PDL 1056-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1056-2103-2187-2213-A

PROPOSTE DI LEGGE

1056

d'iniziativa dei deputati
FIANO, MIGLIORE, ROTTA, MORANI, GRIBAUDO, LEPRI, PEZZOPANE, VISCOMI, BERLINGHIERI, BOSCHI, BRUNO BOSSIO, CANTINI, CARDINALE, CENNI, CIAMPI, D'ALESSANDRO, DAL MORO, DE MARIA, GARIGLIO, INCERTI, MORETTO, MORGONI, NARDI, PAITA, PIZZETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIZZO NERVO, ROSSI, SCALFAROTTO, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, TOPO, VAZIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica

Presentata il 3 agosto 2018

2103

d'iniziativa dei deputati
BOSCHI, MARATTIN, ANNIBALI, ANZALDI, CARÈ, COLANINNO, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DEL BARBA, MARCO DI MAIO, FERRI, FREGOLENT, GADDA, GIACHETTI, LIBRANDI, MIGLIORE, MOR, MORETTO, NOBILI, NOJA, PAITA, PORTAS, ROSATO, TOCCAFONDI, UNGARO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Presentata il 24 settembre 2019

2187

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, FRASSINETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche

Presentata il 16 ottobre 2019

e

2213

d'iniziativa dei deputati
LATTANZIO, CARBONARO, CASA, MELICCHIO, NITTI, VILLANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione

Presentata il 24 ottobre 2019

(Relatrici per la maggioranza: CIAMPI , per la VII Commissione, e PAITA , per la IX Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 16 luglio 2020, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1056, 2103, 2187 e 2213. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1056, C. 2103, C.2187 e C.2213, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la sede referente;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82, primo comma, della Costituzione preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

rilevato altresì come i poteri della Commissione d'inchiesta siano definiti in conformità alle previsioni dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che la «Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria» e come, sotto il profilo della struttura della Commissione, il testo unificato preveda il rispetto del principio di proporzionalità richiesto dal medesimo articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Commissione è «formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi» parlamentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C.2187 Mollicone e C.2213 Lattanzio, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dalle proposte emendative approvate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera d), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire la parola «incitamento» con la seguente «istigazione».

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TESTO UNIFICATO
delle Commissioni

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate «attività di disinformazione», anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;

b) verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;

c) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;

d) verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o di istigazione a delinquere per la commissione di atti discriminatori e violenti per motivi sessuali o di orientamento sessuale;

e) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;

f) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione, e, in particolare, se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia;

g) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;

h) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, ferme restando le prerogative e le competenze dell'Ordine dei giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei media e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;

i) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale, nell'ambito di quello dell'educazione civica, e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica;

l) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali;

m) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei media tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali.

Art. 3.
(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Nella propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia della par condicio prevista dalla legge.
4. Qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi che nella diffusione di informazioni false è coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale.
5. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
7. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
8. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 5, 6 e 7 siano coperti da segreto.
9. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
10. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale

Art. 7.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 8 e 10.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.
(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione on line e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può valersi.
5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.
8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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