PDL 1003

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO , CARFAGNA

Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela
e informazione delle vittime di reati violenti

Presentata il 25 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! – A seguito dell'autorizzazione accordata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come «Convenzione di Istanbul» – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché di prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.
Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione).
La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.
In questa direzione, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso che il legislatore nazionale ha intrapreso al fine, da un lato, di porre un argine al susseguirsi di «eventi di gravissima efferatezza in danno di donne» e, dall'altro, di predisporre un sistema finalizzato «alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».
Allo stato, tuttavia, restano ancora aperti dei vuoti di tutela, rispetto ai quali le drammatiche vicende di cronaca reclamano l'intervento urgente e indifferibile del Parlamento.
Su tutto, assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare l'effettività dei congegni di tutela apprestati a favore delle vittime dei reati in questione, la quale passa sia per un maggiore controllo degli spostamenti degli autori dei reati, sia per un maggiore grado d'informazione circa gli sviluppi dei procedimenti penali che li riguardano.
La presente proposta di legge prende atto di quest'esigenza e vi offre una risposta articolata su due versanti, per un approccio integrale alla risoluzione del problema.
Anzitutto, viene ampliato l'ambito di applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici previste dall'articolo 215-bis del codice di procedura penale (il cosiddetto «braccialetto elettronico»): mentre, in base alla normativa vigente, il dispositivo è considerato una misura alternativa rispetto alla sola custodia cautelare o agli arresti domiciliari, con le modificazioni proposte il braccialetto elettronico diviene misura alternativa o complementare anche rispetto all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: misure che troppo spesso nella prassi sono state facilmente disattese e rispetto alle quali il presidio elettronico si dimostra indispensabile. In questa direzione, novellando l'articolo 282-bis del codice di procedura penale, si aggiungono i maltrattamenti contro familiari e conviventi nonché gli atti persecutori tra le fattispecie di reato per le quali la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare è applicabile non solo a prescindere dai limiti di pena previsti dall'articolo 280, ma anche attraverso lo strumento del braccialetto elettronico.
Allo stesso tempo, l'applicazione del braccialetto elettronico viene introdotta quale prescrizione accessoria, in aggiunta alle misure disposte dal giudice ex articolo 282-ter, in sede di irrogazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Con le modificazioni agli articoli 347 e 362 del codice di procedura penale si provvede altresì all'accelerazione del procedimento relativo ai suddetti reati, introducendo termini abbreviati per la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero e per l'assunzione di informazioni da parte di quest'ultimo ai fini delle indagini.
Il secondo versante sul quale si interviene è quello relativo all'informazione della vittima sull'applicazione e sulle successive vicende delle misure cautelari, nonché sulla scarcerazione dell'autore del reato. La ratio della modifica è evidente: l'informazione è un presupposto necessario perché la persona offesa possa tutelarsi rispetto a reati che presentano un elevato tasso di recidiva.
A tali fini, si prevede l'obbligo di comunicare al difensore e alla persona offesa tutti i provvedimenti di applicazione, revoca, sostituzione, proroga e cessazione delle misure cautelari (modifica all'articolo 299 del codice di procedura penale), nonché degli atti che dichiarino l'intervento di cause di estinzione del reato o della pena (nuovo articolo 90-ter.1) o che dispongano comunque la scarcerazione dell'autore del reato sia per intervenuta espiazione della pena, sia per liberazione anticipata a qualunque titolo (modifica all'articolo 659 del codice di procedura penale).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 90-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 90-ter.1. – (Obbligo di comunicazione alla persona offesa da determinati delitti)1. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale e intervengano cause di estinzione del reato o della pena, i conseguenziali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore».

Art. 2.

1. Al comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «572,»;

b) le parole: «e 612, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 612, secondo comma, e 612-bis».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e al suo difensore».

Art. 5.

1. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e al suo difensore».

Art. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Per le fattispecie di reato previste dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».

Art. 7.

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore».

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