PDL 1012-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 6  
                    Articolo 6                       Articolo 7  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1012-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PEREGO DI CREMNAGO, GELMINI, MULÈ, VITO, MARIA TRIPODI, FASCINA, GREGORIO FONTANA, RIPANI, SIRACUSANO, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, BIANCOFIORE, BOND, CALABRIA, CATTANEO, D'ATTIS, FASANO, FATUZZO, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, MARROCCO, MINARDO, MUGNAI, MUSELLA, NAPOLI, ORSINI, PENTANGELO, PETTARIN, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SCOMA, SILLI, SORTE, SQUERI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni

Presentata il 26 luglio 2018

(Relatore: FERRARI)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 21 marzo 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1012. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1012, recante istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla IV Commissione;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge riguardi innanzitutto la materia «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché la materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

evidenziato, per quel che attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come, ai sensi degli articoli 1 e 4 della proposta di legge, l'accesso al progetto sperimentale di formazione previsto dal provvedimento risulti consentito ai soli cittadini italiani;

richiamato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 119 del 2015, abbia censurato sul piano della legittimità costituzionale l'esclusione (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002) degli stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale;

considerato, peraltro, che il provvedimento consente l'accesso a strutture militari e prevede che l'attestazione dello svolgimento del percorso formativo con esito positivo costituisce titolo valutabile ai fini della nomina a ufficiale di complemento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminata per le parti di propria competenza la proposta di legge C. 1012, recante istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni;

considerato che il provvedimento in esame disciplina le modalità per l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2020, di esperienze formative volontarie da svolgere nelle Forze armate, rivolte a cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni, in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla medesima proposta di legge;

evidenziato che scopo dell'iniziativa è quello di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo svolto in ambito militare;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, precisa che i soggetti frequentanti dovrebbero, tre le altre cose, raggiungere una maggiore comprensione del valore civico della difesa della patria, nonché una maggiore cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero; la medesima disposizione prevede altresì che i frequentanti conseguano una conoscenza approfondita delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, nonché dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico;

valutato che il citato articolo 2, comma 2, prevede tra i percorsi formativi anche la partecipazione a viaggi di studio presso le maggiori istituzioni presenti in Europa e l'acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (PESCO),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che i percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 2, siano improntati anche ad un'ottica di attuazione della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni su Donne, pace e sicurezza.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1012 Perego di Cremnago, recante istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 3, la Commissione di merito chiarisca che i crediti formativi che possono essere acquisiti a seguito dello svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare non possono essere più di dodici, come previsto dall'articolo 14 della legge n. 240 del 2010 per i crediti relativi a competenze, conoscenze e formazioni acquisite fuori delle università.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1012 Perego di Cremnago, recante istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni;

apprezzata la finalità di definire un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1012 Perego di Cremnago, recante istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni;

considerato che l'articolo 2 della proposta di legge individua una serie di elementi che dovranno essere presi in considerazione in sede di elaborazione delle proposte da parte del direttore del Centro alti studi per la difesa (CASD), riguardanti il quadro generale dell'offerta formativa che si intende avviare;

rilevato che, nel quadro dell'individuazione dei percorsi formativi in ambito militare, sono compresi, in particolare, quelli relativi alla cybersecurity e alla protezione cibernetica nazionale, nell'ambito delle Forze armate, e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica;

considerato che il 18 ottobre 2018 il Consiglio europeo ha chiesto misure per rafforzare la cybersicurezza nell'Unione europea e la riforma della cybersicurezza è considerata dai leader dell'Unione europea uno dei principali aspetti in corso di attuazione nel cammino verso il completamento del mercato unico digitale dell'Unione europea;

ritenuto che, nel complesso, le finalità della proposta di legge appaiono conformi e coerenti con il diritto primario dell'Unione europea e con le sue finalità;

rilevato, tuttavia, che gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, alinea, e 4, comma 1, lettera a), limitano l'accesso ai percorsi formativi previsti dalla proposta di legge ai soli cittadini italiani;

considerato che il tenore delle richiamate disposizioni sembra, pertanto, escludere dalla possibilità della frequenza del corso gli altri cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, in contrasto con il principio di non discriminazione di cui agli articoli 2 del Trattato sull'Unione europea e 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'accesso ai percorsi formativi previsti dalla proposta di legge in esame anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, all'uopo modificando gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, alinea, e 4, comma 1, lettera a).

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

Art. 1.
(Finalità)

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta ad assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, anche al fine di ridurre la distanza fra giovani e istituzioni, mediante la promozione di forme innovative di apprendimento in stretto raccordo con l'ambito militare, nonché di accrescere nei soggetti destinatari il senso di appartenenza alle istituzioni della Repubblica, promuovendo una cittadinanza attiva.

1. La presente legge è volta ad assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, anche al fine di ridurre la distanza fra giovani e istituzioni, mediante la promozione di forme innovative di apprendimento in stretto raccordo con l'ambito militare, nonché di accrescere nei soggetti destinatari il senso di appartenenza alle istituzioni della Repubblica, promuovendo una cittadinanza attiva. A tal fine la presente legge prevede un progetto sperimentale di formazione in ambito militare, funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.

