Legislatura: 18Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Primo firmatario: CECCANTI STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020 VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020 POLLASTRINI BARBARA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020 RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020 FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020 BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 03/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 04/03/2020 Resoconto CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 04/03/2020 Resoconto BOCCIA FRANCESCO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE) REPLICA 04/03/2020 Resoconto BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 04/03/2020
SVOLTO IL 04/03/2020
CONCLUSO IL 04/03/2020
CECCANTI, DE MARIA, VISCOMI, POLLASTRINI, RACITI, GRIBAUDO, FIANO e ENRICO BORGHI. —
Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
. — Per sapere – premesso che:
a seguito dell'adozione da parte del Governo dei provvedimenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, le eventuali ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dirette a fronteggiare tale emergenza, rischiano di risultare contrastanti con le misure statali;
in un'intervista pubblicata su la Repubblica il 2 marzo 2020, il Ministro interrogato, difendendo l'accentramento delle decisioni sul contrasto del Coronavirus, ha dichiarato che «nel caso di emergenza, comanda lo Stato», in riferimento alle conseguenze giuridiche di tali ordinanze eventualmente adottate dai sindaci a livello locale;
di fronte a un caso di emergenza epidemiologica nazionale, anche il servizio sanitario offerto ai cittadini non può che essere coordinato a livello sovraregionale, in modo da assicurare un efficace controllo della diffusione della malattia;
più in generale – e nella prospettiva del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia alle regioni, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e del disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata attualmente in corso di definizione – è necessario garantire stabilmente l'adeguatezza su tutto il territorio nazionale delle strutture e delle prestazioni sanitarie pubbliche, anche mediante un controllo pubblico a livello territoriale più stringente;
esistono già nel vigente testo unico degli enti locali strumenti amministrativi per circoscrivere i poteri dei sindaci nei casi di emergenze non limitate all'ambito locale (articolo 50, comma 5) e poteri di indirizzo del Ministro dell'interno (articolo 54, comma 12) senza che questo possa far parlare di indebiti e stabili accentramenti;
per le competenze legislative il caso di specie sembra dimostrare la necessità di un'esplicita clausola di supremazia statale per dare ordine al sistema –:
quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di impedire il sovrapporsi di prescrizioni adottate a livello locale per il contenimento del Coronavirus, potenzialmente contrastanti tra loro e con le misure adottate a livello nazionale, e se ritenga che sia svolto in maniera omogenea in tutte le aree del Paese un effettivo controllo pubblico sul servizio sanitario. (3-01347)