PDL 1128

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1128

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALANTINO, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ANGIOLA, CHIAZZESE, COSTANZO, DEIANA, GIANNONE, IOVINO, LOMBARDO, MELICCHIO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, SCERRA, SERRITELLA, SUT, TRAVERSI, VILLANI

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competizioni elettorali nei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario

Presentata l'11 agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative puntualmente compaiono nei comuni innumerevoli liste civiche che si propongono, con le sigle più variegate, come alternativa ai partiti tradizionali e ai politici di professione. Un comportamento in potenza sicuramente legittimo ma che, memori del passato, induce a porsi alcune domande. Generalmente, infatti, si tratta di liste composte «a tavolino» che puntano alla quantità piuttosto che alla qualità e la cui utilità è dimostrare che un candidato alla carica di sindaco è accompagnato da un elevato numero di sostenitori, provocando nelle decine, spesso anche centinaia di candidati consiglieri non eletti, l'ennesima delusione per aver involontariamente contribuito ad aumentare il numero di voti (provenienti per lo più da amici o da parenti) del candidato «politico» di turno; un risultato che non coincide sempre solo con il consenso popolare, ma anche con la garanzia dell'ennesima vittoria per il «politico professionista».
Nei piccoli comuni accade spesso di assistere a candidature familiari, cioè alla presentazione di uno o più candidati di un nucleo familiare: una situazione spiacevole che verosimilmente potrebbe portare alla spartizione, «a tavolino», dei voti cosiddetti «sicuri», il contrario di quello che viene definito voto d'opinione.
In altre situazioni, grazie alla creazione di liste civiche, si alimenta il voto di scambio, sul quale così si espresse nel 2016 l'allora Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, onorevole Rosy Bindi: «le liste civiche non sono una riscossa, espressione della società nei confronti della politica bensì uno strumento nel quale la politica si nasconde e magari apre attraverso il trasformismo anche il varco alle mafie». Spesso, infatti, è proprio grazie alla «maschera» della lista civica che il malavitoso riesce a «inquinare» la tornata elettorale.
La lista civica dovrebbe invece essere lo strumento democratico per garantire a qualsiasi cittadino il diritto, costituzionalmente sancito, finalizzato, attraverso la candidatura e l'espressione del proprio voto, a determinare la politica locale anche in alternativa al sistema partitico tradizionale.
Per tali ragioni, la presente proposta di legge prevede modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «o più liste presentate» sono sostituite dalle seguenti: «lista presentata»;

2) le parole: «delle liste interessate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista interessata»;

b) al comma 3:

1) le parole: «o delle liste» sono soppresse;

2) le parole: «una delle liste ad esso collegate» sono sostituite dalle seguenti: «la lista ad esso collegata»;

3) le parole: «di una di tali liste» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;

c) al comma 5, le parole: «o il gruppo di liste» sono soppresse;

d) al comma 7:

1) le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «la lista»;

2) i periodi secondo e terzo sono soppressi;

e) al comma 8, le parole: «sono riprodotti i simboli delle liste collegate» sono sostituite dalle seguenti: «è riprodotto il simbolo della lista collegata»;

f) al comma 9, le parole: «o il gruppo di liste» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) al comma 7, le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia» sono soppresse;

c) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «o a ciascun gruppo di liste collegate» e le parole: «o gruppo di liste collegate» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «o gruppo di liste» sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole: «o gruppo di liste» sono soppresse;

d) al comma 9:

1) le parole: «ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna lista la cifra elettorale»;

2) le parole: «al gruppo di liste» sono soppresse;

e) al comma 10, le parole: «o al gruppo di liste a lui collegate», le parole: «o altro gruppo di liste collegate», le parole: «o al gruppo di liste ad esso collegate», le parole: «o altro gruppo di liste collegate» e le parole: «o gruppi di liste collegate» sono soppresse;

f) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «o gruppo di liste collegate» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso.

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