PDL 1020

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1020

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto dei manufatti installati nel mare territoriale e di assoggettamento degli stessi alle imposte locali sugli immobili

Presentata il 30 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! – La valutazione catastale delle piattaforme petrolifere e dei manufatti installati nel mare territoriale è un tema complesso, come si evince anche da alcune sentenze della Corte di cassazione (sentenze nn. 13794/2005 e 3618/2016), che hanno riconosciuto la competenza territoriale del comune «frontista» sugli immobili realizzati e stabilmente infissi al suolo marino entro le 12 miglia marine.
In particolare, la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016 (emessa a conclusione di un lungo contenzioso tra un comune e la società ENI Spa), nel confermare la competenza territoriale del comune come soggetto attivo d'imposta per le acque antistanti il proprio territorio e ribadire che il fondale marino appartiene allo Stato e il diritto di sfruttamento minerario è soggetto a concessione demaniale, ha affermato che tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini ICI/IMU, indipendentemente dalla loro iscrizione catastale.
La stessa sentenza ha affermato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249 del 1939, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano», i fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo demaniale marino, in quanto dotati di autonomia funzionale e reddituale, e che gli unici immobili esenti da ICI/IMU sono quelli tassativamente rientranti nell'elencazione di cui all'articolo 7 (Esenzioni) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
La Corte ha osservato, inoltre, che le piattaforme petrolifere costituiscono un cespite economico produttivo di reddito indipendente e autonomo rispetto alle centrali a terra e, in quanto tale, se fosse accatastato, andrebbe in categoria D/7, ma, in mancanza di accatastamento, la base imponibile è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», cioè in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
I princìpi giuridici che derivano dalla suddetta sentenza (n. 3618) creano un precedente al quale si sono richiamate molte amministrazioni italiane ove insistono manufatti ubicati nel mare territoriale e ciò ha generato un rilevante contenzioso tra le società proprietarie e i comuni che hanno richiesto alle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili.
La Corte di cassazione ha espressamente confermato tale orientamento con due ulteriori pronunce – nn. 19509 e 19510 del 30 settembre 2016 – rese successivamente alla notifica di un ricorso promosso dalla società ENI Spa, nelle quali la Corte ha ribadito la soggezione all'ICI «di piattaforme petrolifere/estrattive oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione mineraria in specchio acqueo frontistante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale».
La nota dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), dell'11 marzo 2016, con riferimento alla citata sentenza della Corte di cassazione n. 3618 del 2016, riassume gli aspetti principali di quanto esposto, enunciando: l'obbligatorietà dell'assoggettamento ad imposta di tutti i fabbricati, compresi quelli non iscritti in catasto; l'obbligo di accatastare le piattaforme petrolifere stabilmente assicurate al suolo demaniale marittimo, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (con il quale è stato approvato il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), in categoria catastale D/7; che soggetto attivo d'imposta ICI/IMU è il comune frontista, poiché non può concepirsi un luogo del territorio nazionale che non «appartenga» a un comune, ritenendo quindi naturale la potestà impositiva degli enti locali nell'ambito del mare territoriale; il soggetto passivo è indiscutibilmente il soggetto in possesso del titolo di concessione demaniale, poiché, anche se il mare non può essere compreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparati a quelli del demanio marittimo; la base imponibile di una piattaforma petrolifera è data dalle risultanze dei valori contabili; le piattaforme petrolifere sono un cespite economico indipendente e distinto dalla centrale a terra, dotato di propria autonomia reddituale e funzionale.
Giova, altresì, evidenziare che, in base al Trattato sul diritto del mare, sottoscritto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, gli Stati esercitano sul mare antistante le proprie coste, fino alla distanza di 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base, una sovranità sostanzialmente paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, salvo alcuni limiti, quale il passaggio inoffensivo di navi di altra nazionalità.
Nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08070, presentata alla Camera nel marzo 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze ha evidenziato che «(...) la questione dell'assoggettabilità all'IMU e all'ICI delle piattaforme petrolifere presenta diverse problematiche – come quella dell'individuazione del soggetto attivo del tributo e della determinazione della base imponibile tenendo conto dei valori contabili – che non appaiono risolvibili in via interpretativa attraverso la semplice applicazione dei principi della sentenza n. 3618 del 2016, la cui soluzione, invece, andrebbe ricercata in via normativa (...)».
Nella citata risposta, il Ministro interrogato ha, altresì, riferito quanto espresso dall'Agenzia delle entrate con la lettera circolare prot. n. 81608 del 1° dicembre 2008, rappresentando che: «Alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto. Tale conclusione è stata motivata, in particolare, con il combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale “(...) è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico (...)”, e dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, laddove si dispone che “(...) la terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori (...)”. Al riguardo, si evidenzia infatti come la “terminazione” consista nell'operazione di infissione nel suolo di “cippi” che materializzano un confine amministrativo o una proprietà da riferirsi nella mappa catastale, la quale non include le aree marine (l'Organo cartografico dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, competente al riguardo è l'Istituto idrografico della Marina) (...)».
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», all'articolo 1, comma 728, elenca le discipline fiscali (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) per le quali opera un'interpretazione autentica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), da applicare ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
Per l'interpretazione autentica prevista dalla citata norma, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione – dei predetti manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino – la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Sebbene la norma interpretativa abbia chiarito l'applicabilità dell'IMU ai rigassificatori ubicati nel mare territoriale, la stessa non affronta la problematica analoga che interessa le piattaforme petrolifere, per le quali, come sopra evidenziato, la Corte di cassazione è intervenuta con varie sentenze, sostenendo la classificabilità nelle categorie D/7 di questi immobili e, quindi, l'assoggettabilità a IMU, nonostante il parere diverso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – espresso con la risoluzione n. 3 del 1° giugno 2016.
La presente proposta di legge intende sanare questa mancanza normativa, ripristinando la potestà dei comuni e assoggettando tali manufatti all'IMU.
Nello specifico, l'articolo 1 chiarisce l'ambito di applicazione della legge le cui disposizioni si applicano ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio di attività dipendenti dallo sfruttamento del sottofondo marino. L'articolo 2 reca la sostituzione del comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e, a differenza di quanto previsto attualmente dalla stessa legge, «dei manufatti installati nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle 12 miglia destinati all'esercizio di attività dipendenti dallo sfruttamento del sottofondo marino», nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. L'articolo 3 reca la modifica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale. In ultimo, il comma 2 dell'articolo 3, prevede che, ai fini della legge, tali manufatti, inventariati dall'Istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile di tali manufatti, classificabili nella categoria D/7, è costituita dal valore di bilancio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'iscrizione nel catasto dei manufatti installati nel mare territoriale destinati all'esercizio di attività dipendenti dallo sfruttamento del sottofondo marino.

Art. 2.
(Categoria catastale
dei manufatti installati nel mare territoriale)

1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e dei manufatti installati nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle 12 miglia destinati all'esercizio di attività dipendenti dallo sfruttamento del sottofondo marino, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento».

Art. 3.
(Iscrizione nel catasto dei manufatti
installati nel mare territoriale)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza » sono inserite le seguenti: «, nonché i manufatti installati nel mare territoriale destinati all'esercizio di attività dipendenti dallo sfruttamento del sottofondo marino».
2. Ai fini della presente legge i manufatti di cui all'articolo 1, come inventariati dall'Istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile dei manufatti di cui all'articolo 1, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti dal sesto periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

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