PDL 1068

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1068

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, MOLINARI, CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, TARANTINO, ALESSANDRO PAGANO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di esercizi commerciali e attività artigianali e di servizi nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti

Presentata il 6 agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! — Obiettivo principale della presente iniziativa legislativa è favorire la riapertura e l'ampliamento di attività nei comuni che maggiormente hanno subìto la crisi economica e la concorrenza dei centri commerciali, di internet e del commercio elettronico, anche nel tentativo di evitare lo «spopolamento» di attività che è molto diffuso nei comuni soprattutto piccoli.
A tale fine, con l'articolo 1 si prevede di agevolare, per un triennio, le nuove iniziative imprenditoriali, che devono essere sostenute proprio nel momento più difficile dello start up, e di favorire l'ampliamento delle attività esistenti nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Il beneficio è concesso per le iniziative volte alla riapertura di locali destinati ad attività rientranti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonché di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, con espressa esclusione degli esercizi commerciali cosiddetti «compro oro», dei «sex shop» e delle sale giochi o comunque dei locali con «slot machine».
L'articolo 2 prevede le agevolazioni concesse, consistenti nell'erogazione di un contributo, per un triennio a decorrere dal periodo di apertura dell'attività, pari all'importo dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati nell'anno precedente, mentre l'articolo 3 individua i soggetti beneficiari.
Con l'articolo 4 si definiscono le procedure per accedere alle agevolazioni, mentre il successivo articolo 5 stabilisce le condizioni per beneficiare delle agevolazioni medesime. Infine, l'articolo 6 provvede alla relativa copertura degli oneri finanziari, quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, considerato che le domande del 2019 dovranno essere presentate l'anno successivo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti le attività nei settori di cui al comma 2 che procedono, nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, all'ampliamento o alla riapertura di esercizi commerciali e attività artigianali e di servizi chiusi da sei mesi rispetto all'anno per cui chiedono le agevolazioni.
2. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per i seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
3. Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le attività di compro oro disciplinate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e di vendita di articoli erotici e di materiale pornografico, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Sono altresì esclusi dalla concessione delle agevolazioni i soggetti che subentrano a qualunque titolo dopo l'ampliamento o la riapertura di esercizi commerciali e attività artigianali e di servizi chiusi da sei mesi rispetto all'anno per cui chiedono le medesime agevolazioni.
5. Sono inoltre escluse dalla concessione delle agevolazioni le aperture di nuove attività e le riaperture, seguite dalla cessione, da parte del medesimo soggetto o, comunque, di gruppi societari direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso soggetto.

Art. 2.
(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per il periodo di apertura dell'esercizio commerciale o dell'attività artigianale e di servizi e per il triennio successivo.
2. L'importo del contributo è pari al totale degli importi dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati nell'anno precedente alla richiesta di concessione del contributo.
3. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi sono inserite in un apposito macroaggregato di trasferimento dallo Stato del bilancio comunale annuale, nell'ambito della missione relativa allo sviluppo economico, e sono ripartite tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 dal comune.
4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di riapertura o di ampliamento degli esercizi commerciali e delle attività artigianali e di servizi, attestata dalle comunicazioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2 gli esercenti regolarmente abilitati e autorizzati allo svolgimento delle attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, che procedono all'ampliamento o alla riapertura di esercizi commerciali e attività artigianali e di servizi chiusi da sei mesi.
2. In caso di ampliamento di esercizi commerciali e attività artigianali che comportano la riapertura nella pubblica via di ingressi o vetrine chiusi da sei mesi rispetto all'anno per cui sono chieste le agevolazioni, i contributi sono concessi solo per le spese relative allo stesso ampliamento.

Art. 4.
(Procedure)

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2 devono presentare al comune di residenza, a partire dal 1o gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, una richiesta redatta in base a un modello predisposto dal comune, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
2. Il comune, previo esame della richiesta presentata ai sensi del comma 1 e a seguito del riscontro della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività ai sensi della presente legge, stabilisce l'importo dei contributi concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste, e nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. L'importo del contributo concesso ai sensi del comma 2 è determinato in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell'esercizio commerciale o dell'attività artigianale e di servizi nel triennio considerato che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

Art. 5.
(Ulteriori condizioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato «de minimis».
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le medesime attività dalla legislazione nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da assicurare maggiori oneri pari a 100 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022.

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