PDL 1132

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1132

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINETTI, FURGIUELE, GIACCONE, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, POTENTI, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZIELLO, ZORDAN

Disposizioni per la manutenzione delle infrastrutture viarie
e istituzione del libretto dell'infrastruttura

Presentata il 3 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — I recenti crolli di ponti e di viadotti lungo le strade e le autostrade italiane, ben sei dal 2013 ad oggi (14 agosto 2018: ponte Morandi a Genova; 9 marzo 2017: ponte sull'autostrada A14 ad Ancona; 28 ottobre 2016: ponte sulla strada provinciale 49 Molteno-Oggiono in provincia di Lecco; 22 ottobre 2013: ponte a Carasco, in provincia di Genova; 7 luglio 2014: viadotto Lauricella lungo la stradale 626 tra Ravanusa e Licata, in provincia di Agrigento; 18 novembre 2013: ponte sulla strada provinciale Oliena-Dorgali in Sardegna), hanno posto la drammatica e urgente necessità di un rigoroso piano di manutenzione delle infrastrutture viarie del Paese.
Vista la carenza di risorse finanziarie è fondamentale organizzare al meglio gli interventi di manutenzione al fine di evitare sprechi e migliorare l'efficienza. Se da un lato tale obiettivo impone al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore un maggiore sforzo e maggiori impegni, obbligandoli a eseguire verifiche costanti e accurate sia nella fase di collaudo che in quella di esercizio dell'opera, dall'altro aumenta il livello di sicurezza e razionalizza le spese di manutenzione.
Le infrastrutture interessate sono sia strutture costruite nei secoli scorsi, con la previsione di non dover certo sopportare il volume di traffico di questi ultimi decenni, sia manufatti costruiti nei primi anni del novecento che, invece, risentono dell'uso di materiali e di tecnologie scadenti e della mancanza di una normativa specifica e consolidata.
Infine, la presente proposta di legge prende in considerazione anche le costruzioni realizzate negli anni ’60 e ’70, periodo del boom edilizio, che risentono di un momento storico caratterizzato più dalla speculazione e, quindi, dall'utilizzo di materiali di scarsa qualità e dalla carenza di princìpi di sicurezza, nonché le strutture messe in opera in tempi più recenti che, pur sottostando a norme sulla sicurezza e a collaudi più rigorosi, in taluni casi, a causa di difetti di progettazione o, peggio, della malafede delle imprese costruttrici, risultano a rischio di crollo.
È quindi fondamentale un piano per la manutenzione di tutte le infrastrutture viarie del Paese. Per rendere più efficienti e trasparenti i relativi interventi è necessario dotare ogni manufatto di un vero e proprio «libretto dell'infrastruttura» allegato al progetto esecutivo dell'opera. Tale documento diventa indispensabile soprattutto per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, (ora abrogato) che, con l'articolo 40, aveva introdotto nel nostro ordinamento il «piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti», quale documento complementare del progetto esecutivo che prevedeva, pianificava e programmava l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. Inoltre, il «libretto dell'infrastruttura» costituisce un documento importantissimo anche per le opere realizzate successivamente, a integrazione del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e in coordinamento con lo stesso piano, come successivamente modificato dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e come ulteriormente modificato in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in coordinamento con il «Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera», previsto dal paragrafo 10.1 del capitolo 10 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, nelle more della relativa circolare esplicativa.
Un simile documento consentirebbe di programmare in modo più chiaro e trasparente gli interventi di manutenzione e soprattutto consentirebbe di risparmiare tempo e risorse in caso di subentro di una nuova ditta nell'appalto per le manutenzioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Libretto dell'infrastruttura)

1. Per ciascuna infrastruttura viaria che comprende ponti, viadotti o gallerie, è istituito il libretto dell'infrastruttura. Tale libretto è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura dell'ente gestore dell'infrastruttura viaria. Nel libretto sono annotate le informazioni, relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale, al fine di avere un quadro conoscitivo completo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche, nonché al fine di programmare gli interventi di corretta manutenzione.
2. Il libretto dell'infrastruttura, debitamente aggiornato, è presupposto per il rilascio delle autorizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura viaria o a singole parti della stessa. All'atto della stipulazione di un contratto di appalto per la manutenzione ordinaria o straordinaria di un'infrastruttura viaria, l'ente gestore è tenuto a presentare una dichiarazione in merito all'avvenuto adempimento dell'obbligo di compilazione del libretto dell'infrastruttura.
3. Alla compilazione del libretto dell'infrastruttura provvede un tecnico incaricato, individuato in un architetto o ingegnere, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'ente gestore dell'infrastruttura viaria ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

Art. 2.
(Messa in sicurezza
delle infrastrutture viarie)

1. Gli enti locali, la società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, le società concessionarie delle tratte autostradali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuano, ciascuno per la propria competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture viarie da sottoporre prioritariamente al programma di messa in sicurezza, attraverso la puntuale ricognizione del singolo manufatto e del relativo stato di conservazione, nonché l'attuazione delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) particolari caratteristiche del sottosuolo;

b) rischio sismico della zona;

c) volume di traffico, in particolare di quello pesante.

3. In relazione a particolari situazioni territoriali, gli enti gestori dell'infrastruttura viaria, al fine dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Gli enti locali, la società ANAS Spa, le società concessionarie delle tratte autostradali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redigono, ciascuno per la propria competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un catasto delle infrastrutture viarie, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti categorie:

a) pericoloso nell'immediato;

b) che necessita di indagini;

c) conforme.

5. Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di individuare e rappresentare su mappa le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura viaria in oggetto.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le infrastrutture viarie situate nel territorio nazionale e, per le opere e i lavori realizzati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono complementari e integrative delle norme relative al piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

Art. 3.
(Termini per la compilazione
del libretto dell'infrastruttura)

1. Per i manufatti ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, il libretto dell'infrastruttura è compilato entro dodici mesi dall'avvenuta individuazione delle aree.
2. Per i manufatti ricadenti in aree esondabili a rischio di frana e, nei comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli realizzati anteriormente al 1980, il libretto dell'infrastruttura è comunque compilato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Attestato di conformità e certificato
di idoneità statico-funzionale)

1. Il professionista incaricato, all'atto di compilare il libretto dell'infrastruttura e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia uno dei seguenti atti:

a) attestato di conformità all'originaria configurazione dell'infrastruttura viaria, nel caso in cui il manufatto non abbia subìto modifiche sostanziali sotto il profilo strutturale e funzionale, e di rispondenza degli impianti alla normativa vigente, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza l'ausilio di una specifica strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche;

b) certificato di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura viaria in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto ovvero siano stati prescritti, in sede di compilazione del libretto dell'infrastruttura, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

2. Nell'impossibilità di immediato rilascio dell'attestato di cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato propone all'ente gestore dell'infrastruttura viaria, in un'apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo statico e funzionale o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene l'impiantistica.

Art. 5.
(Requisiti professionali
del tecnico incaricato)

1. Il tecnico incaricato dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge deve avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore a dieci anni e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza, adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e alla complessità dell'infrastruttura viaria.

Art. 6.
(Schema tipo del libretto dell'infrastruttura)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del libretto dell'infrastruttura e sono indicati i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per la gestione on line del libretto dell'infrastruttura e per l'accesso, da parte dei soggetti interessati, alle informazioni in esso contenute.

Art. 7.
(Controllo)

1. Il controllo sull'attuazione della presente legge da parte degli enti gestori delle infrastrutture viarie è demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle prefetture – uffici territoriali del Governo.

Art. 8.
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante un apposito fondo istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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