ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00861

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 371 del 14/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Data firma: 14/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 14/07/2020
LATTANZIO PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2020
MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI 14/07/2020
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/07/2020
Stato iter:
24/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/07/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
 
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2020
Resoconto VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 24/07/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/07/2020

SVOLTO IL 24/07/2020

CONCLUSO IL 24/07/2020

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00861
presentato da
MAGI Riccardo
testo presentato
Martedì 14 luglio 2020
modificato
Venerdì 24 luglio 2020, seduta n. 379

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   a metà di maggio 2020 il ministero dell'interno ha annunciato la volontà di incrementare le riammissioni di migranti in Slovenia e l'invio, a tale scopo, di 40 agenti al confine orientale dell'Italia;
   nei giorni successivi le riammissioni si sono susseguite con effettiva intensità ed hanno riguardato molti cittadini afgani e pakistani;
   secondo le testimonianze raccolte dall'Asgi, i destinatari della misura, ignari di tutto, si sono ritrovati respinti in Slovenia, fino in Serbia o in Bosnia, sebbene gli stessi fossero intenzionati a domandare protezione internazionale all'Italia;
   le riammissioni sono state effettuate non in ragione del ripristino dei controlli alle frontiere interne, mai formalmente avvenuto, ma in applicazione dell'Accordo bilaterale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato a Roma il 3 settembre 1996;
   intervenendo presso il Comitato parlamentare di controllo sull'applicazione dell'accordo di Schengen, il Ministro interpellato ha reso noto che dal 1o gennaio al 25 giugno 2020 sono stati effettuati, al confine terreste, 1612 rintracci e 343 riammissioni attive dall'Italia alla Slovenia;
   la autorità italiane non possono ignorare il fatto che le persone riammesse in Slovenia sono poi soggette ad una successiva riammissione in Croazia e da qui, spesso dopo inaudite violenze delle autorità di polizia croata, sono ulteriormente riammesse in Serbia o in Bosnia, in condizioni di abbandono morale e materiale;
   come enunciato all'articolo 2 dell'accordo di riammissione, è esclusa la sua applicazione ai rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra; a tal proposito non si può obiettare che l'accordo fa riferimento ai rifugiati e non ai richiedenti asilo giacché, come è noto, il riconoscimento dello status di rifugiato (e di protezione sussidiaria) è un procedimento di riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto, i cui presupposti lo straniero chiede appunto di accertare. Non vi è pertanto alcuna possibilità di distinguere tra richiedenti protezione e rifugiati riconosciuti, dovendosi garantire in ogni caso l'accesso alla procedura di asilo;
   inoltre, va evidenziato come l'espressione contenuta nell'accordo in relazione alle riammissioni attuate «senza formalità» non può certo essere intesa nel senso che essa possa avvenire senza l'emanazione di un provvedimento amministrativo, in quanto è indiscutibile che l'azione posta in essere dalla pubblica sicurezza attraverso l'accompagnamento forzato in Slovenia produce effetti sulla situazione giuridica dei soggetti interessati. Il provvedimento di riammissione va motivato, seppure succintamente notificato all'interessato e, anche se immediatamente esecutivo, deve essere impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria;
   come è noto, il regolamento Dublino III prevede che ogni domanda di asilo sia registrata alla frontiera o all'interno dello Stato nel quale il migrante si trova. Una complessa procedura stabilisce se il Paese competente ad esaminare la domanda è eventualmente diverso da quello nel quale il migrante ha chiesto asilo, e in ogni caso il regolamento esclude tassativamente che si possano effettuare riammissioni o respingimenti di alcun genere nel Paese dell'Unione europea confinante solo perché il richiedente proviene da lì. Al contrario, il regolamento è nato proprio per evitare «rimpalli» di frontiera tra uno Stato e l'altro. Violare questa procedura significa scardinare il regolamento e in ultima analisi, il sistema europeo di asilo;
   secondo i dati di Unhcr tra gennaio e settembre 2019, circa 4.868 persone sono state respinte dalla Croazia in Bosnia o in Serbia, ma le cifre potrebbero essere molto più elevate considerato che il Ministro dell'interno croato non ha negato di aver impedito l'accesso al territorio nello stesso arco di tempo, ad almeno 9,487 persone e che, nei primi sei mesi del 2019, il Ministro degli affari interni sloveno ha riferito di aver trasferito 3.459 stranieri in Croazia secondo gli accordi esistenti tra Croazia e Slovenia;
   l'uso sistematico della violenza da parte delle autorità di polizia croate è stato denunciato da numerose organizzazioni non governative. Nel 2019 i volontari del Border Monitoring Violence Network hanno raccolto 770 testimonianze di persone respinte da ufficiali della polizia croata con l'uso di armi a scopo intimidatorio ma anche offensivo; altrettanto frequente è l'impiego di cani per aggredire i migranti. A fine giugno 2020, un coordinamento di enti tra i quali Amnesty International, Osservatorio Balcani, Acli-Ipsia hanno presentato un documentato dossier sulla grave situazione legata al mancato rispetto dei diritti fondamentali dei migranti nei diversi Paesi dell'area balcanica, compresi i Paesi aderenti all'Unione europea; un capitolo specifico è dedicato a quanto sta avvenendo sul confine orientale italiano;
   i respingimenti attuati secondo questa modalità costituiscono un trattamento inumano e degradante più volte oggetto di condanna da parte di organismi e corti internazionali –:
   quale sia la natura giuridica del provvedimento di riammissione di cui in premessa, anche considerato che il confine italo-sloveno è confine interno all'Unione europea, e attraverso quali modalità operative tali riammissioni vengano attuate, rendendo noti eventuali protocolli di esecuzione dell'accordo di riammissione stesso nonché eventuali intese raggiunte con le autorità slovene in ordine ai tempi di esecuzione e alle formalità da rispettare;
   se non intenda adottare iniziative volte ad introdurre specifiche misure organizzative finalizzate ad assicurare che agli stranieri intercettati nelle aree di frontiera di Trieste e Gorizia venga assicurata l'informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, anche avvalendosi della collaborazione di competenti organizzazioni di tutela dei rifugiati;
   se non ritenga di dare disposizioni precise che chiariscano che le procedure previste dal citato accordo bilaterale non si applicano agli stranieri che, alla frontiera e nel territorio dello Stato, abbiano manifestato in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione internazionale, e affinché ogni riammissione dall'Italia alla Slovenia avvenga attraverso l'adozione di un provvedimento notificato all'interessato;
   se non ritenga necessario ed urgente adottare iniziative per stabilire che ogni riammissione avvenga solo previo esame delle situazioni individuali e tenuto conto dell'applicazione degli accordi di riammissione bilaterali tra la Slovenia e la Croazia e tra la Croazia e i Paesi terzi, e in ogni caso dei trattamenti inumani e degradanti che subiscono le persone coinvolte a seguito dei «respingimenti a catena» tra Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina, determinando de facto il loro allontanamento dal territorio dell'Unione europea;
   se risulti al Governo che, nell'esecuzione di tali «riammissioni informali», personale delle forze dell'ordine italiane entri in territorio sloveno.
(2-00861) «Magi, Schullian, Lattanzio, Muroni, Quartapelle Procopio».