PDL 1060

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1060

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO

Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 3 agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! – La normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, abrogata a seguito dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, di seguito «codice».
La natura rappresentativa dell'istituto si realizza oggi attraverso un sistema di elezione a tre livelli, di primo grado per i consigli base di rappresentanza (COBAR), di secondo grado per i consigli intermedi di rappresentanza (COIR) e di terzo grado per il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER). Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa «la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari».
Come già prevedeva la legge n. 382 del 1978, il codice, all'articolo 1475, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali. Agli organi della rappresentanza militare risulta precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito solo il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo e ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.
Con la decisione n. 120 della Corte costituzionale, depositata il 13 giugno 2018, viene introdotto il diritto dei militari di costituire i propri sindacati, pur nel rispetto dei limiti di legge e nonostante il permanente divieto di aderire ai sindacati «generalisti». La Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha affermato che la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli articoli 11 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché della Carta sociale europea. La Corte costituzionale richiama, a questo proposito, il superamento della logica istituzionalistica dell'ordinamento militare nella Costituzione, con la riconduzione anche dell'ordinamento dei militari nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari o no. Per questi motivi, la norma viene modificata dalla Corte costituzionale, che adesso sancisce il diritto dei militari di costituire i propri sindacati, seppure con i limiti fissati dalla legge.
Riteniamo che la sentenza appena citata sia di fondamentale importanza anche per quanto riguarda le sostanziali novità intervenute nel tempo in merito alla struttura del nostro apparato militare, oltre che per le missioni affidategli.
La più importante è quella relativa alla professionalizzazione delle Forze armate, che ha maggior impatto con la problematica della rappresentanza del personale. A questa nuova figura professionale occorre dare oggi tutele e forme di organizzazione degli interessi, al pari di tutte le altre professioni, nel rispetto della specifica condizione militare.
Il percorso ultratrentennale dall'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978 richiede oggi un intervento legislativo per ridefinire il quadro dei diritti del personale militare con più incisive forme di autotutela degli interessi collettivi.
La pesante crisi economica e le conseguenti scelte adottate in questi anni, con tagli e interventi restrittivi sul piano retributivo, hanno colpito in modo rilevante il comparto difesa e sicurezza, determinando forti preoccupazioni e disagi, che richiedono oggi una risposta anche in tema di diritti.
Occorre considerare altresì che in molti Paesi dell'Unione europea la legislazione riconosce, ormai da anni, ai militari il diritto di associarsi e di organizzarsi in sindacato, in perfetta aderenza con la CEDU, in particolar modo con gli articoli 11 e 14. A questo proposito vogliamo rammentare che il Consiglio d'Europa, con la raccomandazione n. 1742 del 2006, recante «Diritti umani dei membri delle Forze armate», ha richiamato gli Stati membri a «garantire una reale ed effettiva protezione dei diritti umani dei membri delle Forze armate e in particolare ad autorizzare i membri delle Forze armate ad aderire ad associazioni professionali rappresentative o sindacati con il diritto di negoziare le questioni connesse con la retribuzione e le condizioni di lavoro, e di istituire organi consultivi a tutti i livelli, coinvolgendo le suddette associazioni o sindacati, in rappresentanza di tutte le categorie di personale».
Negli organismi istituzionali europei, l'EUROMIL (associazione europea di sindacati di militari) è riconosciuta da tempo come soggetto portatore di interessi specifici da tutelare ed è consultata al pari delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori dipendenti sia degli imprenditori.
È giunto pertanto il momento, anche in Italia, di superare i limiti esistenti in materia di tutela e di promozione della condizione militare per proiettarsi in una dimensione europea, dimensione nella quale sempre più spesso il nostro personale militare si trova a operare a fianco di altri militari di Paesi dell'Unione europea ai quali sono stati riconosciuti diritti sindacali.
La necessità improrogabile di riformare la rappresentatività del corpo sociale militare è resa ancora più evidente dopo le due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, emesse il 2 ottobre 2014, in merito ai ricorsi Matelly vs Francia (n. 10609/10) e ADEFDROMIL vs Francia (n. 32191/09), concernenti il divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle Forze armate francesi. Al riguardo si sottolinea che nelle sentenze citate la Corte ha affermato che da parte della Francia vi è stata violazione dell'articolo 11 della CEDU, concernente la libertà di riunione e di associazione.
