ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 50 del 16/09/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Data firma: 16/09/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 09/16/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL TESORO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 16/09/1992

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso:
che l'articolo 1, comma 2-bis, della legge antiriciclaggio
5 luglio 1991, n. 197 prescrive che "il saldo dei libretti di
risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti
milioni";
che con lo strumento, assolutamente irrituale, della
"comunicazione" effettuata in data 12 luglio 1991, dall'ufficio
legislativo del Ministero del Tesoro all'Associazione bancaria
italiana sono state fornite al sistema creditizio indicazioni
circa il trattamento dei libretti al portatore già emessi alla
data dell'entrata in vigore della legge e recanti un saldo
superiore a lire venti milioni, nel senso di nulla fare fino alla
prima presentazione del libretto, mantenendo pertanto la nuova
normativa "senza effetti per l'intero periodo della pura e
semplice detenzione da parte dei titolari";
che le conseguenze di tale lassismo, contrario forse alla
lettera ma sicuramente allo spirito della legge n. 197, si stanno
appieno rivelando nel corso dei recenti e diffusi casi giudiziari
relativi a corruzione e concussione, con la scoperta di numerosi
libretti al portatore recanti tangenti di importo ovviamente
superiore a lire venti milioni -:
quale sia l'orientamento del ministro del tesoro in ordine
alla materia dei libretti di risparmio al portatore ed
all'ammissibilità del comportamento del suo predecessore,
sollecitando il ritiro della comunicazione del 12 luglio 1991,
dell'ufficio legislativo e l'eventuale ricorso, nel rispetto
della legge, allo strumento del decreto applicativo previsto
dall'articolo 4, comma 3, lettera c) della legge n. 197, di cui
deve venire data comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
(5-00264)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO, CORRUZIONE, DEPOSITI BANCARI, RISPARMIO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

TANGENTE. LIBRETTO DI RISPARMIO

GEO-POLITICO:

L 1991 0197