PDL 105-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 105-194-221-222-717-920-2269-2981-3511-A

PROPOSTE DI LEGGE

105

d'iniziativa dei deputati
BOLDRINI, BERSANI, CARNEVALI, CONTE, EPIFANI, FASSINA, FORNARO, FRATOIANNI, MURONI, OCCHIONERO, PALAZZOTTO, PASTORINO, ROSTAN, SPERANZA, STUMPO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 23 marzo 2018

194

d'iniziativa della deputata FITZGERALD NISSOLI

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza

Presentata il 23 marzo 2018

221

d'iniziativa della deputata LA MARCA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza

Presentata il 23 marzo 2018

222

d'iniziativa della deputata LA MARCA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

Presentata il 23 marzo 2018

717

d'iniziativa dei deputati
POLVERINI, VITO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza

Presentata l'11 giugno 2018

920

d'iniziativa dei deputati
ORFINI, SCHIRÒ

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
e altre disposizioni in materia di cittadinanza

Presentata il 12 luglio 2018

2269

d'iniziativa delle deputate
SIRAGUSA, MACINA, BALDINO, SABRINA DE CARLO,
CORNELI, SARLI, SURIANO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, in materia di cittadinanza

Presentata il 25 novembre 2019

2981

d'iniziativa dei deputati
SANGREGORIO, BORGHESE, COLUCCI, FITZGERALD NISSOLI,
LONGO, LUPI, TONDO

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

Presentata il 29 marzo 2021

e

3511

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, MIGLIORE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza

Presentata l'8 marzo 2022

(Relatore per la maggioranza: BRESCIA )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 giugno 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 105, 194, 221, 222, 717, 920, 2269, 2981 e 3511. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro recanti Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, all'esame in sede referente presso la I Commissione;

evidenziato che, a trent'anni di distanza dall'approvazione della legge n. 91 del 1992, è opportuno prendere atto delle profonde trasformazioni intervenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza secondo una prospettiva onnicomprensiva che ponga al centro la finalità dell'integrazione dei minori stranieri cresciuti in Italia e che abbiano studiato o studino in Italia, e ciò come parte di un percorso di prevenzione di marginalità ed esclusione sociale, che rappresentano il miglior terreno di coltura per fenomeni di grave insicurezza, come l'esperienza maturata da altri Paesi europei ha tragicamente dimostrato in anni recenti;

evidenziato, altresì, che, nel raffronto con i maggiori Paesi europei, l'Italia figura tra i Paesi più restrittivi quanto alla concessione della cittadinanza ai minori stranieri nati o cresciuti in Italia e che, a fronte di un approccio sulla materia da parte del legislatore italiano fin qui incentrato sulle questioni della sicurezza e dell'immigrazione, è opportuno che per l'acquisto della cittadinanza acquisti maggiore centralità il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione e, dunque, il nesso genuino con il nostro Paese fondato sulla condivisione del patrimonio culturale e linguistico italiano;

condiviso, quindi, il dettato del testo unificato in esame che introduce una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza orientata al cosiddetto principio dello ius scholae, cioè al principio per cui acquisisce il diritto alla cittadinanza il minore straniero nato in Italia, o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, con ciò offrendo ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità di cittadini, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità stessa e rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani;

valutato necessario – ai fini delle competenze di questa Commissione e in coerenza con il ruolo prioritario che il provvedimento riconosce alla condivisione di un medesimo patrimonio di valori culturali e linguistici come requisito determinante per l'acquisto della cittadinanza italiana – richiamare il tema della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per gli oriundi, per i quali la legge del 1992 non prevede limiti generazionali alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis e neppure richiede la conoscenza di lingua e cultura italiana, unico caso tra i Paesi occidentali;

considerato che, alla luce dei dati sull'incremento esponenziale delle richieste di cittadinanza registrate negli ultimi vent'anni, si pone un serio problema di sostenibilità della normativa attuale rispetto al grave sottodimensionamento della rete estera, impegnata in gravose procedure per la ricostruzione delle diverse casistiche, soprattutto in America Latina, e in particolare in Argentina e Brasile, in cui la platea degli italodiscendenti aventi diritto ammonta a milioni di concittadini potenziali;

valutato che una revisione della normativa si impone anche al fine di scoraggiare pratiche di richiesta della cittadinanza finalizzate all'acquisto di un passaporto spendibile per un ingresso più agevole negli Stati Uniti o nell'area Schengen, oltre che per potere accedere a benefici di carattere sanitario, fiscale o economico che la legge riserva ai cittadini italiani;

ritenuto necessario, altresì, tenere nella giusta considerazione fenomeni distorsivi, quale il cosiddetto «turismo di cittadinanza» o le richieste di riconoscimento della cittadinanza per via giudiziale, fatto che determina la formazione di una grave mole di contenzioso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con disposizioni volte a riformare la legge n. 91 del 1992 nell'obiettivo di riconsiderare le fattispecie di acquisto della cittadinanza iure sanguinis per gli oriundi nel senso di porre limiti temporali ragionevoli alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e con l'introduzione dei requisiti che possano attestare un legame genuino con il Paese e con il patrimonio culturale e linguistico italiano, congiunto ad una reciprocità di diritti e doveri.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini e abbinate: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

rilevato che il testo in esame, intervenendo sulla predetta legge n. 91 del 1992, introduce una nuova fattispecie di acquisizione della cittadinanza circoscritta ai minori a condizione che ricorrano determinati presupposti – l'essere nati in Italia o l'avervi fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, l'aver risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia – tra i quali si evidenzia l'aver frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto ius culturae),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che risieda legalmente in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione professionale devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

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