PDL 1127

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1127

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

Presentato il 10 agosto 2018

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 si inquadra nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.
Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.
L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
Il testo normativo si compone di 4 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
Nel caso dell'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell'estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).
L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
L'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denunzia della Convenzione statuendo che, in caso di denunzia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.
L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'espletamento di interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.
L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.
È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione.
Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
Trattandosi di intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

PARTE I – ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con l'Accordo aggiuntivo di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul loro territorio, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
L'Accordo risulta essere in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 697 – 722 del codice di procedura penale che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

L'Accordo rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica dell'Accordo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica dell'Accordo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia e la Macedonia sono Stati Parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
L'Accordo non appare neppure in contrasto con il II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e dal II Protocollo addizionale alla stessa apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Accordo non produce effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.
I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia.

PARTE I – ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.
In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 723 – 729 del codice di procedura penale che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

L'Accordo rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione. Non si configura neppure alcuna rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia, al pari della Macedonia, è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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