Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla contraffazione e sulla pirateria commerciale -Doc XXII, nn. 12 e 16 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
DOC XXII, N. 12   DOC XXII, N. 16  
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 196
Data: 26/05/2010
Descrittori:
FRODE   INCHIESTE PARLAMENTARI
REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

26 maggio 2010

 

n. 196

Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla contraffazione e sulla pirateria commerciale

Doc. XXII, nn. 12 e 16 - Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Doc. XXII nn. 12 e 16 (Testo unificato)

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

16 marzo 2010

richiesta di parere

12 maggio 2010

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 12 e n. 16, è diretto ad istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di costruire un quadro conoscitivo certo e univoco sul fenomeno della contraffazione, poiché per contrastare la contraffazione è necessaria, anzitutto, una profonda conoscenza di detto fenomeno. Pertanto l’istituzione della Commissione di inchiesta si pone l’obiettivo di raccogliere dati fondamentali per combattere il fenomeno e di studiare le prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione applicata nei singoli Paesi membri dell'UE, allo scopo di creare una base di conoscenze utile per l’ammodernamento della legislazione, per il rafforzamento delle istituzioni impegnate nella lotta alla contraffazione, nonché per rispondere alle richieste dell'Unione europea in questo campo.

Il testo unificato si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte (cioè le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato) e delle merci usurpative (cioè le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale) in campo commerciale al fine di approfondire la loro conoscenza per poterli contrastare efficacemente e di studiare le buone prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione degli altri Stati membri dell’UE. In particolare, la Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari a livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrastare i fenomeni in questione. A tali fini la Commissione provvede a raccogliere dati e informazioni relativi alle diverse realtà territoriali e produttive, con particolare riferimento ai distretti produttivi italiani, per accertare la dimensione e le caratteristiche del fenomeno.

L’articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione e durata della Commissione,stabilendo che essa è costituita da ventuno deputatinominati dal Presidente della Camera in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

La durata della Commissione coincide con quella della XVI legislatura. La Commissione ogni dodici mesi e comunque al termine dei lavori presenta una relazione all’Assemblea della Camera.

L’articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 c.p.p. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copia di atti e documenti da essi detenuti in materia attinente alle finalità di cui al provvedimento in esame.La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari; l’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto. La Commissione individua gli atti e documenti da non divulgare, anche in relazione a esigenze riguardanti altre istruttorie o inchieste; devono comunque essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse indagini. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si dispone l’applicazione della disciplina prevista dalla L. 124/2007, di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e di disciplina del segreto di Stato. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, alle audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione d’inchiesta si applicano gli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, che sanzionano una serie di delitti contro l’attività giudiziaria.

L’articolo 4 disciplina l’obbligo del segreto, prevedendo che i componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona che collabora con la medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

L’articolo 5 detta, infine, specifiche norme in ordine all’organizzazione interna, prevedendo l’adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di cui la Commissione può avvalersi nell’espletamento della sua attività.

 

Relazioni allegate

Le proposte iniziali sono corredate della relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte in esame trovano il loro fondamento nell’articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità giudiziaria.

 

Attribuzione di poteri normativi

Il testo unificato prevede (art. 5) che la Commissione di inchiesta adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost196-Doc.XXII nn. 12 e 16.doc