PDL 1039

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1039

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI , MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di trattazione delle domande di protezione internazionale e di effetti dell'impugnazione delle decisioni

Presentata il 31 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La stampa riporta sempre più spesso notizie di comportamenti violenti o di episodi di micro-criminalità da parte di stranieri che sono ospitati nei diversi centri di accoglienza dislocati sul nostro territorio, i quali risultano ancora in attesa dell'esame della domanda di protezione internazionale o dell'esito dell'eventuale ricorso giurisdizionale avverso il diniego della commissione territoriale e, pertanto, non espellibili.
Questi recenti fatti di cronaca evidenziano, quindi, un grave problema di ordine pubblico e di sicurezza, sia per la generalità dei cittadini sia per le Forze dell'ordine e gli operatori stessi dei centri di accoglienza, oggetto spesso dei comportamenti riportati.
Allo stato attuale la legislazione in vigore e, precisamente, l'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», prevede solo che, in tali casi, si proceda semplicemente alla revoca delle misure di accoglienza, potendo, quindi, lo straniero richiedente asilo che ha commesso dei reati avere ancora titolo a rimanere nel nostro Paese per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e dell'eventuale ricorso.
È di tutta evidenza che tale misura non appare idonea a gestire questo preoccupante fenomeno ed è, quindi, necessario procedere a una revisione dell'attuale normativa, anche alla luce dell'odierno stato emergenziale in cui lo Stato si trova per effetto delle politiche in materia di immigrazione e di asilo dei passati Governi.
Proprio a tale riguardo, occorre poi segnalare quanto emerso dalla recente delibera della Corte dei conti (n. 3/2018/G del 7 marzo 2018) relativa alla gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo nel periodo 2013-2016 per la «prima accoglienza» degli immigrati, con esclusione, dunque, della «seconda accoglienza», che è quella del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
La relazione della Corte dei conti, oltre a evidenziare l'elevato costo sostenuto dall'Italia solo per la prima accoglienza (nel 2016 pari a 1,7 miliardi di euro con appena il 2,7 per cento della spesa totale a carico dell'Unione europea), mette in luce anche numerose criticità dell'attuale sistema, tra cui i tempi di esame e di decisione dei ricorsi per la definizione delle richieste di protezione internazionale che appaiono, secondo la Corte, ancora troppo lunghi (pagina 16).
È significativo, poi, anche il costo calcolato dalla Corte, nell'arco di nove anni, per la gestione di ogni domanda di asilo, ossia 203,95 euro in media, con un esborso complessivo, negli anni dal 2008 al 2016, durante i quali sono state esaminate 340.048 pratiche, di ben 69,3 milioni di euro.
Si consideri, inoltre, che, secondo l'Eurostat, nel 2017, sebbene a livello di Unione europea le domande di asilo siano calate del 46 per cento, l'Italia invece sarebbe stata seconda tra i Paesi dell'Unione per numero di domande di asilo, con il 4 per cento in più rispetto alle 121.185 del 2016.
Ciò ha comportato un ulteriore incremento delle presenze nei centri di accoglienza, le quali sono passate da 22.118 nel 2013 a circa 190.000 nel 2017.
I dati esposti, nonché la gravità dei comportamenti contrari alla legge o alle regole dei centri di accoglienza spesso riportati dalla stampa impongono necessariamente un intervento legislativo volto a introdurre meccanismi per accertare nel più breve tempo possibile in capo ai richiedenti asilo che commettono reati nel nostro Paese l'eventuale riconoscimento di un titolo per rimanervi o, in difetto, di procedere alla loro immediata espulsione e al rimpatrio.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che prevede modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato».
In particolare, al comma 1 viene inserita all'articolo 28, rubricato «Esame prioritario», comma 1, una nuova lettera c-ter), per effetto della quale la domanda di protezione internazionale è esaminata in via prioritaria da parte della commissione territoriale competente quando la stessa è presentata da un richiedente che è stato condannato, anche con sentenza non definitiva nel primo grado di giudizio, compresi i riti alternativi, cioè il patteggiamento e il rito abbreviato.
Al comma 2, con una modifica all'articolo 28-bis, si dispone altresì l'esame della domanda secondo la procedura accelerata prevista dall'articolo medesimo, in modo analogo ai casi in cui la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Al comma 3, infine, con una modifica all'articolo 35-bis, rubricato «Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale», si prevede che la proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della commissione territoriale non sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche nel caso di un richiedente condannato in primo grado, anche con sentenza non definitiva.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) la domanda è presentata da un richiedente che è stato condannato, anche con sentenza non definitiva nel primo grado di giudizio, compresi il patteggiamento e il rito abbreviato»;

b) all'articolo 28-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei medesimi termini la Commissione decide nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)»;

c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera d), le parole: «dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c-ter), e 28-bis, comma 2, lettera c)».

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