ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00674

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 157 del 05/04/2019
Abbinamenti
Atto 3/00770 abbinato in data 10/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/06/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/04/2019
Stato iter:
10/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2019
Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 10/06/2019
Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/06/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2019

DISCUSSIONE IL 10/06/2019

SVOLTO IL 10/06/2019

CONCLUSO IL 10/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00674
presentato da
COSTA Enrico
testo presentato
Venerdì 5 aprile 2019
modificato
Lunedì 10 giugno 2019, seduta n. 187

   ENRICO COSTA e D'ETTORE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'applicazione delle norme relative alle limitazioni disposte per l'utilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile sta determinando, in particolare nella provincia di Cuneo, gravi problemi agli operatori commerciali;
   la questione attiene all'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in particolare le norme relative al divieto di commercializzazione di borse in sola plastica con spessore inferiore a 15 micron, utilizzabili per il trasporto dei prodotti acquistati, e di commercializzazione di borse «utilizzate a fini di igiene o come involucro primario per alimenti sfusi» di spessore superiore a 15 micron;
   le due norme sono radicalmente diverse, perché nel primo caso è disposto un divieto assoluto censurato con sanzioni economiche pesantissime anche di parecchie migliaia di euro, mentre nel secondo vengono disposte limitazioni e oneri (obbligo di far pagare tali involucri) in termini che non sembrano modificare sostanzialmente la disciplina previgente in merito;
   benché il legislatore abbia usato in entrambi i casi il termine «borse», sembra evidente che la distinzione riguardi l'utilizzo di detti contenitori, nel senso che ci si riferisce sia alle borse vere e proprie nelle quali viene posta la spesa per essere trasportata dopo l'acquisto, sia ai sacchetti utilizzati per l'igiene degli alimenti o per contenere prodotti sfusi;
   gli operatori del settore commerciale lamentano, invece, numerosi casi in cui l'utilizzo dei sacchetti di cui alla seconda fattispecie è stato sanzionato ai sensi del precedente articolo relativo alle borse vere e proprie: in termini economici draconiani, con verbali che comminano anche 5.000 euro di sanzione;
   tali iniziative hanno, peraltro, sortito effetti manifestamente contrari alle finalità della norma: sono molti, infatti, gli operatori del settore che si sono visti costretti ad adottare le vaschette di materiale plastico. Si tratta di strumenti che non sono vietati, seppure appaiano essere molto più inquinanti dei sacchetti;
   tutto questo sembrerebbe essere il frutto della mancata precisione del testo adottato dal legislatore, che ingenera dubbi interpretativi, come dimostra anche il fatto che il problema non risulta essere generalizzato sul territorio;
   esso assume, tuttavia, una rilevanza sostanziale, perché l'entità delle sanzioni può pregiudicare la stessa continuità operativa di esercizi di commercio di vicinato, specie se operanti in aree a rischio di desertificazione commerciale, rischiando di aggravare ulteriormente la cronica carenza di servizi essenziali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
   sei il Ministro non ritenga necessario adottare le iniziative di competenza, se del caso emanando una circolare interpretativa, al fine di chiarire l'applicazione dei richiamati articoli. (3-00674)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione commerciale

politica delle importazioni

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