La normativa italiana costituita dal codice appare, quindi, oggi in netto contrasto non solo con la recente pronuncia della Corte costituzionale, ma anche con la CEDU e, in particolar modo, con gli articoli 11 e 14, laddove è precluso alle rappresentanze militari il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi o dei propri rappresentati e al personale militare di costituire sindacati o associazioni professionali di categoria ovvero di aderire ad associazioni sindacali già esistenti. Tale preclusione assoluta del diritto all'esercizio delle libertà sindacali non risponde a una prevalente finalità di interesse generale e non può giustificarsi alla luce delle specificità proprie dei corpi militari, tenuto conto degli obblighi internazionali gravanti in materia in capo all'Italia con la Convenzione relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica n. 151 del 1978, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, con la Carta sociale europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Tale preclusione appare priva di giustificazione oggettiva in considerazione del fatto che nella maggior parte degli Stati europei anche agli appartenenti alle Forze armate è concessa una più o meno ampia libertà di associazione sindacale. È dunque necessario che il legislatore intervenga quanto prima al fine di colmare il vulnus normativo che, ormai, da troppi anni penalizza fortemente l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei militari, prevedendo uno strumento rappresentativo moderno, efficace e in linea con i dettami costituzionali italiani ed europei e che, soprattutto, sia sentito come proprio dal corpo sociale dei militari.
In definitiva, uno strumento che possa garantire, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (CEDU) e in linea con le sentenze citate, anche la libertà di associazione e la piena realizzazione dei diritti di natura sindacale ai militari, nonché in conformità alle consolidate esperienze, legislazione e giurisprudenza europee, che impongono anche al nostro Paese un adeguamento della normativa in tema di rappresentanza degli interessi collettivi dei cittadini militari.
La presente proposta di legge è composta da sedici articoli. L'articolo 1 afferma il diritto dei militari ad associarsi in sindacati e organizzazioni professionali che hanno principalmente il compito di trattare la tutela individuale e collettiva dei militari e di formulare pareri e proposte su leggi e su regolamenti, nonché di fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia nella fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli.
L'articolo 2 disegna le facoltà e i limiti della delibazione sindacale, specificando che gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare il servizio.
L'articolo 3 stabilisce che sono le associazioni sindacali a detenere il potere di contrattazione nazionale e decentrata.
L'articolo 4 stabilisce che i sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare partecipano alle attività di concertazione e di contrattazione anche a livello locale.
L'articolo 5 stabilisce quali sono le categorie rappresentate dai sindacati nazionali dei militari e la composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base.
L'articolo 6 prevede la modalità per l'elezione dei delegati della rappresentanza unitaria di base.
L'articolo 7 stabilisce che l'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avviene con il sistema della proporzionale pura, con voto di lista e con l'espressione di preferenze pari a un massimo di un terzo degli eletti.
L'articolo 8 concerne i diritti dei dirigenti sindacali, la loro collocazione in aspettativa e gli eventuali trasferimenti d'ufficio.
L'articolo 9 stabilisce che i militari componenti del sindacato nazionale e territoriale o eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato. Stabilisce, inoltre, il loro diritto a manifestare il proprio pensiero in ogni sede su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare.
L'articolo 10 riguarda le procedure di concertazione e di contrattazione dei sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali.
L'articolo 11 definisce le competenze dei sindacati nazionali. Tali competenze riguardano tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo, prevedendo anche la formulazione di pareri, proposte e richieste direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti, l'incarico della contrattazione presso il Ministero per la pubblica amministrazione e presso gli altri Ministri interessati e la partecipazione agli enti di assistenza del personale attraverso i delegati dei sindacati nazionali presso il consiglio di amministrazione degli stessi.
L'articolo 12 stabilisce che le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità e che a loro compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza.
L'articolo 13 demanda al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione, tramite decreto, di un regolamento per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base, in conformità alle disposizioni della legge e in attuazione di un apposito accordo con i sindacati nazionali dei militari e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
L'articolo 14 definisce i termini della propaganda elettorale.
L'articolo 15 reca le modifiche al codice.
L'articolo 16 concerne l'entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto di associazione
sindacale dei militari)

