PDL 101

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 101

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Introduzione dell'articolo 441-bis del codice penale, in materia di detenzione e impiego di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, nonché disposizioni concernenti lo svolgimento di attività di disinfestazione

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno dell'avvelenamento e della conseguente uccisione di animali domestici e selvatici per mezzo di esche o bocconi intrisi di sostanze tossiche e contenenti vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, intenzionalmente disseminati nell'ambiente, rappresenta una triste e consolidata realtà.
L'uso del veleno per risolvere, con un macabro e inaccettabile «fai da te», l'emergenza randagismo è purtroppo cosa di tutti i giorni, specie nelle regioni del Mezzogiorno.
La cronaca dell'ultimo mese riporta la mattanza compiuta a Sciacca, in contrada Muciare, vicino alla spiaggia della località situata in provincia di Agrigento, dove sono state rinvenute almeno quaranta carcasse di cani randagi morti per aver ingerito cibo avvelenato distribuito per strada. Si tratta di una vicenda allarmante e le dimensioni del massacro sono un chiaro indice del fatto che in alcuni territori del Paese si è ormai passato ogni limite, sia per quanto riguarda le sofferenze inflitte ad animali colpevoli solo di esistere, sia per il pericolo, di sicurezza e sanitario, al quale sono esposte le persone.
Si è registrata una grande mobilitazione civile contro un fenomeno molto diffuso che necessita di essere fronteggiato anche dal legislatore con strumenti normativi atti a garantire adeguate misure che agiscano in chiave repressiva e deterrente.
Nella considerazione che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è causa di danni al patrimonio faunistico, comprese le specie in via d'estinzione, e all'ambiente, a partire dal 2008, il Ministero della salute ha emanato ordinanze contenenti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Con provvedimento del 21 giugno 2017, il Ministero ha prorogato, da ultimo, le norme contenute nell'ordinanza 13 giugno 2016 proprio in ragione del fatto che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e di prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del fenomeno. Ciò proprio in ragione del persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati verificatisi in varie regioni.
Questo strumento normativo ha certamente svolto una funzione importante ai fini del contrasto del fenomeno ma si è rivelato insufficiente. Da tale considerazione emerge la necessità che le prescrizioni ivi contenute vengano trasposte in una legge statale che ne consolidi e rafforzi i contenuti.
Pertanto, al fine della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge introduce nel codice penale l'articolo 441-bis rubricato «Esche e bocconi avvelenati».
La nuova fattispecie delittuosa punisce la condotta di chi, fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni ovvero la morte di una persona o di un animale.
Il nuovo delitto è collocato nel capo II del titolo VI del libro secondo del codice penale concernente i delitti contro l'incolumità pubblica. Infatti la condotta punita dalla nuova norma, oltre ad essere particolarmente insidiosa e diffusa, si presenta come plurioffensiva poiché pericolosa sia verso la persona sia verso gli animali e l'ambiente. Si tratta di un reato di pericolo destinato a trovare applicazione a prescindere dall'eventuale evento dannoso cagionato alle persone o agli animali, configurandosi in tali casi anche le relative fattispecie di reato già previste dall'ordinamento penale come, ad esempio, l'uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544-bis. Proprio in ragione della particolare insidiosità della condotta nonché della potenziale plurioffensività dei beni giuridici coinvolti sono previste la reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da 5.000 a 20.000 euro. Peraltro, ove il fatto sia commesso da imprese che svolgono attività di derattizzazione o disinfestazione, è previsto un aggravamento di pena con la reclusione da uno a quattro anni e la sospensione da due a cinque anni dell'attività ovvero l'interdizione dall'esercizio dell'attività medesima in caso di recidiva. Sono introdotte, poi, all'articolo 10 della proposta di legge sanzioni accessorie nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ove l'autore della condotta rivesta una funzione precipua. Infatti, ai soggetti titolari di autorizzazioni, di tesserini o di licenze regionali o provinciali relative ad attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco dovrà essere comminata la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza e della revoca definitiva in caso di recidiva. Ancora, per i soggetti che rivestono la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria eco-zoofila è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina.
La previsione della nuova fattispecie di reato realizza anche l'obiettivo di consentire un immediato intervento delle Forze di polizia nel caso di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati anche prima dell'eventuale diagnosi di avvelenamento a opera del medico veterinario. È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente anche se non è stata pronunciata condanna.
All'articolo 2, poi, sono previste le modalità di derattizzazione e disinfestazione cui i privati e le ditte che esercitano tali attività devono attenersi per eliminare il rischio che dette operazioni possano nuocere alle persone e alle specie animali non bersaglio. In particolare, al comma 3 è disciplinata la derattizzazione nelle aree protette, che è possibile effettuare previa autorizzazione congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, qualora esse siano particolarmente minacciate dai ratti e ogni metodo incruento si sia rivelato inefficace.
L'articolo 3 prevede una serie di obblighi in capo al proprietario o responsabile dell'animale deceduto ovvero che abbia riportato intossicazioni o lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati e al medico veterinario. In particolare, il proprietario deve segnalare l'episodio al medico veterinario che, conseguentemente, emetterà la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata di referto anamnestico, e ne darà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico territorialmente competente. Il medico veterinario dovrà, poi, inviare all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e, in caso di decesso dell'animale, anche la carcassa tramite il servizio veterinario pubblico competente per territorio o le imprese convenzionate.
L'articolo 4 individua gli obblighi in capo agli istituti zooprofilattici sperimentali che devono sottoporre a necroscopia l'animale ed effettuare gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica. Al fine di attivare tempestivamente le attività di bonifica dei luoghi colpiti e le indagini, al comma 2 è previsto che gli istituti debbano eseguire e refertare la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro ventiquattro ore dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al servizio veterinario pubblico territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria.
Allo scopo di agire in via preventiva sugli avvelenamenti e di agevolare le indagini sugli episodi di avvelenamento grazie alla tracciabilità degli acquirenti, l'articolo 5 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indichino, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose che, per finalità propria o a causa del loro uso, anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.
L'articolo 6 prevede gli obblighi in capo al sindaco, che a seguito della comunicazione ricevuta dal medico veterinario dovrà dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti e disporre l'affissione di avvisi nella zona interessata. Ancora, entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, il sindaco dovrà provvedere a individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.
All'articolo 7 è previsto che presso le prefetture – uffici territoriali del Governo sia attivato un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi previsti da effettuare e per la prevenzione, la repressione e il monitoraggio dell'utilizzo e della detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, al fine di garantire un'uniforme applicazione delle attività.
L'articolo 8 dispone l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e sulle problematiche affini e connesse con funzione di indirizzo e di verifica dell'applicazione della legge in oggetto. La commissione sarà istituita in ogni regione a cura dell'assessorato regionale competente in materia di salute nella considerazione che il fenomeno deve essere adeguatamente monitorato tenendo in considerazione le peculiarità del fenomeno ed i fattori che concorrono al verificarsi dello stesso nei vari territori.
L'articolo 9 dispone che i produttori di presìdi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e dei lumachicidi a uso domestico, civile o agricolo debbano aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole per i bambini e per gli animali non bersaglio e che sull'etichetta del prodotto siano indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso e il relativo antidoto.
In considerazione della pericolosità delle sostanze utilizzate per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione per gli animali non bersaglio e per la salute pubblica, all'articolo 11 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 1.500 euro nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2 in capo al responsabile della ditta specializzata o al privato cittadino. La medesima sanzione pecuniaria, unitamente alla segnalazione all'ordine dei medici veterinari competente per zona per i provvedimenti disciplinari, si applica al medico veterinario che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3.
L'articolo 12 statuisce che il comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni provveda all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone che la vigilanza sul rispetto della legge sia posta in capo alle Forze di polizia nazionali, alle polizie locali, nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nazionali.
In fine, l'articolo 13 dispone che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio del comune e sono destinate a finanziare le attività di bonifica, di prevenzione e di contrasto degli avvelenamenti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 441-bis del codice penale in materia di esche e bocconi avvelenati).

