PDL 1073

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1073

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, CARFAGNA, BOND, NEVI, BARATTO, BENDINELLI, BERGAMINI, BRUNETTA, CANNIZZARO, CASCIELLO, CATTANEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, FERRAIOLI, GREGORIO FONTANA, LABRIOLA, MARIN, MILANATO, NAPOLI, NOVELLI, PELLA, PENTANGELO, PITTALIS, POLIDORI, POLVERINI, PORCHIETTO, SARRO, SANDRA SAVINO, COSIMO SIBILIA, SIRACUSANO, SISTO, SOZZANI, SPENA, VERSACE, VIETINA, VITO, ZANGRILLO

Introduzione dell'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande

Presentata il 6 agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a prevedere l'obbligo di indicare, nei menù dei ristoranti e degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, l'origine delle materie prime utilizzate per la preparazione delle pietanze servite.
Tale obbligo risponde alla crescente richiesta di trasparenza da parte dei consumatori in merito alla qualità e all'origine dei cibi consumati (recentemente sono entrate in vigore le norme riguardanti l'obbligatorietà dell'etichettatura degli alimenti) ma contribuisce anche a educare gli stessi consumatori e a far crescere in loro la consapevolezza in merito alla qualità dei cibi e delle bevande consumati.
Inoltre, l'indicazione nei menù dell'origine delle materie prime utilizzate contribuisce a rendere visibile ed evidente la filiera produttiva agroalimentare che porta alla realizzazione di una pietanza.
La tradizione alimentare italiana è nota in tutto il mondo. Anzi, per essere precisi, le tradizioni italiane legate al cibo non sono solo famose a livello internazionale e rinomate per la loro qualità e per la cura ad esse dedicata, ma soprattutto sono fortemente intrecciate con la cultura locale, che spesso esprime il senso di appartenenza e di convivialità, nonché le particolari modalità delle relazioni sociali.
Dobbiamo però tenere conto del fatto che l'organizzazione dei tempi di vita si è modificata in misura considerevole. La maggior parte delle persone tende a passare fuori dalla propria abitazione molte ore al giorno, comprese quelle in genere dedicate ai pasti, e il settore della ristorazione è quello che si è sviluppato di più nell'ambito della filiera agroalimentare italiana.
Nel 2017 la spesa delle famiglie italiane dedicata al consumo di pasti fuori casa mostrava un trend di crescita e il mercato degli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande continua ad essere in espansione. L'economia agroalimentare italiana ha saputo rispondere alle sollecitazioni provenienti dai cambiamenti delle abitudini e l'innovazione ha riguardato in particolare il mercato del cibo. Tenuto conto di tale realtà, crediamo sia opportuno affiancare all'innovazione un'adeguata conoscenza e una piena consapevolezza ed è quanto si prefigge la presente proposta di legge, composta da due articoli.
L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, più volte richiamate in questa relazione. L'articolo 2 introduce l'obbligo di riportare, nei menù degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative al territorio di provenienza e di produzione delle materie prime utilizzate; al nome del produttore o dell'importatore, in caso di materie prime provenienti dall'estero; alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie impiegate e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge ha la finalità di consentire agli avventori di esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande di compiere scelte consapevoli in relazione alla qualità e alla provenienza degli alimenti che consumano.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, la presente legge introduce l'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine e la provenienza geografica delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande.
3. La presente legge si applica anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 2.
(Obbligo di indicazione delle materie prime impiegate nella preparazione di cibi e bevande)

1. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

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