1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione e in conformità agli articoli 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, è riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare, né assumere la rappresentanza di altre categorie di lavoratori.
2. I sindacati e le organizzazioni professionali formati ai sensi del comma 1 sono diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all'Esercito, all'Aeronautica militare e alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. L'adesione è libera, volontaria e individuale.
3. I sindacati e le organizzazioni professionali possono coordinarsi tra loro nonché avere relazioni di carattere organizzativo con associazioni sindacali di altre categorie di lavoratori, fermo restando il divieto di affiliarsi a queste ultime.
4. I rappresentanti sindacali dei militari hanno i seguenti compiti:

a) trattano la tutela individuale e collettiva dei militari;

b) formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti;

c) chiedono di essere auditi dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti;

d) si autofinanziano tramite il contributo dei propri iscritti secondo modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;

e) possono fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia nella fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli.

Art. 2.
(Facoltà e limiti dell'azione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare il servizio.
2. L'attività sindacale si svolge senza interferire con le attività di servizio e operative. Alle organizzazioni sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.

Art. 3.
(Poteri di contrattazione dei sindacati)

1. I sindacati di cui all'articolo 1 detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 4.
(Sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare)

1. I sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di seguito denominati «sindacati nazionali», partecipano, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, 11 e 12, alle attività di contrattazione e di concertazione. I sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano, nelle materie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare a ciò delegati e con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

Art. 5.
(Categorie rappresentate)

1. I sindacati nazionali, le loro strutture territoriali e le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente a tutti i livelli le seguenti categorie:

a) categoria A: ufficiali;

b) categoria B: marescialli e ispettori;

c) categoria C: sergenti e sovrintendenti;

d) categoria D: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, nonché appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

e) categoria E: volontari in ferma breve o prefissata quadriennale e successive rafferme e assimilati;

f) categoria F: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite dai rappresentanti delle categorie di cui al comma 1 nonché da quelli delle seguenti categorie:

a) categoria G: ufficiali in ferma prefissata;

b) categoria H: volontari in ferma annuale e raffermati delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, presenti al livello considerato proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

3. La composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base deve rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale ed è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 6.
(Elezione dei delegati della rappresentanza unitarie di base)

1. I componenti delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata, arma e corpo di riferimento, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13.
2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati nazionali costituiti con atto legale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento, secondo le modalità stabilite dal comma 4.
3. I militari eleggibili sono votati su liste elettorali, formate da un numero pari almeno a quello dei delegati da eleggere.
4. Al fine della loro ammissione, le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere firmate da almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista.
5. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.
6. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate più di recente seguono, nella graduatoria, l'ultimo degli eletti.
7. L'elezione dei delegati ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
8. Il numero degli eletti per ciascuna rappresentanza unitaria di base è di uno per ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e di uno ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento fino a tremila addetti.
9. Hanno diritto a partecipare alla contrattazione e concertazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva, i sindacati dei militari le cui liste abbiano conseguito il 5 per cento dei votanti, a livello nazionale, in ciascuna Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare.
10. In ogni caso, nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli deve essere presente, qualora non eletta, almeno una rappresentante di sesso femminile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Art. 7.
(Sistema elettivo)

1. L'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avviene con il sistema elettorale proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze pari a un massimo di un terzo degli eletti.

Art. 8.
(Diritti dei dirigenti sindacali)

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concorda con i sindacati nazionali maggiormente rappresentativi la collocazione in aspettativa dei militari appartenenti a ciascun sindacato di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale.
2. I componenti degli organi statutari dei sindacati di cui all'articolo 1, che non si trovino in aspettativa ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono autorizzati, su richiesta dei dirigenti del rispettivo sindacato e fatte salve inderogabili esigenze di servizio, a usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento della normale attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.
3. Ai militari collocati in aspettativa ai sensi del comma 1, in numero non superiore al rapporto di una unità ogni tremila dipendenti o frazione di tremila dell'organico di ogni singola categoria, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale in analoga posizione.
4. I trasferimenti d'ufficio di personale dirigente sindacale a livello nazionale o provinciale possono essere effettuati solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza.

Art. 9.
(Tutele e diritti)

1. I militari componenti il sindacato nazionale o territoriale e gli eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
2. L'attività svolta dai membri della rappresentanza militare nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
3. I membri della rappresentanza militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e con associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato e possono altresì partecipare a convegni e assemblee. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome degli stessi organi, qualora da questi delegati. In tale attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali.
4. I membri della rappresentanza militare hanno facoltà di trasmettere proprie comunicazioni scritte, sulle materie di loro competenza, al personale militare, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale, quando lo ritengono opportuno, dandone avviso preventivo, di almeno trentasei ore, ai comandanti competenti.
5. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi della rappresentanza militare di base o dei singoli membri.
6. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
7. L'avere svolto il ruolo di membro della rappresentanza militare è motivo di merito da considerare ai fini della valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.

