Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali - DOC XXII, n. 2
Riferimenti:
DOC XXII, N. 2     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 20
Data: 16/10/2008
Descrittori:
CURE MEDICHE E CHIRURGICHE   INCHIESTE PARLAMENTARI
SANITA' PUBBLICA   SPESA SANITARIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


16 ottobre 2008

 

n. 20

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

T.U. Doc. XXII, n. 1 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Doc. XXII, n. 2

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

6

Date:

 

adozione quale testo base

1° ottobre  2008

richiesta di parere

15 ottobre 2008

Commissione competente

XII Commissione Affari sociali

Sede e stato dell’iter

Sede referente; concluso l’esame degli emendamentiu

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Lunedì 20 ottobre 2008

 

 


Contenuto

Il testo unificato dei Doc XXII, n. 1, Doc XXII n. 2, e Doc XXII n. 4, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sui disavanzi sanitari regionali, è stato adottato come testo base dalla XII Commissione nella seduta del 1° ottobre 2008. Nella seduta del 15 ottobre sono stati poi votati gli emendamenti presentati.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con la finalità di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo, funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e controllo che nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità.

L’articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione e la durata della Commissione,istituita per la durata della XVI legislatura.

L’articolo 3 individua i compiti della Commissione, tra i quali si segnalano, oltre all’indagine sulla quantità e gravità degli errori, sulle relative cause e sulle categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, anche l’individuazione di correttivi ai percorsi formativi, la verifica sulle responsabilità degli amministratori e sull'efficienza delle strutture sanitarie e amministrative, il miglioramento dei controlli di qualità e l’individuazione di altri interventi volti al miglioramento della qualità del sistema sanitario nazionale. In relazione ai compiti della Commissione va rilevato che il periodo di tempo oggetto di accertamento per l’individuazione delle cause dei disavanzi sanitari regionali è l’arco temporale 2001-2008.

L’articolo 4 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, anche i poteri della Commissione e i relativi limiti.

L’articolo 5 disciplina l’obbligo del segreto sugli atti e i documenti e le sanzioni per le eventuali violazioni. L’articolo 6 detta, infine, specifiche norme in ordine all’organizzazione dei lavori, prevedendo l’adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di cui la Commissione può avvalersi nell’espletamento della sua attività.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nell’articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità giudiziaria.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che, a conclusione dell’esame del provvedimento Doc. XXII, n. 2, è stata istituita al Senato una Commissione parlamentare di inchiesta (monocamerale) sull’efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale. Tra i compiti attribuiti alla Commissione vanno citati l’acquisizione di elementi per valutare le dinamiche della spesa sanitaria regionale, lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la qualificazione dell’assistenza ospedaliera.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 6 del testo unificato prevede che la Commissione di inchiesta adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.