ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00923

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 394 del 08/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: TORROMINO SERGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 08/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/09/2020
Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/09/2020
Resoconto TORROMINO SERGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/09/2020
Resoconto TORROMINO SERGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2020

SVOLTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00923
presentato da
TORROMINO Sergio
testo presentato
Martedì 8 settembre 2020
modificato
Giovedì 10 settembre 2020, seduta n. 396

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   la Abramo Customer Care spa è un'azienda operante nella fornitura di servizi esternalizzati per processi aziendali quali il rapporto diretto col cliente. Nella sede di Crotone, nella quale operano circa 1.600 addetti, l'azienda gestisce una importante attività di call center;
   con lettera del 1o settembre 2020, dando seguito a quanto già paventato a luglio 2020 dalle associazioni sindacali di categoria, la Abramo Customer Care ha informato i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, la regione Calabria, il comune di Roma e i sindacati, dell'avvio di un procedimento di licenziamento collettivo di 107 lavoratori, tutti impiegati a tempo indeterminato all'interno del sito industriale di Crotone, alla luce della cessazione dell'attività, dal 1o ottobre 2020, sulla commessa «Roma Capitale», nell'impossibilità di poterli reimpiegare su altra commessa. L'azienda, allo stato, si dichiara non in grado di garantire misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della riduzione del personale;
   il 22 luglio 2020 i sindacati avevano inviato una richiesta di incontro ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, alla Consip che ha curato il bando di gara, al comune di Roma e al consorzio Leonardo, vincitore della commessa, al fine di poter discutere degli effetti derivanti dalle non corrette modalità di applicazione della «clausola sociale» relativa ai servizi di contact center legati al servizio 060606 — comune di Roma;
   il principio su cui si basa la norma sulla «clausola sociale» per i call center è di garantire continuità occupazionale ai lavoratori in caso di cambio di appalto, all'interno di un medesimo comprensorio territoriale;
   per questi lavoratori, l'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 stabilisce che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente pubblico, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento;
   occorre comprendere come il nuovo aggiudicatario della commessa del comune di Roma, il Consorzio Leonardo, intenda applicare la «clausola sociale». Al momento sta offrendo il mantenimento occupazionale su Roma, senza tener conto del vincolo territoriale. Sul sito di Crotone i lavoratori licenziati per la gran parte lavorano con part-time a 20 ore settimanali: dinanzi ad un trasferimento a 600 chilometri di distanza si troverebbero costretti a rinunciare al posto di lavoro;
   l'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, codice degli appalti pubblici, come rafforzato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 56 del 2017, prevede che i bandi di gara relativi a servizi nei quali il costo della manodopera è superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto (per i call center il costo del lavoro supera l'80 per cento debbano contenere «specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato»;
   con il decreto direttoriale n. 77 del 1o ottobre 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fissato il costo del lavoro medio per il personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center, calcolato sulla base del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni. Secondo i sindacati di categoria, dall'analisi dei contratti collettivi nazionali applicati dalle aziende subentranti, che sono diversi dal suddetto contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni, il nuovo trattamento economico complessivo dei lavoratori, risulta inferiore a quello avuto con il precedente appaltatore. Questo comporterebbe, oltre che un danno al lavoratore, anche un dumping che permette l'aggiudicazione delle gare al di sotto del costo fissato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   a precisare il contenuto della legge sono intervenute le linee guida dell'Anac, delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 nelle quali si afferma che «Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale (...)», in particolare personale utilizzato, contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato e sede di lavoro;
   va negativamente rimarcato il fatto che la Consip, un ente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel bando per l'assegnazione del servizio di call center per il comune di Roma, non abbia adeguatamente esplicitato i criteri minimi necessari a dare effettiva consistenza a quanto stabilito in materia di «clausola sociale» da leggi e contratti collettivi, a tutela dei lavoratori dei call center;
   al di là delle ricorrenti crisi occupazionali della società Abramo Customer Care, la provincia di Crotone è in preda a una crisi economica e sociale le cui radici affondano nello smantellamento del polo industriale negli anni ’90. Le difficoltà derivanti dalla pandemia hanno inasprito una situazione già difficile, a cominciare dalle immense difficoltà che affliggono il sistema trasportistico, stradale e ferroviario, per la cui soluzione occorreranno ancora 5-10 anni;
   nella classifica sulla vivibilità delle 107 province italiane, Crotone è collocata regolarmente agli ultimi posti: 106o in termini di saldo migratorio interno (in particolare, per la fuga dei giovani), 107o per il numero di anni di studio della popolazione, 107o per il tasso di disoccupazione (96o per il tasso di disoccupazione giovanile), 107o per il reddito medio e per la spesa delle famiglie, 104o per l'offerta di trasporto pubblico, 103o per la spesa sociale degli enti locali; 105o in termini di offerta culturale;
   un percorso diverso è possibile: nell'ottobre 2019, dopo intensa trattativa, i lavoratori impegnati sulla commessa Enel mercato libero nel call center di Casarano in Puglia, hanno mantenuto il mantenimento del posto di lavoro grazie all'applicazione della clausola di salvaguardia sociale. Si ha notizia che, in casi analoghi, i contratti precedenti sono stati prorogati proprio per risolvere la questione della territorialità –:
   se non ritengano opportuno intervenire con assoluta urgenza a tutela dei lavoratori della Abramo Customer Care spa di Crotone, per i quali è in corso una procedura di licenziamento collettivo, in considerazione del fatto che la soluzione di assorbimento per essi prospettata ad avviso degli interpellanti di fatto aggira le disposizioni sulla «clausola sociale» in favore dei lavoratori dei call center;
   se non si ritenga che il bando di gara Consip che ha dato origine alla vicenda esposta in premessa fosse privo degli elementi necessari alla corretta applicazione della «clausola sociale».
(2-00923) «Torromino, Occhiuto».