ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 425 del 10/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANCA ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
DI SARNO GIANFRANCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
LOMBARDO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
ADELIZZI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
ARESTA GIOVANNI LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
BELLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020
EHM YANA CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2020
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2020


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020 11/11/2020
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2020 11/11/2020
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/11/2020
Stato iter:
13/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2020
Resoconto MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2020
Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 13/11/2020
Resoconto MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

RITIRO FIRME IL 11/11/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/11/2020

DISCUSSIONE IL 13/11/2020

SVOLTO IL 13/11/2020

CONCLUSO IL 13/11/2020

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01001
presentato da
MANCA Alberto
testo presentato
Martedì 10 novembre 2020
modificato
Venerdì 13 novembre 2020, seduta n. 427

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   secondo quanto era previsto dalla legge n. 1766 del 1927 i commissari regionali per la liquidazione degli usi civici provvedevano, quali organi speciali di giurisdizione ordinaria, alle operazioni di sistemazione dei beni e dei diritti collettivi. I commissari svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni sui diritti dovevano pronunciarsi in via incidentale come giudici, sospendendo nel frattempo il procedimento amministrativo;
   dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, i commissari sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura e le funzioni amministrative sono state trasferite pressoché integralmente alle regioni. Nelle regioni a statuto ordinario il trasferimento ha avuto luogo incorporando gli usi civici nella materia dell'agricoltura;
   solo le funzioni che, incidendo sulla titolarità e sul regime pubblicistico dei beni, furono sempre considerate prerogativa sovrana e sono state mantenute allo Stato; la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico è stata invece attribuita direttamente ai comuni (articolo 78, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). Le funzioni amministrative sono state così separate da quelle giurisdizionali e lasciate ai commissari;
   pertanto il commissario per la liquidazione degli usi civici ora è solo giudice con poteri inquisitori e ampi poteri istruttori, può consultare direttamente gli atti d'ufficio, modificare e disporre la rinnovazione delle istruttorie demaniali;
   a tale riguardo va altresì evidenziato che, per quanto gli usi civici per lungo tempo siano stati considerati materia a volte desueta e a volte residuale, hanno assunto una significativa rilevanza anche alla luce delle molteplici pronunce della Corte costituzionale, che via via ha aumentato esponenzialmente la tutela degli stessi anche sotto il profilo naturalistico, paesaggistico, ambientalistico e archeologico, con la conseguenza che spessissimo si ricorre a tale giudizio commissariale per far valere gli usi civici che comunque sono ampiamente documentati in moltissime regioni d'Italia;
   pertanto, attesa la rinnovata attualità e rilevanza della materia, il commissario per la liquidazione degli usi civici è un magistrato abilitato a svolgere la propria funzione quale consigliere di corte di appello;
   per quanto riguarda la nomina del commissario, ad oggi, compete al Consiglio superiore della magistratura, sulla base della presentazione spontanea della domanda per l'esercizio di tale funzione e, soprattutto, si tratta di una figura che svolge la propria attività, in aggiunta ai ruoli detenuti dal magistrato ordinario di tribunale e/o di corte d'appello, per la quale, dal punto di vista della retribuzione, non è previsto alcun emolumento aggiuntivo, sebbene sia gravato di un compito assai più arduo del solito, in quanto spesso si trova di fronte a questioni di enorme complessità e di difficile soluzione;
   occorre, poi, segnalare che, qualora non siano state presentate domande spontaneamente dai magistrati dotati dei requisiti per tale funzione, il Consiglio superiore della magistratura non può procedere alla nomina; pertanto, in tali circostanze l'onere di nominare il commissario ricade sul presidente della corte di appello competente che, in casi simili, non potendo lasciare scoperta tale funzione, cosa che invece spesso accade anche per svariati mesi, assegna d'ufficio, ad uno dei tanti magistrati aventi i requisiti, lo svolgimento di tale incarico. Situazione questa che accade soventemente, generando enormi ritardi nella risoluzione delle controversie, come ad esempio è accaduto in Sardegna, dove tale criticità si è palesata frequentemente, atteso l'elevato numero di contenziosi aperti a causa delle gravissime problematiche sorte tra la regione Sardegna ed i comuni destinatari degli accertamenti previsti dall'articolo 5 della legge n. 12 del 1994;
   in circostanze simili a quella sopra descritta, vengono alla luce notevoli criticità legate al processo di individuazione dei commissari per la liquidazione degli usi civici e ciò, in primo luogo, per il ristretto numero di magistrati aventi i requisiti, in secondo luogo perché, tra i pochi magistrati, nessuno spontaneamente si propone a causa della gravosità del ruolo, che, tra l'altro, non prevede alcuna remunerazione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria e, in fine, talvolta anche a causa di eventuali situazioni di inopportunità o di conflitto di interessi;
   in base a quanto fin ora descritto emerge un'ulteriore criticità legata alla durata semestrale dell'incarico del commissario per la liquidazione degli usi civici e ai tempi biblici per le nomine dei sostituti;
   infatti, tale situazione determina una dilatazione dei tempi di durata dei contenziosi con relativo aggravio dei costi, spesso ai danni delle finanze degli enti locali coinvolti nei vari giudizi;
   tra l'altro, la complessità della materia, talvolta accompagnata anche dalle difficoltà di recuperare ed interpretare documenti molto antichi, rende particolarmente ardua l'impresa del commissario di concludere le fasi istruttorie e quindi di giungere ad una decisione entro la scadenza del proprio incarico, con la conseguenza che i giudizi pendenti restano bloccati per mesi prima di essere riassegnati, senza tralasciare l'aspetto non meno rilevante che il commissario subentrante sarà chiamato a riesaminare, in pochissimo tempo, tutta la copiosa documentazione prodotta in ogni singolo giudizio in cui è chiamato a pronunciarsi oppure la circostanza che, attraverso lo strumento del ricorso siano incardinati o introdotti nuovi giudizi, il ricorrente deve attendere mesi prima veder valutata la fondatezza o meno del proprio ricorso e ricevere la comunicazione dell'esito di tale preventiva istruttoria, al fine di ordinare la notifica del ricorso ai soggetti direttamente chiamati in giudizio o, in caso di esito negativo dell'istruttoria iniziale, archiviarne il caso;
   sul punto, attesa l'importanza della tutela degli usi civici e la particolare attenzione ad essa rivolta anche dai giudici costituzionali, appare agli interpellanti necessario ed urgente un intervento di riordino da parte del Governo –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle criticità descritte in premessa;
   quali iniziative normative il Ministro interpellato intenda intraprendere per risolvere le criticità rappresentate in premessa al fine di velocizzare l’iter processuale dei giudizi che abbiano per oggetto gli usi civici;
   se siano previste iniziative, per quanto di competenza, volte ad incentivare la disponibilità dei magistrati ad assumere l'incarico di commissario per la liquidazione degli usi civici.
(2-01001) «Alberto Manca, Perantoni, Giuliano, Ascari, Bilotti, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Lovecchio, Lombardo, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Adelizzi, Aresta, Bella, Cancelleri, Ehm, Federico».