PDL 1034

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1034

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni concernenti la dotazione di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nelle università e nelle scuole, nonché modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tali apparecchi

Presentata il 31 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese le vittime di arresto cardiaco sono oltre 60.000-70.000 ogni anno e circa l'80 per cento dei decessi avviene a casa, negli uffici pubblici, nelle strade o presso il posto di lavoro, ossia spesso lontano da strutture sanitarie e ospedali.
Se la fibrillazione ventricolare è una causa rilevante di tali decessi, la defibrillazione precoce rappresenta sicuramente il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza a chi ne è colpito. La letteratura scientifica internazionale ha infatti dimostrato ampiamente che, in caso di arresto cardiaco, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite. Molto spesso i sistemi di soccorso hanno purtroppo tempi d'intervento troppo lunghi rispetto al necessario e questo anche a causa delle distanze e del traffico cittadino, mentre, nel caso di arresto cardiaco, il fattore tempo è decisivo.
In diverse province italiane sono attivi diversi progetti che prevedono la collocazione sul territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico.
Anche in considerazione di ciò, con la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero», è consentito in Italia l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito extraospedaliero anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica.
Questa legge è stata il primo passo per consentire la diffusione dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni anche a personale non sanitario, opportunamente formato, proprio nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio.
Attualmente vige l'obbligo di dotazione e d'impiego di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita per le società sportive dilettantistiche.
Con la presente proposta di legge all'articolo 1, si prevede che presso ogni struttura scolastica e università siano presenti un defibrillatore semiautomatico e altri dispositivi salvavita. A tale proposito si ritiene opportuno sottolineare che all'interno delle scuole si svolgono regolarmente attività sportive.
Con l'articolo 2 si prevede, inoltre, che ai defibrillatori semiautomatici e agli altri dispositivi salvavita sia applicata l'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dotazione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita nelle scuole e nelle università)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la dotazione e l'impiego, da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita.
2. Gli istituti scolastici e le università sono tenuti ad adempiere all'obbligo stabilito dal comma 1 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi del medesimo comma 1.
3. L'obbligo di dotazione e d'impiego dei defibrillatori semiautomatici e degli altri dispositivi salvavita si intende assolto da parte delle scuole e delle università di cui al comma 1 qualora le medesime siano dotate di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e garantiscano la presenza di una persona adeguatamente formata all'utilizzazione del dispositivo, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 2.
(Imposta sul valore aggiunto ridotta per i defibrillatori semiautomatici e gli altri dispositivi salvavita)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 31) è inserito il seguente:

«31-bis) defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita;».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, e della disposizione di cui all'articolo 2, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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