1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 441-bis. — (Esche e bocconi avvelenati). — Chiunque, fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni ovvero la morte di una persona o di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
Se il fatto è commesso da imprese che svolgono attività di derattizzazione o disinfestazione la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della sospensione dell'attività da due a cinque anni. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dell'esercizio dell'attività medesima.
È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente anche se non è stata pronunciata condanna».

Art. 2.
(Operazioni di derattizzazione e disinfestazione).

1. Tutte le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle ditte o dai privati cittadini tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, l'indicazione delle sostanze utilizzate e dell'antidoto, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e l'indicazione della durata del trattamento. Le esche e i bocconi avvelenati devono essere racchiusi in contenitori realizzati in modo da consentire l'accesso agli stessi esclusivamente alla specie bersaglio.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile della ditta specializzata o il privato cittadino provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche e dei bocconi avvelenati non utilizzati e delle spoglie di ratti o di altri animali bersaglio. Il ritrovamento di animali non bersaglio deve essere segnalato al servizio veterinario pubblico competente per territorio e al sindaco.
3. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, qualora esse siano particolarmente minacciate dai ratti e ogni metodo incruento si sia rivelato inefficace, è possibile effettuare, previa autorizzazione congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi. Tali operazioni devono essere comunque effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, le esche e i bocconi avvelenati devono essere racchiusi in appositi e idonei contenitori e il tipo di rodenticida deve essere a bassa persistenza ambientale, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata. Al fine di ottenere l'autorizzazione è necessario produrre una documentazione contenente:

a) la stima della popolazione dei ratti;

b) uno studio che dimostri l'impatto negativo della popolazione dei ratti sulle specie animali che si intendono salvaguardare;

c) i metodi incruenti già utilizzati e i risultati ottenuti;

d) il tipo di rodenticida che si intende utilizzare;

e) la durata del trattamento.

