PDL 1124-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3    
                    Articolo 4                       Articolo 3  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1124-35-A

DISEGNO DI LEGGE

1124

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

e dal ministro della giustizia
( BONAFEDE )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Presentato il 10 agosto 2018

E

PROPOSTA DI LEGGE

35

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Presentato il 23 marzo 2018

(Relatrici: GIULIANO , per la II Commissione;
EHM , per la III Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 23 settembre 2020, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1124. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge n. 35 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1124, adottato come testo base in sede referente dalle Commissioni riunite II e III, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, al quale è abbinata la proposta di legge C. 35 Schullian;

osservato come il processo che ha portato all'adozione dei Protocolli nn. 15 e 16, volti ad adeguare la struttura e le procedure della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia derivato, anzitutto, dalla consapevolezza delle criticità nel funzionamento della Corte stessa, che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello della ragionevole durata del processo;

sottolineato in particolare come il Protocollo n. 15 introduca modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti di Strasburgo, prevedendo, segnatamente, la riduzione da 6 a 4 mesi del termine per il ricorso dalla definitiva pronuncia interna e introducendo novità sul sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera della Corte, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima;

preso atto di come nel corso dell'esame in sede referente si sia ritenuto di espungere la previsione della ratifica del Protocollo n. 16;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad espungere dal titolo del provvedimento la parte riferita al Protocollo n. 16, in quanto non più compresa nel provvedimento a seguito degli emendamenti approvati.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1124 Governo e abb. C. 35 Schullian, recante Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013;

preso atto che nel corso dell'esame in sede referente si è ritenuto di modificare il provvedimento nel senso di disgiungere l'iter di ratifica dei due Protocolli, prevedendo unicamente la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, onde consentire la sua sollecita entrata in vigore a livello internazionale, rinviando invece ad un successivo disegno di legge la ratifica del Protocollo n. 16, che risulta già in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'esigenza di addivenire quanto prima anche alla ratifica del citato Protocollo n. 16 al fine di potersi avvalere di nuovi strumenti atti a favorire ulteriormente l'interazione e il dialogo tra i giudici nazionali e la Corte europea dei diritti dell'uomo, in coerenza con l'obiettivo di una maggiore armonizzazione ed efficacia nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali contemplati nella Convenzione e nei suoi Protocolli.

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TESTO
del disegno di legge n. 1124

TESTO
delle Commissioni

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Sospensione del processo)

1. La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di parere ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Soppresso.

2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. La Corte costituzionale può provvedere con proprie disposizioni all'applicazione del Protocollo di cui al comma 1.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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