Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla contraffazione e sulla pirateria commerciale -Doc XXII, nn. 12 e 16 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 196 | ||||
Data: | 26/05/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
26 maggio 2010 |
|
n. 196 |
Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla contraffazione e sulla pirateria commercialeDoc. XXII, nn. 12 e 16 - Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
Doc. XXII nn. 12 e 16 (Testo unificato) |
Titolo |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
|
adozione quale testo base |
16 marzo 2010 |
richiesta di parere |
12 maggio 2010 |
Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 12 e n. 16, è diretto ad istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale.
Il provvedimento nasce dall'esigenza di costruire un quadro conoscitivo certo e univoco sul fenomeno della contraffazione, poiché per contrastare la contraffazione è necessaria, anzitutto, una profonda conoscenza di detto fenomeno. Pertanto l’istituzione della Commissione di inchiesta si pone l’obiettivo di raccogliere dati fondamentali per combattere il fenomeno e di studiare le prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione applicata nei singoli Paesi membri dell'UE, allo scopo di creare una base di conoscenze utile per l’ammodernamento della legislazione, per il rafforzamento delle istituzioni impegnate nella lotta alla contraffazione, nonché per rispondere alle richieste dell'Unione europea in questo campo.
Il testo unificato si compone di cinque articoli.
L’articolo 1 prevede l’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle
merci contraffatte (cioè le merci che recano illecitamente un marchio identico
ad un marchio registrato) e delle merci usurpative (cioè le merci che
costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di
proprietà intellettuale) in campo commerciale al fine di approfondire la loro
conoscenza per poterli contrastare efficacemente e di studiare le buone prassi
già sperimentate a livello europeo e la legislazione degli altri Stati membri
dell’UE. In particolare,
L’articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione e durata della Commissione,stabilendo che essa è costituita da ventuno deputatinominati dal Presidente della Camera in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
La durata della Commissione coincide con quella della XVI legislatura. La Commissione ogni dodici mesi e comunque al termine dei lavori presenta una relazione all’Assemblea della Camera.
L’articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 c.p.p. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copia di atti e documenti da essi detenuti in materia attinente alle finalità di cui al provvedimento in esame.La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari; l’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto. La Commissione individua gli atti e documenti da non divulgare, anche in relazione a esigenze riguardanti altre istruttorie o inchieste; devono comunque essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse indagini. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si dispone l’applicazione della disciplina prevista dalla L. 124/2007, di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e di disciplina del segreto di Stato. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, alle audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione d’inchiesta si applicano gli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, che sanzionano una serie di delitti contro l’attività giudiziaria.
L’articolo 4 disciplina l’obbligo del segreto, prevedendo che i componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona che collabora con la medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
L’articolo 5 detta, infine, specifiche
norme in ordine all’organizzazione interna,
prevedendo l’adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di
cui
Le proposte iniziali sono corredate della relazione illustrativa.
Le proposte in esame trovano il loro fondamento nell’articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.
Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della
Costituzione,
Il testo unificato prevede (art. 5) che
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: cost196-Doc.XXII nn. 12 e 16.doc