PDL 1042

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1042

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari

Presentata il 1° agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! — Sono ormai quasi quotidiane le aggressioni al personale medico e infermieristico nei pronto soccorsi e nei reparti ospedalieri. Da nord a sud le cronache riportano spesso episodi di violenza subita dal personale sanitario. Solo pochi giorni fa, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, si sono verificati gravi episodi di violenza in due ospedali del catanese. Il problema sta diventando una vera e propria emergenza e soprattutto il personale del pronto soccorso è sempre più a rischio e i dati del 2017 ci danno il senso compiuto di una realtà sempre più preoccupante. Dal 1° marzo al 30 aprile 2017, in due pronto soccorsi su tre (63 per cento) si è infatti verificata almeno un'aggressione fisica, come è emerso da un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) effettuata su un campione di 218 pronto soccorsi, pari al 33 per cento di quelli presenti in Italia (667). Nel 2018, come ha affermato la stessa Simeu, la situazione è «sensibilmente peggiorata in tutte le regioni». Nel 50 per cento dei casi le aggressioni si sono verificate dove il sovraffollamento è più grave. Le conseguenze di ogni episodio di aggressione si ripercuotono sugli operatori sanitari che, per tutelarsi, sono obbligati a stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, poiché l'azienda ospedaliera non copre la colpa grave. Inoltre le conseguenze di questi episodi si ripercuotono, inevitabilmente, sul senso di sicurezza dei cittadini, che proprio presso le strutture ospedaliere chiedono di essere protetti e al sicuro. Ci si trova dunque di fronte a una progressione di violenze, difficilmente arrestabile in forma autonoma, per cui non è rinviabile l'adozione di valide soluzioni volte ad assicurare la sicurezza di chi opera per la salute (medici, infermieri e altri) dei cittadini italiani e per la sicurezza dei cittadini stessi. Per quanto riguarda le misure di sicurezza esistenti, in genere, la sorveglianza degli ospedali viene esercitata da istituti di vigilanza privata attraverso postazioni fisse agli ingressi e servizi di ronda notturna, sulla base di contratti stipulati tra gli istituti medesimi e le aziende ospedaliere. In tali strutture le Forze di polizia intervengono solo qualora ricorrano situazioni di emergenza o particolari esigenze. Ma nella maggior parte dei nosocomi non è prevista la presenza di un vigilante. La presente proposta di legge, quindi, prevede misure per garantire una maggiore sicurezza. Nello specifico, si prevede l'istituzione di un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto almeno da un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti. Inoltre, i comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni del personale in congedo delle Forze di polizia al fine di reclutare volontari per garantire la sicurezza all'interno delle aziende ospedaliere. Si tratta di una precauzione in più contro le violenze di qualunque genere e di un deterrente per chi decida di consumare un atto di violenza. Questi volontari non possono portare armi, ma sono dotati di radio in collegamento con le centrali operative delle Forze di polizia o di telefoni cellulari di servizio per avvertire le citate centrali in caso di pericolo (articolo 1). Sono poi previsti aiuti dello Stato alle aziende ospedaliere per la stipulazione di contratti con gli istituti di vigilanza privata per l'installazione di sistemi di videosorveglianza (articolo 2). Si stabilisce, altresì, modificando l'articolo 336 del codice penale, che è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia nei confronti di un operatore medico-sanitario (articolo 3).
I ripetuti episodi di aggressione a medici pubblici durante l'esercizio delle loro funzioni, anche se non rappresentano un fenomeno nuovo, svelano tuttavia un sentimento di crescente astiosità nei confronti delle istituzioni da parte del cittadino, il quale trova naturale scaricare la propria insoddisfazione e rabbia contro ogni struttura che offra servizi per conto dello Stato, non più riconosciuto come elargitore di assistenza e di sicurezza sociale, ma come un soggetto terzo che esige risorse senza offrire in cambio la dovuta tutela.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Presidio fisso di polizia
presso le strutture ospedaliere).

1. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e di secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti.
2. Le direttive del Ministero dell'interno nonché i piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti prevedono che nei presìdi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presìdi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni del personale in quiescenza delle Forze di polizia al fine di reclutare volontari che collaborino con le stesse Forze di polizia al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno delle aziende ospedaliere. I volontari non possono portare armi e sono dotati di apparecchi ricetrasmittenti in collegamento con le centrali operative delle Forze di polizia o di telefoni cellulari di servizio da utilizzare per comunicare alle medesime centrali eventuali situazioni di pericolo.

Art. 2.
(Installazione di sistemi di videosorveglianza).

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno, prevede un apposito capitolo di spesa a favore delle aziende ospedaliere al fine di consentire loro di stipulare convenzioni con gli istituti di vigilanza privata per la fornitura di un sistema di videosorveglianza connesso con una rete wireless esterna ad alta velocità e dotato di un impianto di videoregistrazione di rete in grado di fornire una vasta gamma di servizi.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo
336 del codice penale).

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena prevista dal primo comma si applica anche quando la violenza o la minaccia è diretta contro un medico o un operatore sanitario in servizio presso una struttura ospedaliera»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a un medico o a un operatore sanitario».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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