Legislatura: 18Seduta di annuncio: 179 del 28/05/2019
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 28/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI 28/05/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 29/05/2019 Resoconto CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI RISPOSTA GOVERNO 29/05/2019 Resoconto BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA) REPLICA 29/05/2019 Resoconto CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI
DISCUSSIONE IL 29/05/2019
SVOLTO IL 29/05/2019
CONCLUSO IL 29/05/2019
FORNARO e CONTE. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
l'ufficio del giudice di pace, istituito con la legge n. 374 del 1991, è sorto come ufficio autonomo con un proprio coordinatore, con competenza di primo grado, concorrente, in alcune materie, esclusiva in altre;
i giudici di pace assegnati all'ufficio non hanno funzione vicaria e sostitutiva del magistrato ordinario, ma sono titolari di ruolo e funzione ex articolo 1 dell'ordinamento giudiziario; sono stati nominati con rapporti a termine, prorogati nel tempo, oltre il periodo inizialmente previsto, per sopperire a esigenze dello Stato e, attualmente, sono di fatto già permanentemente incardinati nel proprio ufficio;
sono circa un migliaio e amministrano il 70 per cento del contenzioso;
la legge n. 57 del 2016 interviene sulla loro condizione, unificando tale figura con quella della magistratura onoraria; la legge elimina la figura del coordinatore, abbassa il limite di età del rapporto di servizio a 68 anni, trasformando il rapporto da full time in part time e diminuendo i compensi, conservando il sistema di pagamento a cottimo e procedendo all'immissione in servizio di nuovi giudici; elimina le garanzie del procedimento disciplinare e lascia i giudici di pace privi di previdenza e assistenza; istituisce l'ufficio del processo in cui saranno destinati unitamente a cancellieri e tirocinanti anche i giudici di pace;
i sindacati hanno ripetutamente suggerito modifiche normative per ovviare alle criticità della legge che, tra i suoi diversi aspetti, accentua i caratteri di subordinazione e la disparità di trattamento con i cosiddetti togati; infatti, nonostante svolgano il medesimo lavoro, restano vincolati all'osservanza di tutti i doveri propri dei togati ma privi delle più elementari tutele;
negli ultimi 15 mesi, i giudici di pace hanno scioperato 11 volte per 115 giorni con slittamento di milioni di cause; un nuovo sciopero si è svolto dal 6 al 17 maggio 2019;
l'Italia è fanalino di coda in Europa nella risoluzione delle cause civili (occorrono mediamente 532 giorni per una sentenza di primo grado in campo civile e commerciale, contro una media europea di 237 giorni) e penali (386 giorni per una sentenza di primo grado, contro la media europea di 133 giorni) –:
quali iniziative intenda adottare sulle condizioni dei giudici di pace, tenendo conto delle richieste sindacali, anche tramite la revisione della legge n. 57 del 2010, ripristinandone l'autonomia e riconoscendo dignità e valore alla loro funzione in considerazione del ruolo fondamentale che svolgono nel sistema giudiziario italiano. (3-00744)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):magistrato non professionale
giudice
riduzione dei salari