restando fermamente convinti che un magistrato entrato in politica non possa, al termine del proprio mandato, tornare a svolgere le precedenti mansioni (o quanto meno che possa farlo solo dopo che sia trascorso un lungo periodo), la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, ha come finalità quella di intervenire sull'attuale sistema di valutazione e conseguente avanzamento di carriera dei magistrati che ricoprono incarichi politici elettivi o di governo, prevedendo che per l'intera durata del mandato elettivo o di governo il magistrato non possa essere sottoposto a tali valutazioni.
Tecnicamente l'articolo unico della presente proposta di legge apporta due novelle all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, una delle quali consiste nell'inserimento di un comma aggiuntivo, il comma 16-bis, che prevede la non applicazione della valutazione di professionalità ai magistrati eletti presso il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo, nei consigli regionali, nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e nei consigli comunali delle città che abbiano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero che detengano incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale per l'intera durata del mandato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Tutti i magistrati» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 16-bis,»;

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. I magistrati eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, quelli eletti membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché quelli eletti in un consiglio regionale o in uno dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, in un consiglio comunale di una città con un numero di abitanti superiore a 15.000, ovvero i magistrati che ricoprono incarichi di governo a livello nazionale, regionale, nelle province autonome o in un comune con un numero di abitanti superiore a 15.000 non sono sottoposti alla valutazione di cui al presente articolo per l'intera durata del mandato elettivo ovvero dell'incarico di governo».

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