Art. 2.
(Individuazione dei percorsi formativi in ambito militare)

Art. 2.
(Individuazione di un progetto sperimentale di formazione in ambito militare)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Centro alti studi per la difesa, sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presenta al Capo di stato maggiore della difesa uno studio concernente la possibilità di organizzare percorsi formativi in ambito militare per cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni, da svolgere presso i reparti e i comandi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Centro alti studi per la difesa, sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presenta al Capo di stato maggiore della difesa uno studio concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare.

2. Per percorsi formativi in ambito militare s'intendono periodi di permanenza presso le Forze armate, diversificati a seconda dell'età dei partecipanti e del titolo di studio posseduto, che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

2. Il progetto sperimentale di formazione in ambito militare previsto dal comma 1 è un progetto di durata semestrale, per la partecipazione al quale non è corrisposta alcuna retribuzione e che consente il conseguimento dei riconoscimenti previsti dall'articolo 5, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni, articolato in periodi di tempo equamente distribuiti in:

a) corsi di studio svolti con modalità telematiche;

b) periodi di permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, individuate in tutto il territorio nazionale dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;

c) forme di apprendimento pratico.

3. Il progetto di formazione sperimentale in ambito militare previsto dal comma 1 è volto, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione quale sacro dovere di ogni cittadino;

a) identica;

b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero;

b) identica;

c) approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità dello status militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;

c) identica;

d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell'età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell'età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con l'intervento di rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) studio dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita dei temi relativi all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche. Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:

e) identica;

1) organizzare presso il Comando C4 difesa simulazioni di possibili attacchi cibernetici coinvolgendo a tale fine personale dei Computer Emergency Response Team dello stato maggiore della difesa, dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e della Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari;

2) assistere alle esercitazioni organizzate dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence dell'Alleanza atlantica finalizzate a valutare le capacità di cooperazione delle organizzazioni partecipanti e perfezionare le procedure di scambio informativo in ambito nazionale e della NATO sui temi della difesa e sicurezza cibernetica;

f) partecipazione a viaggi di studio presso le maggiori istituzioni presenti in Europa, anche individuando forme di collaborazione transnazionale con organizzazioni di altri Paesi;

Soppressa

g) acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (PESCO);

f ) identica;

h) incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

g ) identica.

Art. 3.
(Definizione dei percorsi formativi da svolgere in ambito militare)

Art. 3.
(Definizione del progetto sperimentale di formazione da svolgere in ambito militare)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa ai sensi dell'articolo 2, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, definisce i diversi percorsi formativi da avviare a partire dal 1° gennaio 2020, individuando a tal fine, su tutto il territorio nazionale, il più ampio numero di strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'Amministrazione della difesa, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative programmate.

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa ai sensi dell'articolo 2, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'Amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, di carattere sperimentale da avviare e concludere nell'anno 2020. Al termine del primo progetto formativo di carattere sperimentale, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di svolgere nell'anno 2021 un secondo ciclo semestrale di sperimentazione, rivolto ai candidati risultati idonei nella precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro della difesa.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, determina annualmente il numero dei frequentatori che possono essere ammessi ai diversi percorsi formativi.

Soppresso

3. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati sono determinati con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine deve essere previsto un sistema di selezione volto a far emergere sia l'effettivo interesse dei candidati al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, sia il possesso delle necessarie competenze.

Soppresso

Art. 4.
(Requisiti per la partecipazione)

Art. 4.
(Requisiti per la partecipazione)

1. Possono presentare domanda per la partecipazione ai percorsi formativi individuati ai sensi dell'articolo 3 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. Possono presentare domanda per la partecipazione al progetto sperimentale di formazione individuato ai sensi dell'articolo 3 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

a) identica;

b) godimento dei diritti civili e politici;

b) identica;

c) età compresa tra diciotto e ventidue anni;

c) identica;

d) assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

d) identica;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare;

e) identica;

f) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

f) identica;

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

g) identica;

h) non aver tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di sicurezza nazionale;

h) identica;

i) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

i) identica.

Art. 5.
(Rilascio dell'attestato di partecipazione)

Art. 5.
(Rilascio dell'attestato di partecipazione)

1. Al termine dello svolgimento del percorso formativo in ambito militare l'Amministrazione della difesa rilascia un attestato che certifica l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato è utilizzabile, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate.

1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione in ambito militare l'Amministrazione della difesa rilascia un attestato che certifica l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato è utilizzabile, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.

2. Identico.

3. Lo svolgimento con esito positivo del percorso formativo in ambito militare consente l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare consente l'acquisizione di crediti formativi universitari, in misura non superiore a dodici, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione dei percorsi formativi svolti ai sensi della presente legge negli ambiti di competenza dell'Amministrazione della difesa.

4. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione del progetto sperimentale di formazione svolto ai sensi della presente legge negli ambiti di competenza dell'Amministrazione della difesa.

Art. 6.
(Relazione alle Camere)

1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale, il Governo presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale relazione il Governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e il rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione di esperienze formative funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a un milione di euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Identico.

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