Art. 10.
(Procedure di concertazione)

1. Nell'ambito del procedimento di contrattazione e di concertazione, i sindacati nazionali firmatari dei contratti nazionali e che abbiano conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base almeno il 5 per cento dei voti a livello nazionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9, presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale conoscenza al Ministro dell'economia e delle finanze e ai Ministri interessati, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione e di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

Art. 11.
(Competenze dei sindacati nazionali)

1. Le competenze dei sindacati nazionali riguardano tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo, nonché:

a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari e ai Ministri competenti, allo stato maggiore della difesa, agli stati maggiori corrispondenti nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati in relazione ai seguenti temi:

1) trattamento economico fondamentale e accessorio;

2) durata massima e articolazione dell'orario di lavoro;

3) licenze ordinarie e straordinarie;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri di massima per la formazione professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato designato dall'assemblea;

9) vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

10) criteri generali per la mobilità del personale;

11) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi;

12) gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale;

13) misure generali concernenti l'organizzazione degli uffici e del lavoro;

14) attuazione di programmi di formazione del personale;

b) il ruolo contrattuale, attraverso la contrattazione e la concertazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate alla lettera a);

c) l'informazione preventiva con le modalità previste all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate ai numeri 9) e 10) della lettera a) del presente comma;

d) l'informazione di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate ai numeri 11), 12), 13) e 14) della lettera a) del presente comma;

e) l'informazione alle unità di base, come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sulle materie indicate alla lettera a) del presente comma;

f) la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione;

g) gli incontri con altri organismi sindacali dei lavoratori dipendenti pubblici o privati sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche per ragioni diverse dalla contrattazione;

h) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

i) la partecipazione a convegni e congressi;

l) l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;

m) l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;

n) l'esercizio del diritto d'accesso e di partecipazione, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;

o) la partecipazione dei delegati alla nomina delle commissioni cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

2. Sulle materie di cui al comma 1 i sindacati nazionali formulano pareri, proposte e richieste, direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti e sono incaricati della relativa contrattazione e concertazione presso il Ministro per la pubblica amministrazione e presso i Ministri interessati.
3. I sindacati nazionali formulano, altresì, pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale militare e partecipano attraverso propri delegati al consiglio di amministrazione degli stessi. I sindacati nazionali vigilano inoltre sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale riguardanti il personale militare.

Art. 12.
(Competenze specifiche delle rappresentanze
unitarie di base)

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.
2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi del rispettivo livello.
3. Le rappresentanze unitarie di base trattano direttamente con i responsabili delle regioni e degli enti locali competenti per le seguenti materie:

a) edilizia residenziale;

b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

c) igiene del lavoro;

d) antinfortunistica;

e) promozione del benessere del personale.

4. Le competenze delle rappresentanze unitarie di base riguardano i seguenti settori:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio o per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) organizzazione delle sale convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione e l'acquisto degli stessi;

f) verifica della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte dai contratti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

g) diritto di informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

h) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati nazionali.

5. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari, l'amministrazione concorda con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

Art. 13.
(Regolamento per le rappresentanze unitarie di base)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante norme per l'elezione e per il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base, in conformità alle disposizioni della presente legge e in attuazione di un apposito accordo con i sindacati nazionali. L'accordo deve essere concluso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere norme concernenti il diritto di delega, da parte del singolo militare, per l'iscrizione e per il finanziamento del sindacato nazionale scelto.
2. Il regolamento è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Il regolamento deve in particolare prevedere il numero delle rappresentanze unitarie di base in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e comunque la presenza di almeno un rappresentante donna, ove non eletta e compatibilmente con l'effettiva presenza di militari donne nell'organico dell'unità di riferimento.
4. Il regolamento stabilisce i procedimenti elettorali e le dotazioni, le strutture organiche, nonché il materiale necessario per il funzionamento della rappresentanza unitaria di base ai vari livelli.

Art. 14.
(Propaganda elettorale)

1. I candidati convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per ciascun comando sede di elezioni, e possono essere assistiti, su loro richiesta, dai sindacati nazionali o territoriali per la propaganda elettorale e per la presentazione dei candidati stessi.
2. Alle assemblee di cui al comma 1 ogni candidato iscritto in una lista dichiarata valida ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che rappresenta.
3. Le assemblee e le riunioni dei candidati sono svolte in orario di servizio.
4. È vietato qualsiasi atto teso a influenzare o a limitare, attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio della rappresentanza militare. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare.
5. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati.
6. I candidati possono svolgere la propaganda elettorale attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali se costituiti.

Art. 15.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1470 è sostituito dal seguente:

«Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.
2. Al di fuori dei luoghi specificati al comma 1, sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base»;

b) il comma 1 dell'articolo 1475 è abrogato;

c) gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

Art. 16.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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