PDL 1002

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1002

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARENTELA

Disposizioni concernenti la competenza per l'esecuzione del controllo dei funghi epigei destinati alla vendita al dettaglio

Presentata il 25 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! – Sulla base della legge quadro nazionale n. 352 del 1993 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, i commercianti hanno l'obbligo di sottoporre i funghi freschi epigei, prima della vendita al dettaglio, a certificazione di commestibilità da parte dell'azienda sanitaria locale (ASL), con il fine principale della tutela della salute pubblica. Detta certificazione, nella maggioranza delle regioni italiane, è ancora affidata esclusivamente ai micologi dipendenti della ASL, non essendo consentito lo svolgimento di tale attività a quelli privati che, invece, devono essere presenti, per obbligo di legge, durante le fasi di confezionamento del prodotto essiccato. L'attuale quadro normativo comporta innumerevoli problematiche. In particolare, i commercianti e gli industriali (tra cui molte piccole imprese) si devono necessariamente attenere a determinati orari di sportello, impedendo così, di fatto, la vendita, la lavorazione, la trasformazione e la conservazione nell'immediatezza della freschezza del prodotto, peraltro altamente putrescibile. La spesa pubblica risulta inutilmente aggravata di un onere evitabile e ulteriormente maggiorato nel caso di necessità di certificazione in orari diversi da quelli lavorativi, tenuto conto che la quasi totalità del prodotto è trasportata su gomma e arriva a destinazione in orari notturni. Le molte competenze di controllo già affidate agli ispettori pubblici appaiono vanamente aggravate e l'attuale inevitabile coincidenza tra chi rilascia le certificazioni e chi è deputato al loro successivo controllo costituisce un incontestabile conflitto di interessi. L'inadeguatezza legislativa ha già spinto la regione Veneto ad apportare le opportune modifiche per ovviare a tali inconvenienti nell'ottica di una semplificazione amministrativa. Prendendo spunto dalla citata modifica, la presente proposta di legge ha come intento, nel suo unico articolo, quello di semplificare, estendendo a livello nazionale la possibilità di certificazione dei funghi epigei freschi anche ai micologi in possesso dell'attestato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686. A questa categoria di professionisti iscritti a un albo ministeriale di fatto fino ad oggi non viene riconosciuta nessuna possibilità di operare come liberi professionisti. Visto che la maggior parte dei funghi freschi epigei commercializzati in Italia ha provenienza estera e appartiene a ecosistemi diversi da quelli italiani, considerato che in Italia vi è un titolo di biodiversità tra i più alti del continente europeo e in previsione dell'impatto che queste specie e altre, tra cui quelle mal identificate nei Paesi di origine, possono avere come specie aliene invasive nei confronti della biodiversità micologica del territorio nazionale, è importante raccogliere i dati delle specie e delle quantità certificate, comprese quelle scartate in numero e quantità dai micologi privati presso la struttura di riferimento istituzionale che si occupa di funghi e di ambiente («Progetto speciale funghi») dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A tale proposito è affidato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri il compito di controllare la regolarità delle trasmissioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I micologi privati iscritti nel registro nazionale e in possesso dell'attestato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, possono certificare l'avvenuto controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio. I controlli relativi alle trasmissioni all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da parte dei micologi privati, dei dati relativi ai quantitativi, alla provenienza e alle specie di funghi epigei freschi certificati sono svolti dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

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