ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 389 del 31/08/2020
Abbinamenti
Atto 3/01996 abbinato in data 12/01/2021
Atto 3/01997 abbinato in data 12/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: MENGA ROSA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/08/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 31/08/2020
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 31/08/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 31/08/2020
Stato iter:
12/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2021
Resoconto CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 12/01/2021
Resoconto MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/01/2021

DISCUSSIONE IL 12/01/2021

SVOLTO IL 12/01/2021

CONCLUSO IL 12/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01729
presentato da
MENGA Rosa
testo presentato
Lunedì 31 agosto 2020
modificato
Martedì 12 gennaio 2021, seduta n. 449

   MENGA, PENNA e NESCI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   si continuano a registrare doglianze tra i pazienti affetti da sindrome da talidomide;
   in data 22 luglio 2019, attraverso il deposito dell'atto di sindacato ispettivo n. 4/03385, gli interroganti avevano già chiesto a codesto Ministero «di fornire i dati relativi al numero di domande di indennizzo presentate, di soggetti convocati a visita nonché di domande respinte a seguito dell'espletamento dell'accertamento sanitario con la puntuale indicazione delle motivazioni addotte dalle commissioni mediche ospedaliere militari; di verificare che tutti i soggetti convocati vengano effettivamente sottoposti ad accertamento sanitario così come previsto, anche in assenza della documentazione sanitaria, dalla lettera C dell'allegato A del decreto ministeriale n. 166 del 2017»;
   a tale problematica, per la quale si attende ancora risposta, si aggiunge la criticità segnalata dai pazienti affetti dalla richiamata sindrome nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, i quali ritengono di aver subito una differenza di trattamento, priva di giustificazione, rispetto a coloro che, pur affetti dalla medesima patologia, siano nati negli anni tra il 1959 ed il 1965 e, pertanto, lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, con riferimento alla diversa data di decorrenza del beneficio che viene loro garantito a titolo di indennizzo;
   il tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, rubricato «Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide»;
   la disposizione è censurata nella parte in cui riconosce ai nati nel 1958 e nel 1966 affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione alla gestante dell'omonimo farmaco nelle 4/6 settimane dopo il concepimento, l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie), ma solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e quindi dal 21 agosto 2016;
   la Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio-20 marzo 2019, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 113 del 2016 e ha equiparato la condizione dei pazienti nati nel 1958 e nel 1966 a quella dei nati tra il 1959 e il 1965, affetti dalle medesime patologie, per i quali l'indennizzo spetta, in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalla data di entrata in vigore di quest'ultima e quindi dal 1o gennaio 2008;
   il risultato prodotto dalla pronuncia della Corte costituzionale è stato il riconoscimento in capo ai soggetti beneficiari degli arretrati e dei relativi interessi maturati;
   a distanza di mesi non si è proceduto alla corresponsione delle somme loro riconosciute –:
   se, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda chiarire le motivazioni sottese all'inottemperanza della pronuncia della Corte costituzionale e le tempistiche ipotizzabili per la corresponsione degli arretrati a favore di tutti i danneggiati nati nel 1958 e nel 1966.
(3-01729)