PDL 1146

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1146

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LEDA VOLPI, BOLOGNA, CHIAZZESE, D'ARRANDO, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TROIANO

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche

Presentata il 10 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Il 30 novembre 2017 il Parlamento europeo ha votato la risoluzione 2017/2127(INI) sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità. La strategia sulla disabilità, adottata nel 2010 per il periodo 2010-2020, reca il quadro di misure a livello europeo previste per mettere in pratica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta il 13 dicembre 2006 (resa esecutiva in Italia dalla legge n. 18 del 2009).
Con tale risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente. Il documento ricorda, inoltre, che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale, invitando quindi l'Unione europea a garantire che «tutti i programmi di finanziamento siano accessibili, seguano un approccio di progettazione universale e prevedano un bilancio separato per l'accessibilità». Gli Stati membri vengono quindi invitati ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità sia all'ambiente fisico sia a quello digitale.
La presente proposta di legge riprende il contenuto dell'atto Senato n. 2930, esaminato dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato nella XVII legislatura, a seguito dell'approvazione del provvedimento, in prima lettura, da parte della Camera dei deputati (Atti Camera nn. 1013 e 1577), il cui iter, però, non si è concluso a causa della fine della legislatura. Al riguardo, occorre inoltre ricordare che anche nella XVI legislatura era stato esaminato dal Parlamento il disegno di legge atto Senato n. 3650, i cui contenuti vengono ricalcati dal testo in esame.
L'articolo 1 reca norme per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Esso interviene in materia di coordinamento e di aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede un regolamento al fine di: promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.
Tale regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e sentita la Conferenza unificata.
Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e del decreto ministeriale n. 236 del 1989.
Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, con la previsione che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine si stabilisce che ai componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese (comma 3, ultimo periodo). L'articolo 12 del citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 prevedeva, infatti, l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione, con apposito decreto interministeriale, di una Commissione permanente.
La citata Commissione è stata ricostituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 e ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e con l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che la medesima ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. La Commissione, avendo ultimato i propri compiti, è stata poi soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.
Sono affidati alla Commissione i seguenti compiti:

a) individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa alla quale fa riferimento la legge;

b) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze;

c) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini;

d) adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, così come definita dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;

e) svolgere il monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

I membri della Commissione sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
Il comma 4 prevede la presentazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di una relazione annuale alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.
L'articolo 2 prevede l'istituzione delle Commissioni regionali e locali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Le Commissioni regionali sono composte da un rappresentante, per ciascuna provincia o città metropolitana, delle associazioni più rappresentative a livello locale per la tutela delle persone con disabilità e da un rappresentante, per ciascuna provincia o città metropolitana, dell'assessorato competente in materia di politiche sociali e urbanistica nonché di lavori pubblici. Le Commissioni regionali si riuniscono ogni sei mesi e forniscono supporto agli assessorati segnalando proposte dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze in coerenza con le proposte elaborate dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, comma 3. Si incoraggia la partecipazione degli enti locali, degli istituti universitari e di singoli professionisti, cui è data facoltà di offrire la propria collaborazione, proponendo soluzioni tecniche.
Ciascuna Commissione cura la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco consultabile degli immobili pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità non adeguati agli standard tecnici in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e invita le amministrazioni inadempienti a provvedere alla loro eliminazione entro un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a due anni. In caso di mancato adeguamento degli immobili, la Commissione regionale provvede a segnalare gli enti proprietari alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, per le necessarie determinazioni.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della legge, in ogni comune è istituita una Commissione locale per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Le Commissioni locali sono composte da almeno tre rappresentanti delle associazioni per la tutela delle persone con disabilità e dalle associazioni del Terzo settore, nonché da un membro designato dal sindaco. Le Commissioni si riuniscono ogni sei mesi e forniscono supporto, proposte e verifiche sui programmi di intervento necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla migliore fruibilità degli spazi urbani. Gli atti delle Commissioni locali sono pubblicati nel sito internet istituzionale del comune e devono indicare le modalità del coinvolgimento delle associazioni per la tutela delle persone con disabilità più rappresentative a livello locale nella verifica dei risultati degli interventi realizzati. Il comma 8 stabilisce, infine, che ai componenti e agli altri soggetti che collaborano con le Commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione», e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate, anche secondo le indicazioni della Commissione di cui al comma 3 del presente articolo, le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione di cui al comma 3, con particolare riferimento anche al monitoraggio sistematico sulle pubbliche amministrazioni in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 2.
(Commissioni regionali e locali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Entro tre mesi dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite Commissioni regionali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Ciascuna Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante, per ciascuna provincia o città metropolitana, delle associazioni per la tutela delle persone con disabilità più rappresentative a livello locale e da un rappresentante, per ciascuna provincia o città metropolitana, dell'assessorato competente in materia di politiche sociali e urbanistica nonché di lavori pubblici.
3. Le Commissioni di cui al comma 1 si riuniscono ogni sei mesi e forniscono supporto agli assessorati e agli uffici delle regioni e delle province autonome preposti all'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, formulando proposte dirette alla rimozione delle stesse negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze ed elaborando altresì ipotesi di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti, in coerenza con le proposte elaborate dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, comma 3. Gli enti locali, gli istituti universitari e i singoli professionisti possono collaborare con la Commissione proponendo soluzioni tecniche.
4. Ciascuna Commissione di cui al comma 1 cura la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco consultabile degli immobili pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità non adeguati agli standard tecnici in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e invita le amministrazioni inadempienti a provvedere alla eliminazione delle stesse entro un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a due anni.
5. In caso di mancato adeguamento degli immobili ai sensi del comma 4, la Commissione di cui al comma 1 provvede a segnalare gli enti proprietari alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, per le necessarie determinazioni.
6. In ogni comune è istituita una Commissione locale per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Le Commissioni locali sono composte da almeno tre rappresentanti delle associazioni per la tutela delle persone con disabilità e delle associazioni del Terzo settore, nonché da un membro designato dal sindaco. Le Commissioni locali si riuniscono ogni sei mesi e forniscono supporto agli uffici preposti all'attuazione dei programmi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la migliore fruibilità degli spazi urbani.
7. Gli atti delle Commissioni locali di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del comune e devono indicare le modalità del coinvolgimento delle associazioni per la tutela delle persone con disabilità più rappresentative a livello locale nella verifica dei risultati degli interventi realizzati.
8. Ai componenti e agli altri soggetti che collaborano con le Commissioni di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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