Legislatura: 18Seduta di annuncio: 381 del 28/07/2020
Primo firmatario: BIANCHI MATTEO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 28/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MOLINARI RICCARDO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 31/07/2020 Resoconto BIANCHI MATTEO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 31/07/2020 Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 31/07/2020 Resoconto BIANCHI MATTEO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 31/07/2020
SVOLTO IL 31/07/2020
CONCLUSO IL 31/07/2020
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
la sospensione generalizzata delle esecuzioni di rilascio disposta, fino al 31 dicembre 2020, dalla legge di conversione del cosiddetto «decreto rilancio» (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) penalizza i cittadini italiani che hanno investito i loro risparmi nell'immobiliare ed hanno posto sul mercato delle locazioni i loro beni;
detta sospensione era già in vigore dal 17 marzo 2020 per effetto del decreto-legge «Cura Italia» (17 marzo 2020, n. 18), che l'aveva prevista dapprima fino al 30 giugno 2020 e poi, in sede di conversione, fino al 1o settembre 2020;
il blocco degli sfratti comporta che tutti i provvedimenti di rilascio di immobili già avviati in precedenza ed ora in corso vengano sospesi nella loro attuazione; di conseguenza, neanche l'ufficiale giudiziario già incaricato in precedenza dello sgombero può in questo periodo accedere all'immobile per liberarlo;
si tratta di una misura di cui è stata sottovalutata la portata, che rischia oltremodo di compromettere il diritto di proprietà e il funzionamento dell'intero sistema delle locazioni; si evidenzia, difatti, che la predetta sospensione non esonera il proprietario da alcuna imposizione fiscale; per il proprietario, invero, permane l'obbligo di pagare le tasse sui canoni di locazione non riscossi fino al momento dell'esecutività del cosiddetto provvedimento di sfratto; inoltre, la sospensione generalizzata agevola indistintamente chiunque, inclusi coloro che avevano una morosità già acclarata ed indipendente dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
pertanto, appare curioso, oltre che lesivo del diritto di proprietà, a parere degli interpellanti, che la tutela dell'esigenza di una categoria di cittadini (conduttori) non sia posta a carico della collettività, ma imposta per legge ad un'altra categoria di cittadini (proprietari), a proprie spese e senza alcuna forma di risarcimento;
anche l'associazione dei proprietari ha stigmatizzato aspramente la norma, come «la pietra tombale sull'affitto in Italia, con conseguenze nefaste su accesso all'abitazione e sviluppo delle attività commerciali»;
la disposizione in questione, inoltre, non considera minimamente le esigenze e le condizioni economiche del proprietario locatore, che potrebbe trovarsi privo di reddito, perché magari ha perso il lavoro e ora resta anche senza l'affitto della sua unica proprietà;
alcuni tribunali, in ragione della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili, neppure fissano le udienze, sebbene anche in questo periodo potrebbero essere convalidate le intimazioni di sfratto per morosità o per finita locazione;
l'esecuzione del rilascio dipende dalla disponibilità dell'ufficiale giudiziario che spesso, specie nelle grandi città, è impegnato in diverse procedure di sfratto, con la conseguenza per i proprietari di vedersi slittare di parecchio la data dello sfratto; indubbiamente, allorquando gli ufficiali giudiziari riprenderanno ad eseguire gli sfratti, avranno da smaltire un arretrato di un anno che si tradurrà per i proprietari, con ragionevole probabilità, in un ulteriore anno di attesa prima di ottenere il rilascio dell'immobile;
in sede di esame di conversione in legge del predetto decreto-legge il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/305, si è impegnato «a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere normativo, di rivedere l'articolo 17-bis del decreto in esame che prevede la proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, anche bilanciando con appositi indennizzi le perdite subite dai proprietari degli immobili che non possono entrare in possesso della loro proprietà privata, per non penalizzare i proprietari immobiliari i quali non sono una categoria di “privilegiati” ma hanno fatto investimenti con sacrifici» –:
quali urgenti iniziative i Ministri interpellati intendano assumere per assicurare un ristoro in capo ai proprietari che hanno dovuto subire quanto indicato in premessa;
se si intenda dare seguito in tempi rapidi agli impegni già assunti con l'ordine del giorno 9/2500-AR/305, citato in premessa, e che allo stato non appaiono in alcun modo rispettati.
(2-00885) «Bianchi, Molinari, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cantalamessa, Tateo, Turri, Paolini».