4. Al termine dell'operazione di cui al comma 3, le esche e i bocconi avvelenati devono essere rimossi dall'ambiente e deve essere redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sono indicati il numero di esche e di bocconi immessi nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche e di bocconi non utilizzati e rimossi al termine dell'operazione. Il verbale, inviato in copia al Ministero della salute e al servizio veterinario pubblico competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Al termine dell'operazione deve essere altresì effettuato un piano di monitoraggio post-trattamento comprendente la raccolta di tutti gli animali trovati morti nell'area interessata con l'individuazione delle cause del decesso per verificare se la morte sia attribuibile al trattamento stesso.

Art. 3.
(Obblighi del proprietario dell'animale e del medico veterinario).

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto o che abbia riportato intossicazioni o lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati o di qualsiasi alimento o sostanza di cui all'articolo 441-bis del codice penale deve segnalare l'episodio al medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico.
2. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ovvero di rinvenimento di esche o di bocconi avvelenati o comunque di sostanze o di alimenti di cui all'articolo 441-bis del codice penale, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico competente per territorio.
3. Il medico veterinario invia all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da un referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e di campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o di bocconi sospetti di avvelenamento avviene tramite il servizio veterinario pubblico competente per territorio o le imprese convenzionate. Tale invio può avvenire, anche tramite il medico veterinario, con le modalità previste da un apposito decreto emanato dal Ministro della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Obblighi degli istituti zooprofilattici sperimentali).

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali eseguono e refertano la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro ventiquattro ore dall'arrivo del campione, comunicandone immediatamente gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al servizio veterinario pubblico competente per territorio, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria.

Art. 5.
(Elenco delle sostanze velenose sottoposte a vendita in regime controllato).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose che, per finalità propria o a causa del loro uso, anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.
2. La lista di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Art. 6.
(Obblighi del sindaco).

1. Il sindaco, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti e dispone l'affissione di avvisi nella zona interessata.
2. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, il sindaco provvede a individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

Art. 7.
(Compiti delle prefetture – uffici territoriali del Governo).

1. Presso le prefetture – uffici territoriali del Governo è attivato un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare ai sensi della presente legge e per la prevenzione, la repressione e il monitoraggio dell'utilizzo e della detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, al fine di garantire un'azione uniforme.
2. Il tavolo di cui al comma 1, coordinato dal prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle zone interessate e dai rappresentanti dei servizi pubblici competenti per territorio, del Corpo forestale dello Stato, degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle guardie zoofile e delle forze di polizia locali, da un medico veterinario nominato dall'ordine provinciale dei medici veterinari e da tre rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

Art. 8.
(Commissione tecnico-consultiva per gli avvelenamenti).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura dell'assessorato regionale competente in materia di salute, è istituita in ogni regione una commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di salute o un suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario del dipartimento competente in materia di salute con funzioni di segretario;

c) un rappresentante degli ordini dei medici veterinari presenti nel territorio regionale;

d) un rappresentante delle facoltà universitarie di medicina veterinaria presenti nel territorio regionale;

e) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

f) tre rappresentanti delle associazioni animaliste di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e di verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata con cadenza almeno trimestrale.

Art. 9.
(Obblighi dei produttori).

1. I produttori di presìdi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e dei lumachicidi a uso domestico, civile o agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole per i bambini e per gli animali non bersaglio.
2. I rodenticidi devono essere sempre racchiusi in un contenitore che consente l'accesso solo all'animale bersaglio.
3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso e il relativo antidoto.

Art. 10.
(Sanzioni accessorie).

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di soggetti titolari di autorizzazioni, di tesserini o di licenze regionali o provinciali relative ad attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco per il delitto previsto dall'articolo 441-bis del codice penale è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza. In caso di recidiva è disposta la revoca definitiva dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.
2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di soggetti che abbiano la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria eco-zoofila per il delitto previsto dall'articolo 441-bis del codice penale è altresì prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina.

Art. 11.
(Sanzioni amministrative).

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.
2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500 e si procede alla segnalazione all'ordine dei medici veterinari competente per il relativo provvedimento disciplinare.

Art. 12.
(Applicazione delle sanzioni e vigilanza).

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 della presente legge provvede il comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata alle Forze di polizia dello Stato, alle polizie locali, nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nazionali.

Art. 13.
(Destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 affluiscono all'entrata del bilancio del comune competente per essere investite in attività di prevenzione, bonifica e contrasto degli avvelenamenti, nonché in attività di sensibilizzazione da attuare anche con la collaborazione delle associazioni animaliste.

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