PDL 1120

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MURELLI, MOLINARI, GIACCONE, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MORELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente la rideterminazione della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo

Presentata l'8 agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! — In base all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la cosiddetta «riforma Maroni», è stato in vigore dal 2008 e fino al 2015 un regime sperimentale per le sole lavoratrici che ha consentito loro di andare in pensione con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e con 35 anni di contributi, ma con la pensione calcolata secondo il sistema contributivo. Tale facoltà è stata confermata anche dal successivo intervento normativo sulle pensioni operato con il cosiddetto «decreto salva-Italia» (comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Nonostante la normativa fosse stata ben accolta da centinaia di donne, diverse problematiche sono emerse durante la sua applicazione, prima fra tutte quella dell'interpretazione restrittiva data dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, intervenendo con proprie circolari, ha collegato questa scadenza al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del diritto, precisando anche che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi, secondo l'Istituto, potevano scegliere il contributivo le lavoratrici che, una volta applicata la finestra, accedevano alla pensione entro il 2015, vale a dire che il diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, per l'Istituto doveva essere conseguito entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome.
Sull'argomento il Parlamento, in maniera bipartisan, nella XVI legislatura era intervenuto per sensibilizzare il Governo a intervenire presso l'INPS affinché fosse confermata la corretta applicazione della norma nei confronti delle donne che avessero optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo nella fase transitoria fino al 2015, intesa come perfezionamento dei requisiti e non nel senso della decorrenza del trattamento pensionistico. Diversi sono stati gli atti di sindacato ispettivo presentati nella XVI e nella XVII legislatura e, finalmente, il problema è stato risolto con la disposizione di cui al comma 281 della legge di stabilità per il 2016.
Tuttavia, sono rimaste disattese le promesse fatte a tante donne di una proroga del regime sperimentale, promessa che ora si intende mantenere con la presente iniziativa legislativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

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