ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 231 del 02/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: COVOLO SILVIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 02/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/10/2019
Stato iter:
04/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2020
Resoconto BUFFAGNI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 04/02/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/02/2020

SVOLTO IL 04/02/2020

CONCLUSO IL 04/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01001
presentato da
COVOLO Silvia
testo presentato
Mercoledì 2 ottobre 2019
modificato
Martedì 4 febbraio 2020, seduta n. 299

   COVOLO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la vendita delle reti gas di proprietà pubblica rappresenta un tema di primaria importanza nell'attuale panorama delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Tali reti rientrano infatti nel cosiddetto patrimonio indisponibile di cui all'articolo 826 del codice civile e, per questo, tali beni «non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». Questa previsione normativa non impedisce, quindi, che le reti possano essere oggetto di negozi giuridici (tra i quali la compravendita), ma vieta solo di sottrarli alla funzione pubblica a cui sono destinati;
   ad oggi, però, i soggetti preposti non riconoscono la possibilità di cessioni delle reti pubbliche al valore industriale residuo nella gara d'ambito, anzi in risposta ad una frequently asked questions (faq) posta da Anci Lombardia, il Ministero dello sviluppo economico confermava l'interpretazione secondo cui la cessione da parte dell'ente locale dovesse avvenire a valori di regolatory asset base (rab). Tale posizione è stata ampiamente contestata, in quanto, a detta dei comuni, determina una disparità di trattamento non giustificata dal carattere pubblico del soggetto alienante;
   nella maggior parte dei casi lo scostamento tra valore di rimborso e valore dei cespiti ai fini regolatori (rab) supera di molto la percentuale fissata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, quale soglia oltre la quale scatta la verifica della documentazione sul rimborso al gestore uscente da parte dell'Arera (10 per cento). Ciò provoca diversi ritardi a causa della copiosa documentazione tecnica da visionare e delle richieste integrative da parte dell'Autorità. Inoltre, molte rab comunali sono «depresse» o stabilite d'ufficio e si crea, quindi, il problema dell'incertezza del valore che dà luogo al riconoscimento tariffario dell'Autorità;
   di fatto, il Ministero ha scelto di comparare due grandezze disomogenee difficilmente confrontabili che, evidentemente, risentono della situazione estremamente difforme ante-riforma con molte reti comunali non rivalutate. Ciò avveniva anche a causa della base di calcolo degli oneri comunali che non si basava, come nelle gare, sul capitale investito netto riconosciuto a fini tariffari, ma prevedeva la corresponsione di una percentuale del Vrd/Vrt. In questo senso occorre un maggiore dialogo tra Arera e comuni, che hanno obblighi nuovi di contabilizzazione del valore patrimoniale dei cespiti inerenti alle reti e agli impianti del gas solo a partire dall'attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 –:
   se e quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare per risolvere il problema della corretta valorizzazione delle reti di proprietà pubblica ai fini della possibile vendita e per semplificare le procedure inerenti alle verifiche sul differenziale fra Vir e Rab superiore al 10 per cento, affinché l'esigenza di maggior tutela degli utenti e il relativo onere economico non gravino su un'unica categoria di alienanti delle reti rappresentata dai comuni. (3-01001)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

distribuzione del gas

formalita' amministrativa