ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01237

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 287 del 13/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'ARRANDO CELESTE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 13/01/2020
MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 13/01/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/01/2020
Stato iter:
03/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2020
Resoconto DE CRISTOFARO GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (UNIV. E RICERCA)
 
REPLICA 03/11/2020
Resoconto D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2020

SVOLTO IL 03/11/2020

CONCLUSO IL 03/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01237
presentato da
D'ARRANDO Celeste
testo presentato
Lunedì 13 gennaio 2020
modificato
Martedì 3 novembre 2020, seduta n. 421

   D'ARRANDO, BOLOGNA e MENGA. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in sette università pubbliche italiane è attivo il corso di laurea in scienze e tecnologie fisiche (L30 ex 25) – ottica e optometria, nato nel 2001 presso l'Università degli studi Bicocca di Milano e riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca;
   il percorso formativo della laurea in scienze e tecnologie fisiche, che si colloca nel quadro di riferimento europeo per il settore ottico e optometrico, fornisce allo studente conoscenze e competenze specifiche necessarie a eseguire un esame optometrico completo e a proporre gli ausili tecnici o di potenziamento più idonei alla soluzione dei problemi di deficit e comfort visivo;
   la sezione II del Consiglio di Stato (parere 28 gennaio 2004, n. 3862/2002) ha affermato che «il provvedimento istitutivo del corso di laurea non incide sul piano delle competenze specifiche del medico oculista né crea indebite confusioni con l'attività sanitaria del medico, ma si limita soltanto ad ampliare il campo di attività dell'ottico». Principio confermato anche da numerose sentenze della Cassazione;
   il fisico con qualifica in ottica e optometria agisce sulla persona, in quanto compie refrazione oculare («misura della vista»), applica lenti a contatto, verifica e potenzia l'equilibrio del sistema visivo binoculare, compensa i difetti visivi misurandoli con strumenti e mezzi ottico-fisici per incrementarne abilità e benessere. Come tutti gli operatori paramedici, non effettua diagnosi, non prescrive terapie farmacologiche o chirurgiche per la cura di patologie;
   attualmente, ai fisici con qualifica in ottica e optometria che svolgono l'attività da liberi professionisti con partita iva viene assegnato – per fini statistici, fiscali e contributivi – il codice Ateco 86.90.29, ovvero la stessa classificazione attribuita agli infermieri «o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera»;
   la legge n. 3 del gennaio 2018 ha riordinato la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie e istituito l'obbligo di iscriversi all'albo; con il primo decreto attuativo del 13 marzo 2018 si sono così formati gli albi di 17 professioni sanitarie fino ad allora regolamentate ma sprovviste di albo. Tra questi, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, si è costituito presso ciascun ordine dei chimici e dei fisici l'albo professionale unico dove anche i fisici con qualifica in ottica e optometria sono obbligati ad iscriversi alla sezione B settore «fisica»; essi secondo la tabella D allegata al decreto 23 marzo 2018 devono possedere il titolo di studio di laurea triennale nell'attuale classe L30 – scienze e tecnologie fisiche e diploma di laurea secondo ordinamenti previgenti classe 25 – scienze e tecnologie fisiche;
   ad oggi il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, non ha ancora provveduto all'aggiornamento del decreto n. 328 del 2001 – previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del gennaio 2018 – che definisce le competenze del fisico con qualifica in ottica e optometria in relazione alla figura sanitaria del fisico iscritto all'Ordine professionale e l'effettivo funzionamento delle commissioni di albo –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano porre in essere perché sia aggiornato il decreto n. 328 del 2001, anche al fine di evitare le disparità di trattamento che l'attuale mancato aggiornamento ha generato. (3-01237)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

ottica

tecnologia