PDL 1021

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1021

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
OCCHIUTO, D'ETTORE, PELLA, D'ATTIS, NEVI, NAPOLI,
CANNIZZARO

Disposizioni per la definizione agevolata dei crediti non riscossi degli enti locali e per la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità dai loro bilanci

Presentata il 30 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, dal contenuto fortemente innovativo nell'ambito del nostro ordinamento, è volta alla realizzazione di una vera «pace fiscale» tra città metropolitane o comuni e cittadini attraverso l'introduzione di un inedito meccanismo di definizione agevolata dei tributi locali, con cui si consente ai comuni di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, con conseguente abbattimento dei costi amministrativi e del contenzioso, e ai cittadini di ottenere una riduzione significativa dei propri debiti nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Tale meccanismo, previsto come facoltativo nei confronti degli enti locali, garantisce, innanzitutto, il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, offrendo contestualmente l'opportunità a tali enti di liberarsi in via definitiva di tutti i crediti non più recuperabili, tecnicamente denominati «residui attivi», favorendo in questo modo la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti.
In particolare, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 1, la possibilità di avvalersi della definizione agevolata del 40 per cento delle entrate, anche tributarie, non riscosse, con contestuale esclusione delle relative sanzioni, delle città metropolitane e dei comuni che sono state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, demandando ai medesimi enti la disciplina di attuazione. A tal fine, sempre ai sensi del comma 1, è necessario che i richiamati provvedimenti siano stati notificati negli anni 2016, 2017 e 2018 dall'ente locale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell'albo previsto dalla legislazione vigente (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, rubricato: «Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali»).
Ai sensi del comma 2, gli enti locali stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione agevolata delle entrate provvedendo alla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali dei seguenti dati:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro trentasei mesi;

b) le modalità attraverso le quali il debitore dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata;

c) i termini entro cui l'interessato è tenuto a presentare l'istanza relativa al numero di rate con cui intende effettuare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore s'impegna a rinunciare ai giudizi in essere;

d) i termini entro cui l'ente è tenuto a rispondere all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, cioè delle entrate non riscosse al netto dei benefìci riconosciuti dalla legge in esame, l'ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

Il comma 3 disciplina gli effetti della presentazione dell'istanza di attivazione della definizione agevolata delle entrate da parte dell'interessato, che consistono nell'immediata sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.
Ai sensi del comma 4, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
In forza del comma 5, al fine di garantire, come già detto, il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata è da considerare facoltativa quando i citati enti ritengano inopportuno il ricorso alla stessa alla luce del grado di compliance normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rifiutare l'applicazione della definizione agevolata solo con una delibera motivata da emanare entro trenta giorni.
Il comma 6, infine, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata, si provvede, anche al fine di cancellare in via definitiva i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei suddetti enti e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono stabilite le modalità attuative di tale procedura.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale:

a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;

b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui al presente articolo è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di compliance normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

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