PDL 1059-A/R

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1059-A/R

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOTI, BUTTI, SILVESTRONI

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Presentata il 3 agosto 2018

(Relatrice per la maggioranza: DEIANA )

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 20 aprile 2022, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il 12 ottobre 2021. Il 20 aprile 2022 la Commissione ha altresì chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per l'esito dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea, si veda lo stampato n. 1059-A.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1059-A, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività;

osservato come il provvedimento sia volto ad escludere, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista, dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore;

rilevato come la proposta di legge incida su un profilo rientrante nella materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

segnalato come, secondo la giurisprudenza costituzionale, il governo del territorio «comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività» (sentenza n. 307 del 2003), oltre al «nucleo duro» della stessa disciplina del governo del territorio, rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia;

evidenziato come l'ambito disciplinato dal testo unico in materia edilizia sia compreso per giurisprudenza costante nella competenza concorrente in materia di «governo del territorio» (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015);

osservato altresì come, secondo la giurisprudenza costituzionale, siano da considerarsi, tra gli altri, princìpi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011);

rilevato, inoltre, come assuma rilievo, con riferimento al regime delle destinazioni d'uso degli immobili, il limite esterno alla materia «governo del territorio» derivante dalla materia della sicurezza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal momento che, se nel governo del territorio rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ne restano esclusi i profili legati alla sicurezza degli edifici;

osservato come, alla luce della finalità della proposta di legge in esame, assuma rilievo anche il quadro costituzionale delle garanzie di esercizio della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione;

segnalato, al riguardo, come rilevi in materia la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità – che la Corte costituzionale annovera tra i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale – il quale trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

rilevato altresì come la stessa Corte costituzionale abbia sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che «la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del provvedimento, stabilendo che la prevista esclusione dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, non costituisca una regola generale assoluta, ma sia prevista in casi puntuali e tassativi, specificamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali.

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto».

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

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