ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00487

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 16 del 18/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: D'ATTIS MAURO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/06/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/07/2018

SOLLECITO IL 05/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00487
presentato da
D'ATTIS Mauro
testo di
Lunedì 18 giugno 2018, seduta n. 16

   D'ATTIS. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   si rileva la questione dei ricorrenti al concorso per il ruolo di dirigente scolastico del 2011 rispetto a una questione che è ora al vaglio della Corte costituzionale;

   la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, commi 87, 88, 89 e 90, ha sanato le posizioni dei ricorrenti dei concorsi per dirigenti scolastici 2004-06, sia di coloro che avevano superato la prova preselettiva sia di chi, pur non avendola superata, aveva un contenzioso pendente alla data di promulgazione della suddetta legge, la cosiddetta «Buona scuola», istituendo, ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, corsi intensivi di 80 ore finalizzati all'inserimento dei suddetti ricorrenti al ruolo di dirigente scolastico;

   l'articolo 1, comma 88, sopramenzionato riguarda anche i ricorrenti 2011, ma solo i soggetti già vincitori di concorso ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso 2011, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 23 luglio 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n° 56 del 15 luglio 2011;

   è giusto il caso di ricordare che la prova preselettiva non rappresenta di per sé una prova valutata ai fini del punteggio concorsuale, cioè non è valutata ai fini del superamento delle prove concorsuali, ma è solo una selezione per permettere una scrematura iniziale dei concorrenti. È proprio questo a quanto consta all'interrogante il punto di disparità di trattamento che i ricorrenti 2011 lamentano –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative volte a modificare la disciplina posta dalla legge n. 107 del 2015, considerato che, per l'interrogante, risulta inspiegabile che i ricorrenti degli anni 2004 e 2006, che avevano un contenzioso pendente alla data di approvazione delle legge n. 107 del 2015, anche senza aver superato la prova preselettiva, abbiano potuto accedere direttamente ai corsi intensivi, insieme agli altri ricorrenti, mentre ciò non sia stato consentito ugualmente ai ricorrenti 2011 che si trovavano nelle medesime condizioni.
(4-00487)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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