ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01548

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 342 del 19/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: EPIFANI ETTORE GUGLIELMO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 19/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 19/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/05/2020
Stato iter:
20/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2020
Resoconto EPIFANI ETTORE GUGLIELMO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2020
Resoconto CATALFO NUNZIA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/05/2020
Resoconto EPIFANI ETTORE GUGLIELMO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2020

SVOLTO IL 20/05/2020

CONCLUSO IL 20/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01548
presentato da
EPIFANI Ettore Guglielmo
testo presentato
Martedì 19 maggio 2020
modificato
Mercoledì 20 maggio 2020, seduta n. 343

   EPIFANI e FORNARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia» prevede che per le infezioni da virus COVID-19 contratte in occasione di lavoro trovi applicazione il principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni e, quindi, il medico certificatore redige l'ordinario certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail e le prestazioni a carico di quest'ultimo istituto, nei casi accertati di infezioni dalla malattia in oggetto in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato;
   con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l'Inail ha individuato le fattispecie professionali per le quali viene riconosciuta una presunzione semplice di contrazione in occasione di lavoro (della malattia in oggetto), demandando, per altre fattispecie, la definizione dell'eventuale sussistenza dell'occasione di lavoro all'accertamento medico-legale (quest'ultimo, afferma la circolare, «seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale»);
   su questo tema si è scatenato un ampio dibattito, che ha portato Confindustria a chiedere uno «scudo penale» per le aziende contro il rischio di essere chiamate a rispondere di contagi sul lavoro; il 15 maggio 2020 l'Inail con una nota ha precisato che «sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail»;
   l'articolo 42 del decreto-legge «Cura Italia» non fa discendere automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. È una misura a tutela del lavoratore: una prestazione assicurativa che esula dai presupposti per il riconoscimento della responsabilità. Il datore di lavoro può, invece, essere chiamato a rispondere, quantomeno per colpa, in caso di contagio di uno o più dipendenti, qualora non adotti le linee guida in materia di prevenzione dal COVID-19 sui luoghi di lavoro –:
   come intenda procedere per fare chiarezza sul tema, al fine di garantire i diritti e la sicurezza dei lavoratori e l'opportuna certezza e trasparenza per i datori di lavoro. (3-01548)