ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00375

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: SANTELLI JOLE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/05/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/05/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/05/2019
Stato iter:
10/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/05/2019
Resoconto SANTELLI JOLE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/05/2019
Resoconto CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/05/2019
Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/05/2019

SVOLTO IL 10/05/2019

CONCLUSO IL 10/05/2019

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00375
presentato da
SANTELLI Jole
testo presentato
Martedì 7 maggio 2019
modificato
Venerdì 10 maggio 2019, seduta n. 173

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) (decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose: al comma 1 si prevede, infatti, che i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati dall'autorità giudiziaria, emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica;
   la misura è di tipo preventivo, assunta sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione di accesso nominata dal prefetto del territorio. Il prefetto, infatti, nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. Il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 del Tuel. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   la misura preventiva è considerata un atto di alta amministrazione: dunque, seppur sindacabile in quanto non si tratta di atto politico, il provvedimento gode di un peculiare regime, in virtù del quale non solo non sono applicabili le forme di partecipazione procedimentale, ma il controllo giurisdizionale ha ridottissimi margini di scrutinio, data l'ampia discrezionalità che connota la funzione in parola;
   il provvedimento si basa su un quadro meramente indiziario, ma impone comunque una valutazione estremamente rigida della coerenza degli elementi addotti;
   il provvedimento ex articolo 143, nella logica ordinamentale, è, o almeno dovrebbe essere considerato, una extrema ratio: esso, infatti, sulla base di valutazioni eccezionali sancisce la priorità delle motivazioni di sicurezza e di ordine pubblico rispetto alla volontà popolare;
   tuttavia, negli ultimi anni, diversamente da quanto la norma prevede, l'istituto, secondo gli interpellanti, si è sostanzialmente sganciato dai presupposti di eccezionalità stabiliti dal legislatore e ha cominciato a trovare un'applicazione sempre più frequente e ordinaria. Ciò determina – specie nei casi in cui il provvedimento sia poi sospeso o annullato in sede giurisdizionale – un'inversione dei beni giuridici in gioco (sicurezza da un lato, principio democratico-rappresentativo dall'altro), che introduce nel sistema un profilo d'irragionevole, e ingiustificato, sacrificio del principio democratico, oltreché del diritto-dovere dei soggetti preposti alle funzioni istituzionali di esercitare il proprio mandato –:
   se il Governo intenda chiarire:
    a) se i funzionari nominati dalle prefetture nelle commissioni di indagine ai fini della relazione si rechino nei comuni interessati o si basino esclusivamente sull'acquisizione di documenti;
    b) se la commissione d'accesso interloquisca con gli amministratori con richieste di spiegazioni;
    c) se i prefetti, prima di stilare la relazione, chiedano documenti di approfondimento o chiarimenti agli amministratori;
    d) se venga valutata, visto l'orientamento in merito della giustizia amministrativa, l'esatta rilevanza, caso per caso, anche degli inadempimenti, dei ritardi o delle connessioni con il tessuto criminale locale dovuti alla parte burocratico-amministrativa e non agli organi politici, ed al controllo effettuato o meno in precedenza sui comuni poi sciolti dalle prefetture in relazione alle attività amministrative comunali, in particolare sugli appalti degli enti locali e sullo svolgimento di servizi di interesse statale da parte dei comuni;
    e) se si siano verificati casi nei quali i controlli e la vigilanza esercitati o meno dalle prefetture sui comuni non abbiano dato esiti, mentre poi i comuni sono stati sciolti anche con riguardo a vicende inerenti ad appalti o servizi;
    f) se i commissari o le commissioni, nominati dal Ministero dell'interno per la gestione commissariale degli enti disciolti, abbiano un obbligo specifico di presenza nei comuni dove prestano servizio;
    g) quale importo complessivo il Ministero dell'interno abbia impegnato e speso ai fini dell'indennità e degli altri costi, comprese le trasferte, dei commissari nominati;
    h) se il Ministero dell'interno effettui una vigilanza sulle commissioni nominate durante l'espletamento del mandato;
    i) se, nel caso in cui durante i commissariamenti vi sia un eccessivo indebitamento dei comuni interessati, tale indebitamento ricada sulle nuove amministrazioni oppure ne rispondano il Ministero dell'interno ed i funzionari nominati.
(2-00375) «Santelli, D'Ettore, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

democrazia

amministrazione locale

consiglio dei ministri